Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2010) 04-01-2011, n. 33

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il difensore del M.A. sollevava eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare disposta a carico dell’indagato per omessa trasmissione degli atti a sostegno della misura. Era stato, in punto di fatto, disposto interrogatorio delegato al GIP di Napoli. Il GIP di Rimini nell’ordinanza impugnata del 21.6.2010 osservava che gli atti relativi alla misura e la richiesta del PM erano stati depositati nella cancelleria del giudice che aveva disposto il provvedimento e che non era previsto fosse necessario trasmetterli anche alla cancelleria del Giudice dell’interrogatorio delegato. Ricorre il difensore dell’indagato che allega che era stato dedotto proprio il mancato deposito degli atti relativi alla misura proprio nella cancelleria del Giudice che aveva emesso il provvedimento.

Motivi della decisione

Come richiesto anche dal P.G. il ricorso va convertito in appello contenendo anche censure di merito concernenti il dedotto mancato deposito degli atti presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento di custodia cautelare. Si deve pertanto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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