Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 04-01-2011, n. 157 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il Tribunale di Torino ha confermato il provvedimento, adottato dal Gip dello stesso Tribunale, di sequestro preventivo di un’auto di proprietà di S.A., indagato in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7. 2. Ricorre per Cassazione il S. deducendo che la confiscabilità, che costituisce il presupposto del sequestro preventivo, non giustifica da sola il provvedimento impugnato: il sequestro non è obbligatorio sicchè il giudice deve dar conto dell’esercizio della sua discrezionalità. Nel caso di specie non si è tenuto conto dell’incensuratezza e della buona condotta precedente al fatto.

3. Il ricorso è infondato. Il motivo prospettato non rientra nell’ambito segnato dall’art. 325 c.p.p. che attiene al vizio di violazione di legge. In ogni caso, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, il provvedimento di sequestro preventivo è stato adottato in relazione alla confiscabilità del bene: il Tribunale considera che l’incensuratezza non fa venir meno la confiscabilità stessa e non rende arbitrario l’esercizio della facoltà di sequestro prevista dalla legge. Tale apprezzamento non si espone all’unica possibile censura afferente all’assenza della motivazione.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *