Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-10-2010) 04-01-2011, n. 2; Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 28.2.2008, il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, dichiarò F.G. responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 474 e 648 c.p. e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti generiche nonchè quella di cui all’art. 648 cpv c.p., e diminuita la pena per la scelta del rito – lo condannò alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 140 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 14.7.2000, in parziale riforma della decisione di primo grado concedeva a F.G. il beneficio della sospensione e confermava nel resto la sentenza di condanna nei suoi confronti.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento al capo a) della rubrica riguardo alla contraffazione di 16 orologi, in assenza di alcuna prova che il F. commerciasse o detenesse per la vendita o ponesse in vendita tali oggetti; 2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea interpretazione della legge penale e mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazione, in riferimento al capo b) della rubrica riguardo alla ricettazione degli orologi contraffatti, in quanto il F. ha comprato non per vendere ma solo per il piacere di collezionista e nel caso di acquisto di un orologio o di un quadro dichiaratamente falsi non vi è alcun reato, perchè non vi è immediata offensività nè da parte del falsario nè da parte dell’acquirente; 3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) e c) c.p.p. in quanto i giudici non si sono pronunciati in motivazione sull’eccezione di prescrizione dei reati.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorrente, con i primi due motivi, pur avendo formalmente denunciato i vizi di erronea interpretazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati, ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede.

Per quanto concerne, poi, il concorso tra il reato di cui all’art. 474 c.p., e quello di cui all’art. 648 c.p., le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p., e quello di commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art. 474 c.p., possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Cass. Sez. Un. n. 2347 del 9.5-7.6.2001, Rv. 219771).

E’ il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado; tanto premesso, rileva il Collegio che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., evidenziando a riguardo che dal tenore della conversazione telefonica (nel corso della quale il F. fa riferimento alle difficoltà della spedizione, al gran numero di orologi che possiede e dimostra di aver dimestichezza con il mondo delle falsificazioni e di essere esperto dei metodi di falsificazione) e dal numero di orologi rinvenuti in suo possesso al momento della perquisizione emerge con certezza che la detenzione era un atto strumentale e prodromico alla vendita.

Con il terzo motivo, il ricorrente in maniera del tutto generico censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe motivato sull’eccezione di prescrizione.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che, se vengono dedotte con l’impugnazione questioni già esaminate e risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione può motivare "per relationem" e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (v. Cass. Sez. 4^, sent. n. 38824/2008 Rv.

241062; Sez. 5^, Sent. n. 3751/2000 Rv. 215722).

Considerato che il reato di cui all’art. 474 c.p., si prescrive in anni sette e mesi sei e che il reato di cui all’art. 648 c.p., si prescrive in anni dieci, che i sedici orologi di cui al capo di imputazione erano detenuti per la vendita nel settembre del 2002 e l’acquisto degli stessi, come da contestazione e nell’ipotesi più favorevole all’imputato, sarebbe stato effettuato nel luglio del 2001, appare evidente che alla data (14.7.2009) della pronuncia della sentenza d’appello non era ancora decorso il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei (dal 1.9.2002) per il reato di cui all’art. 474 c.p., nè quello di anni dieci (dal 1.7.2001) per il reato p.p. dall’art. 648 c.p.; non è pertanto censurabile la sentenza impugnata che, disattendendo l’eccezione dell’appellante, non ha motivato in riferimento all’eccezione medesima, sollevata in modo generico e palesemente inconsistente. Nello stesso ricorso per cassazione, la questione è stata riproposta, poi, in modo del tutto generico senza indicazione alcuna di termini e tempi di decorrenza della prescrizione.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Lo condanna altresì alla rifusione in favore della parte civile Rolex Italia s.p.a. delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 1.800,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. Lo condanna altresì alla rifusione in favore della parte civile Rolex Italia s.p.a. delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 1.1800,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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