Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2010) 04-01-2011, n. 150 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

P.T. ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza, in data 30.11.2009, del Tribunale del Riesame di i Roma con cui è stato rigettato l’appello avverso il provvedimento camerale del GIP presso il Tribunale dello stesso capoluogo del 22.09.2009, con il quale veniva rigettata l’istanza di dissequestro dell’autovettura di marca "Mercedes" targata (OMISSIS), intestata al coniuge PE.Ni..

Si premetteva che il detto PE., di cittadinanza moldava, era indagato del reato previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) C.d.S, per aver guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1.70/1.56. Con provvedimento del 25.06.2009.

Il GIP del Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo dell’indicato autoveicolo in vista della confisca obbligatoria. Con istanza depositata il 3 agosto 2009 la P.T. chiedeva il dissequestro dell’autoveicolo affermando che, pur non essendo contestataria del bene, era comunque da considerarsi comproprietaria in virtù del vincolo di coniugio che la legava all’imputato PE..

La ricorrente denuncia violazione di legge ravvisando il diritto del coniuge comproprietario a chiedere il dissequestro del veicolo.

Con memoria, depositata il 18.10.2010, la ricorrente ha ribadito le ragioni del ricorso.

Va accolta la richiesta del procuratore Generale con conseguente rigetto del ricorso.

Invero, l’art. 186 C.d.S., comma 2 prevede che quando il tasso alcolemico supera il limite di g/l 1,5, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca del veicolo. Ne consegue che in tali casi è ammesso il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma finalizzato alla confisca.

La citata norma del codice della strada, però, nel prevedere la confisca stabilisce che essa debba essere disposta, "… salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato". Nel caso di specie, come osservato in ricorso, il veicolo non risulta cointestato alla moglie dell’imputato, ma costei ne rivendica la comproprietà proprio in ragione del rapporto di coniugio.

Ciò premesso va osservato che ad inibire il provvedimento ablativo, secondo la disposizione dell’art. 186 C.d.S. è la "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato, pertanto, di contro, per consentirlo è necessario che esso "appartenga" all’imputato.

Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini "proprietà" o "intestazione" nei registri.

Ciò significa che il concetto di "appartenenza" deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali.

Nel caso de quo, in modo coerente il GIP ha ritenuto che la signoria sulla cosa, indipendentemente dalla intestazione al PRA dell’autovettura, fosse dell’indagato Pe.. Ne consegue che il GIP ha fatto buon governo delle disposizioni previste dall’art. 186 C.d.S. che in ricorso si assumono violate (V. Sez. 4, Sentenza n. 40910 del 06/10/2009 Cc. Rv. 245522). Inoltre, quanto alla dedotta comproprietà, si osserva che questa Corte di legittimità ha in più occasioni espresso l’avviso che è ammissibile la confisca parziale di un compendio, allorchè solo una parte di esso appartiene al soggetto cui si riferisce il provvedimento: difatti, al riguardo, deve distinguersi tra la misura di sicurezza che trova disciplina nell’art. 240 c.p. e le modalità di esecuzione, potendo, nel caso di indivisibilità, verificarsi una comunione tra lo Stato ed altri soggetti rispettivamente nella parte (o nella quota) soggetta alla misura ed altra cui essa è estensibile. Tale indirizzo è stato confermato anche recentemente, nel senso che deve ritenersi non confiscabile soltanto la parte appartenente al terzo estraneo.

Conseguentemente, se è legittima la confisca parziale, deve ritenersi parimenti legittimo il sequestro, ai fini della successiva confisca (art. 321 c.p.p., comma 2), della sola parte del bene appartenente all’imputato, per di più avente la disponibilità del tutto (Cass. Sentenza n. 6441 del 24.01.2006: Cass. Sentenza n. 346/2008 del 13.11.2007). Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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