Cons. Stato Sez. VI, 05-01-2001, n. 34

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in appello notificato il 7.11.1995, la Regione Veneto ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale – in accoglimento del ricorso proposto dalla Soc. r.l. T.C. (n.2329/93) – è stato annullato il provvedimento in data 23.4.93, emesso dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art.29 della L.Reg., n.44/82, concernente la sospensione dei lavori della Cava "Campolungo" gestita dalla ricorrente.

Con nota n.47976 del 3 maggio 2000 l’Avvocatura Generale dello Stato ha fatto presente che la Regione Veneto non ha più interesse a coltivare il ricorso in appello in questione, chiedendone la cancellazione dal ruolo.

Pertanto, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso in appello in questione, per sopravvenuta carenza d’interesse.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI – riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Alberto de ROBERTO Presidente

Calogero PISCITELLO Consigliere est.

Paolo D’ANGELO Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere

Presidente Consigliere Est.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *