Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2010) 04-01-2011, n. 34 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania con ordinanza del 12.5.20101 rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di D. E. indagata per concorso in rapina ai danni della banca popolare di Ragusa e confermava l’ordinanza di custodia cautelare del GIP presso il Tribunale di Modica del 23.4.2010.

In punto di fatto veniva applicata la misura della custodia originaria dopo la convalida dell’arresto e del fermo ad opera del GIP presso il Tribunale di Catania. Successivamente il PM ritenutosi incompetente trasmetteva gli atti alla Procura presso il Tribunale di Modica che chiedeva ex art. 27 c.p.p., l’emissione di un nuovo titolo di custodia; il GIP presso il Tribunale di modica dichiarava l’inefficacia della precedente misura in quanto superato il termine di cui all’art. 27 c.p.p. ed emetteva l’ordinanza successivamente impugnata presso il Tribunale del riesame di Catania. Sull’eccezione della difesa di sopravvenuta inefficacia della nuova misura cautelare in quanto non era stato disposto interrogatorio di garanzia, il Tribunale rilevava che le questioni concernenti l’eventuale perdita di efficacia del titolo custodiale non possono essere proposte al giudice del riesame, ma vanno rivolte a quello che ha emesso il provvedimento impositivo.

Circa le esigenze cautelari il Tribunale riteneva la loro sussistenza ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. c) tenuto conto delle modalità della commissione del fatto, (spericolata fuga, incuranza della presenza sul luogo della rapina delle forze dell’ordine etc.) che dimostravano una spiccata professionalità e pericolosità sociale dell’indagata.

Ricorre l’imputata che allega con il primo motivo la violazione di legge e la carenza di motivazione. Il nuovo provvedimento emesso ex art. 27 c.p.p. implicava l’interrogatorio dell’indagato e comunque l’ordinanza impugnata sul punto della sussistenza delle esigenze cautelari ometteva di rispondere sul punto della chiesta declaratoria di inefficacia del provvedimento custodiale, declaratoria che necessariamente doveva essere posta al Tribunale del riesame, stante il carattere di urgenza del procedimento de libertade.

Con il secondo motivo si allega la carenza di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione nella commissione di reati, posto che l’imputata era incensurata, non aveva pendenze giudiziarie e non risultavano connessioni con contesti malavitosi.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua infondatezza, va rigettato.

Circa il primo motivo il Tribunale ha ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui questioni relative alla persistenza del titolo custodiale non vanno sottoposte al Tribunale del riesame, apparendo evidente che tale questioni non implicano alcuna nuova valutazione sull’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione della misura, ma al giudice che ha emesso il provvedimento (cfr.

Cass. n. 42308/2009). Sul punto non vi stata alcuna specifica censura se non l’allegazione che per motivi di urgenza la questione doveva essere sottoposta al Tribunale, argomento che appare non corretto visto che una nuova istanza di scarcerazione al GIP certamente poteva e doveva essere esaminata entro tempi ragionevoli. In ogni caso risulta che l’indagata è stata già interrogata e non si allega che la nuova misura sia stata emessa per diversi fatti o sulla base di ulteriori elementi e pertanto la doglianza appare non fondata perchè l’interrogatorio a nulla gioverebbe in punto di difesa dell’indagata.

Per quanto riguarda il secondo motivo, lo stesso appare generico e meramente di fatto: il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle esigenza cautelari ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. c tenuto conto delle modalità della commissione del fatto, (spericolata fuga, incuranza della presenza sul luogo della rapina delle forze dell’ordine etc.) che dimostravano una spiccata professionalità e pericolosità sociale dell’indagata. Il provvedimento è motivato in modo congruo e logicamente coerente; mentre le censure, come già detto, sono di merito.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato art. 94.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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