Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 04-01-2011, n. 114 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Venezia ha applicato la pena nei confronti di M.P. in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada.

2. Ricorrono per cassazione l’imputata ed il Procuratore Generale della Repubblica.

2.1 L’imputata deduce difetto di motivazione in ordine all’esistenza delle condizioni per emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen..

2.2 Il Procuratore generale lamenta la omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il gravame dell’imputato è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Nè l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

Nel caso di specie il giudice da conto che, alla luce degli atti e segnatamente dell’esito dell’esame alcolimetrico, non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.

Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.

3.1 Il Ricorso del Procuratore generale è invece fondato. Il richiamato art. 186 comma 2 prevede che all’affermazione di responsabilità consegue di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale previsto dall’art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne consegue che con la pronunzia ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida cui si riferisce il presente giudizio, e ciò persi no se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta (ad es. in tal senso Cass. sez. 4, 5 maggio 2005, RV. 232015).

La pronunzia deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa in questione, con rinvio al Tribunale di Venezia per le pertinenti determinazioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di M.P. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *