Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 04-01-2011, n. 158

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 2 aprile 2010 del Tribunale di Pordenone che – decidendo sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo appartenente a D.S. nei cui confronti si procede per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 (guida in stato di ebbrezza) – ha annullato il decreto impugnato ritenendo non provata l’esistenza del fumus del reato contestato.

In particolare il Tribunale ha ritenuto che, essendo stato accertato, a seguito dell’esame alcoolimetrico, un tasso pari nelle due prove a 1,54 e 1,56 g/l non poteva ritenersi realizzata l’ipotesi di reato prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) in quanto questa norma non prenderebbe in considerazione i centesimi ma solo i decimi e dunque il superamento di 1,50 g/l si avrebbe solo se il tasso alcoolimetrico è pari a 1,60 g/l.

Secondo il ricorrente questa tesi non è condivisibile e contrasta in modo evidente con la lettera della legge.

2) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

L’interpretazione fornita dal giudice del riesame è infatti del tutto non condivisibile e contrasta palesemente sia con l’intenzione del legislatore che con la lettera della legge.

Sotto questo secondo e più rilevante profilo la tesi prospettata appare del tutto arbitraria. Quando il legislatore parla di "tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro" intende all’evidenza riferirsi ad ogni ipotesi in cui il tasso superi comunque il limite indicato. Se diverso fosse stato il suo intendimento lo avrebbe precisato o avrebbe formulato diversamente la norma il cui significato è inequivoco: quando quella soglia è superata si rientra nell’ipotesi prevista alla lett. c).

Del tutto irrilevante è la circostanza che la norma faccia riferimento solo ai decimi e non ai centesimi perchè comunque, anche per un solo centesimo, si ha superamento di quel limite.

Se il legislatore avesse voluto prevedere una disciplina quale quella ipotizzata nel provvedimento impugnato avrebbe usato una diversa formulazione (per es. "non inferiore a 1,6") mentre quella utilizzata non lascia spazio ad alcun dubbio e rende arbitraria ogni diversa interpretazione.

Alle argomentazioni svolte consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4) Il giudice del rinvio dovrà però tener conto della circostanza che il quadro normativo è di recente mutato con l’entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) che ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni accessorie.

In particolare – per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il reato previsto dall’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) o quello previsto dall’art. 187 C.d.S. (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) – la L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1, ha modificato l’art. 186, comma 2, lett. c) inserendo un ultimo periodo che contiene la previsione che, ai fini del sequestro (disciplinato della medesima norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all’art. 224 ter.

L’art. 224 ter è norma introdotta dalla medesima L. n. 120 del 2010 e qualifica espressamente la confisca come "sanzione amministrativa accessoria". La medesima norma prevede che nelle ipotesi di reato cui consegue tale sanzione (e quindi non solo artt. 186 e 187 ma, per esempio, l’art. 9 ter in tema di divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) l’agente o l’organo accertatore, procedano al sequestro ai sensi dell’art. 213 C.d.S..

Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente di guida).

Questa diversa qualificazione produce effetti assai rilevanti sulla possibilità di disporre il sequestro preventivo del veicolo.

In particolare non può più essere ritenuto consentito il sequestro preventivo disposto per consentire di applicare la confisca del bene (art. 321 c.p.p., comma 2); in questo caso si fuoriesce palesemente dall’ambito di applicazione della misura cautelare reale essendo evidente che la confisca cui fa riferimento la norma processuale è quella avente natura penale mentre la confisca, pur conservando il carattere dell’obbligatorietà, ha assunto oggi natura di sanzione amministrativa; con la conseguenza che il sequestro preventivo (penale) non potrà più essere disposto nel caso di confisca obbligatoria.

Se invece il sequestro preventivo viene disposto perchè la libera disponibilità del veicolo può agevolare la commissione di altri reati (art. 321, comma 1) il sequestro preventivo conserverà il suo attuale ambito di applicazione fermo restando che la confisca, ancorchè disposta dal giudice penale, non muterà la sua natura amministrativa.

Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare a quale ipotesi di sequestro preventivo si riferisca il caso in esame confermandolo – ove sussistano gli altri presupposti previsti dalla legge – nel solo caso di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1.

Nel caso di sequestro preventivo non adottato o annullato dal giudice del riesame non è infatti applicabile il più recente orientamento di questa sezione (Cass., sez. 4, 4 novembre 2009 n. 40523, Gibellini) secondo cui il sequestro preventivo, disposto anteriormente all’entrata in vigore della nuova legge, mantiene ferma la sua efficacia nel caso di infondatezza dei motivi proposti con il ricorso in Cassazione. In questo caso, infatti, non si tratta di mantenere fermo un provvedimento che ha solo cambiato natura ma di adottare un provvedimento non più consentito al giudice penale salvo che con la decisione di condanna.

5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pordenone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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