Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2010) 04-01-2011, n. 147 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Genova ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in data 3.02.2009, del GUP presso il Tribunale della Spezia con la quale al M.M. è stata applicata ex art. 444 c.p.p la pena di tre anni di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella specie degli artt. 62 bis, 69 e 99 c.p. e dell’art. 444 c.p.p., comma 1 bis. Si argomenta che il GUP ha applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 attenuata ai sensi dell’art. 62 bis c.p., non applicando la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Ciò ha comportato l’applicazione di una pena inferiore al minimo edittale, come prescritto dal combinato disposto dei menzionati artt. 99 e 69 c.p. e del cit. D.P.R., art. 73.

Il motivo è fondato, consegue l’accoglimento del ricorso.

E’ indubbio che la recidiva indicata dal ricorrente sia stata effettivamente contestata, ma il GUP nell’applicazione della pena come concordata dalle parti non ne ha tenuto conto, e, comunque, non si rinviene alcuna motivazione del motivo per cui essa non è stata ritenuta.

Il giudice del rito alternativo ex art. 444 c.p.p. deve necessariamente tener conto della contestazione della recidiva in qualunque sua forma (e quindi anche in quella di cui all’art. 99 c.p., comma 4), poichè la contestazione è condizione necessaria e sufficiente al fine di qualificare il reato e determinare la pronuncia del giudice sull’esistenza e sugli effetti di tale circostanza (cfr. Cass. Sez. 6, sent. 46457 dep. 30 novembre 2004).

La formulazione letterale dell’art. 444 c.p., comma 1 bis non contraddice questo tradizionale principio, poichè la "dichiarazione" di recidiva che il Tribunale individua come base lessicale della sua interpretazione non è concepibile rispetto a una circostanza del reato, per la quale può parlarsi di condanna, ma non di declaratoria, sicchè la dizione "siano stati dichiarati…", mentre designa correttamente e in senso propriamente tecnico le altre situazioni richiamate dalla norma (delinquente abituale, professionale e per tendenza), non può riferirsi – quanto alla recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 – a un istituto inesistente come la dichiarazione di recidiva.

La contestazione della recidiva reiterata ex art. 99 c.p., comma 4 è quindi sufficiente a determinare la preclusione di cui all’art. 444 c.p.p., comma 1 bis. La sentenza impugnata va pertanto, annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di La Spezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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