Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 04-01-2011, n. 153 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’istanza avanzata da C.F., intesa ad ottenere l’equa riparazione dell’ingiusta detenzione patita in carcere.

2. Ricorre per cassazione l’interessato, tramite il difensore, lamentando che incongruamente è stato escluso il diritto invocato per il solo fatto che si sia in presenza di dichiarazione di estinzione delle pene per effetto dell’abrogazione della fattispecie di rifiuto di prestare il servizio militare di leva; e che in ogni caso si sarebbe dovuto tener conto della detenzione patita tra la data dell’abrogazione in questione e quella di effettiva liberazione.

2.1. L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria.

3. Il ricorso è infondato. La Corte d’appello ha evidenziato che la detenzione di cui si discute è avvenuta per effetto di esecuzione di condanne per il reato di rifiuto di sottoporsi al servizio militare di leva; che il D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, ha determinato l’abolizione del servizio militare obbligatorio; che conseguentemente sono state caducate le sentenze divenute definitive; che, trova applicazione l’art. 314 cod. proc. pen., comma ultimo, diritto all’indennizzo in caso di abrogazione della norma incriminatrice;

che, infine, non vi è prova che vi sia stata detenzione in epoca successiva all’abrogazione ridetta determinata esclusivamente dalle condanne di cui si discute.

Tali enunciazioni sono conformi al chiaro tenore letterale dell’art. 314 richiamato e d’altra parte il ricorrente si limita, in proposito, a censure del tutto vaghe. Lo stesso ricorrente neppure censura nel merito l’enunciazione in fatto afferente alla detenzione successiva alla riforma normativa.

Il ricorso va quindi rigettato. Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. Appare congruo compensare le spese tra le parti, atteso che la memoria dell’Avvocatura non è focalizzata sulle peculiarità del caso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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