Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 95

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con pronuncia del 3.12.2009, il Giudice di Pace di S. Elpidio a Mare ha prosciolto, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 27, art. 35 M.R. e A.S., imputati di ingiurie e lesioni personali lievi in pregiudizio di S.T. e di T.S.. Episodio che si concretò in una lite per istrada da cui sorsero reciproche querele (dalla decisioni impugnata si apprende che la querela avversario fu rimessa e la remissione accettata).

Interpone ricorso il T. che si duole:

– della inosservanza della legge processuale, perchè il Giudice applicò l’art. 35 senza avere udito le parti, nè l’incombente può dirsi soddisfatto dall’audizione del procuratore delle persone offese;

– della inosservanza della legge processuale, perchè il Giudice, ancora, omise ogni informazione sulla permanenza degli esiti pericolosi o dannosi del reato, onde valutare la congruenza del ristoro;

– della inosservanza della legge processuale, avendo il Giudice proceduto alla dichiarazione di estinzione del reato senza che gli imputati provvedessero alla riparazione, non valendo la trasmissione di vaglia e non mediante la procedura dettata dagli artt. 1209 e 1210 cod. civ..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il primo mezzo trascura l’interpello, rivolto in udienza dal Giudice al Procuratore della parte, il quale ha debitamente interloquito mediante l’espressione del proprio dissenso (anche mediante produzione di propria memoria). Il Collegio ha così integrato il contraddittorio processuale: l’art. 78 c.p.p. impone alla parte civile la rappresentanza processuale a mezzo di procuratore speciale, e questi, ai sensi dell’art. 76 c.p.p., sostituisce, nel contesto processuale, in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che la legge riserva a quest’ultima. Pertanto non vi è dubbio che, a differenza del patrono della persona offesa, la volontà della parte privata è efficacemente introdotta nella vicenda processuale dal detto Procuratore.

Occorre, inoltre, rammentare che il D.Lgs. cit., art. 35, comma 1, postula la mera audizione e non l’adesione della parte: si tratta, in sostanza, di un parere obbligatorio, ma non vincolante, essendo rimessa al giudice la decisione al riguardo.

Nel caso in esame è stata data attestazione della rimessa di denaro da parte degli imputati. La norma, nella sua consapevole genericità, non pretende il puntuale ristoro, come, al contrario, impone l’art. 62 c.p., n. 6 che esige l’integrale riparazione, avendo piuttosto di mira la soddisfazione delle esigenze di riprovazione del reato, e l’elisione delle sue conseguenze, rivestendo anche attenzione alla prevenzione dell’illecito. Pertanto, il paradigma civilistico sulle modalità dell’offerta non può equipararsi a quelle dettate dal codice civile, nel caso di mora del creditore.

Attiene al merito ed alla esclusiva competenza del Giudice di Pace vagliare la congruenza dell’importo offerto a ristoro, ribadendosi che, nel procedimento in questione, nella valutazione di idoneità della attività riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, il Giudice non è vincolato al consenso della parte offesa, purchè al proposito rassegni una adeguata giustificazione sui criteri seguiti. La pronuncia oggetto del ricorso ha motivato l’adeguatezza della condotta riparatrice nel "contesto complessivo, anche comportamentale degli imputati, considerato il valore sociale pacificatorio moralmente e concretamente dimostrato".

Motivazione esauriente ed immune da vizio di legittimità.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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