Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-10-2010) 04-01-2011, n. 6

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10.10,2008, il Gup presso il Tribunale di Napoli dichiarò M.G., M.D., S.G. e Ma.Fr. responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 628 e 648 c.p., L. n. 110 del 1975, art. 4, L. n. 497 del 1977, artt. 10 e 12, loro rispettivamente ascritti, e condannò M.G. e M.D. alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, e S.G. e Ma.Fr. alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 2.12.2009, in riforma della decisione di primo grado rideterminava la pena di M.G. in anni cinque mesi quattro di reclusione ed Euro 1800,00 di multa, e quelle di S.G. e Ma.Fr. in anni quattro di reclusione ed Euro 1600,00 di multa.

Ricorre per cassazione l’imputato M.G., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento al reato di ricettazione dell’autovettura di provenienza furtiva trovata in occasione della prima rapina in data (OMISSIS), ed ai reati di porto di un taglierino e delle altre armi di cui alla contestazione, in quanto il ricorrente è reo confesso in ordine ai reati di rapina e pertanto alcun problema avrebbe avuto a fornire chiarimenti, laddove ve ne fossero stati, in ordine alle armi e all’autovettura; 2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Ricorre per cassazione l’imputato M.D., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), e), per erronea applicazione di norme giuridiche e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la sua assoluta incensuratezza e l’ammissione degli addebiti, e all’applicazione dell’art. 81.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato Ma.

F., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto la Corte ha immotivatamente respinto l’istanza di differimento del procedimento per legittimo impedimento; 2) e 3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatoria.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato S.G., deducendo con due diversi motivi la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

I ricorrenti chiedono pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Con il secondo motivo del ricorso di M.G., con l’unico motivo di ricorso di M.D., con il secondo e terzo motivo del ricorso di Ma.Fr., con entrambi i motivi del ricorso di S.G., i ricorrenti deducono il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in riferimento agli artt. 133 e 62 bis c.p.; M.D. si duole anche degli eccessivi aumenti di pena applicati ai sensi dell’art. 81 c.p.. I motivi in questione, vertendo tutti sul trattamento sanzionatorio, possono essere trattati congiuntamente.

Premesso che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, e che tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 46954/2004 Rv.

230591), rileva il Collegio che la richiesta di attenuanti generiche è stata avanzata, in sede di appello, da tutti gli imputati in maniera del tutto generica, in quanto priva di indicazione dell’esistenza di elementi di segno positivo degni di essere valutati. La motivazione della sentenza impugnata, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è peraltro immune da censura, avendo la Corte territoriale negato le attenuanti generiche per "le modalità delle condotte poste in essere sotto l’evidente frutto di un piano di azione preordinato e curato nei minimi particolari certamente riconducibile a persone dotate di specifica competenza in tale settore delinquenziale". Nei confronti di M.D., la Corte ha, poi, ritenuto del tutto congrua la pena inflitta, in considerazione della gravità della rapina in data (OMISSIS), e del fatto che la dedotta condizione di tossicodipendenza non attenua la responsabilità dell’imputato, "mentre è del tutto inverosimile che l’imputato abbia agito in virtù di determinazione estemporanea, imposta dalla necessità di far fronte ai debiti contratti per l’acquisto di droga, senza neppure conoscere gli altri".

I predetti motivi sono quindi manifestamente infondati.

Con il primo motivo, M.G. solo formalmente ha evocato il vizio di motivazione; in concreto, le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale, statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici, rilevando – tra l’altro – che "l’ammissione della responsabilità per rapina nessuna incidenza di diversa portata Ha al riguardo giacchè comunque l’asserita esclusione delle armi avrebbe attenuato la loro posizione … analoga valutazione va fatta per la ricettazione dell’autovettura…(in quanto) il delitto in questione, anche per la professionalità evincibile dalla dinamica della sua realizzazione, esigeva una preventiva, precisa fase organizzativa nella quale certamente rientrò il reperimento di un’autovettura della quale servirsi sia per recarsi sul posto, che per allontanarsene repentinamente".

Anche in riferimento a tale motivo il ricorso di M.G. va pertanto dichiarato inammissibile.

Lo stesso dicasi per il ricorso del Ma., in quanto anche il primo motivo del ricorso presentato dal suo difensore è manifestamente infondato.

Premesso che il giudice, nel valutare la certificazione sanitaria attestante l’impedimento dedotto dall’imputato, deve attenersi alla natura dell’infermità dedotta, avvalendosi delle regole di esperienza, senza che sia necessario disporre accertamenti fiscali, ed esporre il proprio convincimento, il quale se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità (cfr.

Cass. Sez. 5^, 15 dicembre 2004 – 2 febbraio 2005, Rv. 231414), rileva il Collegio che il rigetto della richiesta di rinvio non è censurabile in quanto logicamente ed esaurientemente motivato, in considerazione dell’assoluta inadeguatezza della documentazione prodotta a far ritenere, in riferimento alla tipologia e non gravità della patologia, il perdurare dell’impedimento per il giorno dell’udienza e non essendo tenuta la Corte a svolgere gli ulteriori accertamenti, richiesti dalla difesa presso la struttura ospedaliera al fine di verificare il perdurare della degenza, non emergendo in alcun modo dalla documentazione in questione una tale evenienza (cfr.

Cass. Sez. 2^, 12 giugno 2003, Rv. 222658).

Tutti i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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