Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-10-2010) 04-01-2011, n. 101;

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1- M.L. e C.M. propongono ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, del 5 novembre 2009, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del tribunale di Padova, del 16 marzo 2009, che, procedendo nelle forme del rito abbreviato, li ha ritenuti colpevoli del delitto di furto aggravato di un’autovettura, avendo tuttavia ridotto ad un anno, un mese, dieci giorni di reclusione e 400,00 Euro di multa ciascuno la pena inflitta dal primo giudice.

L’auto, una "Mercedes C 200", era stata sottratta, mentre si trovava in sosta sulla pubblica via, con le chiavi inserite nel cruscotto, appena parcheggiata dal suo proprietario, da un individuo non identificato.

Sollecitamente avviate le ricerche, l’auto è stata avvistata da una pattuglia, meno di un’ora dopo il furto, con a bordo due individui.

Inseguiti dalle forze dell’ordine, i due hanno tentato di fuggire fino a quando la "Mercedes" non è andata ad impattare contro un muro. Un ulteriore tentativo di fuga a piedi è stato subito sventato ed i due sono stati identificati negli odierni imputati, uno dei quali, il M., che si trovava alla guida dell’auto, si è assunto l’esclusiva responsabilità del furto.

La corte territoriale ha quindi ribadito la responsabilità di ambedue gli imputati rilevando, quanto al C., che ha protestato la propria innocenza, che la sua partecipazione morale al delitto doveva ritenersi accertata, non solo perchè egli è stato sorpreso a meno di un’ora di distanza dal furto a bordo dell’auto in compagnia dell’autore materiale del reato, ma anche perchè, secondo quanto sostenuto dagli stessi imputati, era stato proprio il M. a chiedere al C. di "procurargli un’auto". Non essendo questi interessato al commercio di autoveicoli, ha sostenuto la corte territoriale, evidentemente la richiesta riguardava l’acquisizione illecita della vettura, come in effetti è accaduto. Il tentativo di fuga a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, posto in essere da ambedue gli imputati, ulteriormente ha ribadito, secondo i giudici del merito, il pieno coinvolgimento nel reato di ambedue gli imputati, entrambi pregiudicati specifici.

Avverso tale decisione ricorrono, dunque, il M. ed il C., che deducono:

1) M.L.: vizio di motivazione della sentenza impugnata ritenuta "scarsamente motivata" in punto di regime sanzionatorio, anche con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata.

2) C.M.. a) manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice del gravame sostanzialmente invertito i ruoli e le condotte dei due imputati, avendo indicato lo stesso C. quale autore materiale del furto, viceversa pacificamente commesso dal M., in tal guisa non avendogli consentito un’adeguata difesa; b) violazione di legge, laddove i giudici del merito hanno indicato il ricorrente quale concorrente morale del furto.

2- Ambedue i ricorsi sono infondati.

A) Quanto al M., chiaramente ingiustificate si presentano le censure proposte, avendo la corte territoriale ravvisato nei plurimi, gravi e specifici precedenti penali dell’imputato, nell’assenza di qualsiasi condotta riparatoria, nel comportamento processuale – caratterizzato da assoluta mancanza di collaborazione e dall’ammissione solo di condotte che non potevano essere negate, stante la quasi flagranza del furto – elementi ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti, che non hanno tuttavia impedito alla stessa corte di ridurre sensibilmente, fino ai minimi edittali, la pena inflitta dal primo giudice.

B) Quanto al C., osserva la Corte:

a) Con riguardo al primo dei motivi proposti, che se è vero che l’estensore della sentenza impugnata, dopo l’iniziale corretta attribuzione ai due imputati dei rispettivi ruoli, ha, nel successivo contesto motivazionale invertito quei ruoli, con l’attribuzione al C. del ruolo del M., e viceversa, è altresì vero che l’errore di trascrizione si presenta tanto evidente da esser immediatamente da chiunque percepibile. Esso, in realtà, non solo non ha avuto alcuna conseguenza sotto il profilo della decisione, correttamente rapportata al ruolo effettivamente svolto dal C. nella vicenda, ma non ha minimamente condizionato il diritto di difesa e di impugnazione dell’imputato che, avendo immediatamente e facilmente compreso l’errore nel quale è incorso l’estensore, ha compiutamente esercitato i propri diritti con la proposizione di puntuali motivi di ricorso esattamente rapportati alla sua reale posizione di concorrente nel furto.

Inesistente è, quindi, il dedotto vizio motivazionale;

b) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Del tutto legittimamente, invero, i giudici del merito hanno ravvisato prova certa della partecipazione al delitto da parte dell’imputato, non solo dalla presenza dello stesso, a meno di un’ora di distanza dal furto, a bordo dell’auto rubata, in compagnia del M., che ha ammesso di essere stato l’autore materiale del delitto, ma anche dalla circostanza, ammessa da ambedue gli imputati, che era stato lo stesso C. a chiedere al complice di "procurargli un’auto". Richiesta che, ove anche realmente formulata nei termini riferiti, è stata giustamente interpretata dai giudici del merito – in vista dei numerosi precedenti specifici dei due imputati e della non riconducibilità agli stessi di una qualsiasi lecita attività di commercializzazione di autovetture – quale invito alla acquisizione, con modalità evidentemente illecite, dell’auto a bordo della quale ambedue gli imputati sono stati sorpresi.

I ricorsi devono essere, dunque, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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