Cons. Stato Sez. VI, 05-01-2001, n. 35

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Calabria la sig.ra S.G.C., insegnante di scuola materna, ha impugnato il proprio mancato trasferimento presso la sede scolastica di Cittanova, presso Casciari, ed il trasferimento presso la suddetta sede delle insegnanti S.P. e C.D.L.. La ricorrente deduceva di avere titolo al trasferimento con precedenza rispetto alle altre insegnanti ex lege n.104/1992, in quanto convivente con la propria madre handicappata, e che però tale beneficiario non le era stato riconosciuto con la motivazione che avrebbe omesso di dichiarare che la madre handicappata non era ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati.

Con sentenza 4 marzo 1994, n.248 il TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, accoglieva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza il Ministero della pubblica istruzione ha interposto appello rilevando che ai sensi della O.M. in materia di trasferimenti (integrativa con l’O.M. 26.4.1993, n.134, art.16) la dichiarazione circa il mancato ricovero presso Istituto specializzato costituiva condizione essenziale per fruire del beneficio previsto dalla L.n.104/1992.

Si è costituita in giudizio l’appellata sig.ra C. rappresentando che le controinteressate insegnanti D.L. e S. non avrebbero più interesse alla riforma della sentenza di primo grado avendo, nelle more del

giudizio, ottenuto l’assegnazione della sede nelle località in cui risiedono.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

La circostanza che la ricorrente in primo grado avesse omesso di presentare la dichiarazione che la propria madre, affetta da handicap, "non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati" – siccome prescritto dall’art.16, comma 11, punto n.1 della O.M. 26 aprile 1993, n.134, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta nel trasferimento del personale insegnante – è stata ritenuta irrilevante dal giudice di prime cure nella considerazione che il requisito in parola poteva "dedursi" da altra dichiarazione (ritualmente presentata) ove la ricorrente attestava la sua convivenza con la madre.

Siffatta conclusione, che ha portato all’accoglimento del ricorso in primo grado, va condivisa.

Se infatti può concordarsi con la difesa della Amministrazione appellante laddove sostiene che la dichiarazione omessa doveva considerarsi essenziale per il godimento del beneficio (della precedenza nei trasferimenti), nondimeno la dichiarazione resa dalla ricorrente nella quale si dava atto della "convivenza sotto lo stesso tetto" con la madre handicappata (come testualmente dichiarato) esclude in radice che la madre stessa si trovasse "ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati", posto che la nozione di "convivenza" implica l’abituale dimora di una persona presso un dato luogo ed è perciò incompatibile con la eventualità che la medesima persona possa essere "ricoverata a tempo pieno" presso altro luogo.

Per quanto precede l’appello della Amministrazione deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2000, con l’intervento dei Signori:

Alberto de ROBERTO Presidente

Calogero PISCITELLO Consigliere

Paolo D’ANGELO Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere est.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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