Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-10-2010) 04-01-2011, n. 102; Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1- Con sentenza del 28 febbraio 2007, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha dichiarato B.R., F.D., L.S. e R.M. colpevoli del delitto di omicidio colposo in pregiudizio di D. P. e li ha condannati, riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione ciascuno nonchè, in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio.

Secondo l’accusa, condivisa dal tribunale, gli imputati:

a) il B., il F. ed il L. quali operai dipendenti della "La Torre Consortile s.r.l.", incaricata dall’A.R.I.N (Agenzia Risorse Idriche Napoli) di effettuare lavori di scavo sulla (OMISSIS), all’altezza dei numeri civici (OMISSIS), per colpa consistita in negligenza ed imprudenza (per avere realizzato, al fine di eseguire lavori di manutenzione della rete idrica, due vaste buche, non tempestivamente ricoperte dopo l’esecuzione dei lavori e non adeguatamente segnalate), b) il R. quale assistente tecnico della ARIN, incaricato della verifica dell’esatto adempimento dei predetti lavori di scavo, per colpa consistita in negligenza ed imprudenza (per non avere adeguatamente controllato che i lavori di scavo fossero completati a regola d’arte e per non avere segnalato ai tre operai la necessità di eliminare il pericolo rappresentato dalla presenza di buche, e quindi di segnalarne adeguatamente l’esistenza, ovvero di procedere alla ricostituzione del manto stradale), avevano causato la morte del D. che, trovatosi a transitare sulla via (OMISSIS) alla guida del proprio ciclomotore (una "Vespa"), era andato ad infilarsi con la ruota anteriore del motociclo dentro una vasta buca, ricolma di acqua formatasi nei giorni precedenti a seguito dei lavori eseguiti dall’impresa "La Torre" su incarico della ARIN. Perso il controllo del motociclo, il D. era scivolato a terra finendo sotto le ruote del rimorchio di un autoarticolato, condotto da M.C., che si trovava a transitare nell’opposto senso di marcia.

Il tribunale, accertato che la buca, al cui interno era affondata la ruota anteriore della "Vespa", era una di quelle realizzate dalla "La Torre" per eseguire i lavori di manutenzione sopra indicati, eseguiti cinque giorni prima, e che non si era provveduto a segnalare in alcun modo l’insidiosa presenza di quella buca, ha affermato la responsabilità degli imputati, rilevando, in particolare, quanto al R., che nella sua qualità di supervisore dei lavori per conto dell’ARIN aveva omesso di verificare il corretto svolgimento dei lavori e di predisporre un’adeguata segnalazione degli stessi.

Decisione confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 3 novembre 2008, avverso la quale propone ricorso, per il tramite del difensore, il R. che, con unico motivo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità. In particolare, il ricorrente contesta sia l’individuazione della buca che ha provocato la caduta del D. come una di quelle realizzate per l’esecuzione di lavori idraulici, sia la posizione di responsabile dei lavori attribuitagli, posto che i lavori di realizzazione, copertura della buca e di segnalazione della stessa erano di competenza dell’impresa "La Torre" e dei suoi operai.

2- Il ricorso proposto è inammissibile.

Questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l’iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell’ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

Orbene, nel caso di specie il ricorrente non prospetta vizi afferenti alla carenza di elementi di giudizio o ad un iter argomentativo viziato sul piano logico, ma propone una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti dai giudici del merito, ovvero allegazioni in fatto non deducibili nella sede di legittimità.

Quei giudici, d’altra parte, hanno adeguatamente indicato le ragioni del loro dissenso, rispetto alla tesi accusatoria, con argomentazioni del tutto congrue e coerenti sul piano logico, avendo rilevato, in particolare, che precisi elementi di responsabilità a carico dell’imputato erano stati acquisiti dalla testimonianza di D.N. L. che, trovandosi nella propria abitazione, sita nei pressi del luogo dell’incidente, vi aveva assistito, avendo visto il motociclo condotto dal D. affondare in una buca piena d’acqua e scalzare dal sellino il guidatore, tragicamente finito sotto le ruote dell’autoarticolato condotto dal M..

Quanto alle caratteristiche della buca ed alla riconducibilità della stessa ai lavori di scavo necessari per la riparazione della rete idrica – affidati dalla ARIN alla "La Torre" – i giudici del merito hanno ricordato non solo le dichiarazioni della D.N., che ha precisato che nei giorni immediatamente precedenti l’incidente, proprio nel tratto di strada in cui questo si era verificato, erano stati eseguiti detti lavori, ma anche la testimonianza resa da Ma.Ci., dipendente della ARIN, il quale, esaminate le foto del luogo teatro dell’incidente, in particolare quelle riproducenti la buca al cui interno era affondata la "Vespa" del D., ha sostenuto che la stessa potesse essere collegata ai lavori di ripristino della rete idrica eseguiti per conto della ARIN. Non hanno omesso, inoltre, i giudici del merito di valutare la posizione dell’odierno ricorrente, la cui responsabilità per il mortale incidente è stata legittimamente affermata in ragione della posizione, allo stesso riconosciuta, di tecnico della ARIN, incaricato della supervisione dei lavori, compresi quelli di scavo, affidati alla ditta "La Torre". Posizione chiaramente emersa non solo dal verbale di sopralluogo del (OMISSIS), sottoscritto dal R., ma anche dalle dichiarazioni dei coimputati B., F. e L., dipendenti della "La Torre" – che hanno ribadito la presenza del R. sul posto per verificare la corretta esecuzione dei lavori eseguiti per conto della ARIN – e da quelle rese dallo stesso imputato, che ha ammesso di essersi recato sul posto, con la squadra di manutenzione della ARIN e della "La Torre", per le opportune verifiche di competenza.

Se i lavori di ripristino della sede stradale, hanno ancora sostenuto i giudici del merito, fossero stati eseguiti correttamente e se R. avesse verificato la loro precisa esecuzione, la buca (realizzata per consentire l’intervento sulla condotta idrica, completato nella giornata dell'(OMISSIS)), alla data del (OMISSIS), giorno dell’incidente, sarebbe stata quantomeno correttamente ricoperta e non, come accaduto, ancora aperta, non segnalata ed insidiosamente piena di acqua che la nascondeva alla vista di chi si trovava in transito.

Il percorso argomentativo della sentenza si presenta, dunque, adeguato e coerente rispetto ai dati probatori acquisiti, di guisa che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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