Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-10-2010) 04-01-2011, n. 22; Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15.5.2008, Q.G. venne assolto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dal reato di usura continuata; avverso tale pronunzia propose gravame il difensore della parte civile A.N. e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 5.10.2009, dichiarava l’appello della parte civile inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 100 c.p.p., in quanto la procura speciale conferita al difensore non conteneva alcuno specifico riferimento alla volontà di proporre impugnazione e l’esistenza di una tale volontà neppure era desumibile, implicitamente, dal tenore delle espressioni utilizzate.

Ricorre per cassazione il difensore della parte civile, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 100, 122, 576 c.p.p., in quanto la procura speciale in calce all’atto di costituzione di parte civile contiene proposizione che rende manifesta e chiara la volontà dell’ A. di nominare l’avvocato Iodice procuratore speciale e difensore per l’intero processo penale, articolato in più fasi e gradi, per la costituzione di parte civile e la difesa della stessa.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

La previsione di cui all’art. 100 c.p.p., comma 3, richiede – al fine di escludere che la delega defensionale si presuma conferita per un determinato grado del processo – che dall’atto risulti l’espressa volontà diversa, così istituendo una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione proposta, ex art. 576 cod. proc. pen., avverso la sentenza di assoluzione di primo grado dal difensore della parte civile, sprovvisto di specifico mandato (cfr. Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 29437/2006 Rv. 235218); sebbene, poi, per il rilascio della procura speciale non sia prevista l’adozione di formule sacramentali, essa – in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensione o in presenza di espressioni equivoche -conserva la sua efficacia, limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l’atto in ordine al quale è apposta, con la conseguenza che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 44712/2004 Rv. 229179), è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile, munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, nei soli casi in cui la procura rilasciata possa essere comunque interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche un siffatto potere.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal difensore della parte civile A.N., facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati.

Nel caso in esame, la procura speciale fu rilasciata, come indica testualmente la Corte, con la seguente dicitura: "conferisco al citato difensore ogni più ampio potere, ivi compreso quello di farsi sostituire e ratificò fin d’ora il suo operato", e – come evidenzia lo stesso ricorrente -, "affinchè si costituisca parte civile nel processo penale sopra indicato".

L’estrema genericità della formula usata e l’impiego delle diciture "ogni più ampio potere", "ratifico fin d’ora il suo operato", "nel processo sopra indicato" afferiscono, senza dubbio alcuno, esclusivamente al mandato per la costituzione di parte civile, non appaiono in alcun modo ricollegabili al conferimento della procura alle liti (che risulta invece rilasciata puramente e semplicemente, senza alcuna ulteriore manifestazione di volontà), e non consentono quindi di affermare che il mandato non afferisca che alla costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado, nè di interpretare l’atto nel senso di ritenere in esso espressa la volontà di conferire al difensore il potere di proporre appello.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille/00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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