DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. 15 Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 48 del 27-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere, in
considerazione che la data del primo turno delle elezioni
amministrative della primavera 2012 e’ stata fissata per domenica 6
maggio, una anticipazione dei termini per la presentazione delle
liste e delle candidature, in deroga alla vigente disciplina e
limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del 2012,
al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festivita’
pasquali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste

1. In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni
amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione
delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo
comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e
decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del
trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Conseguentemente, il termine di cui all’articolo 33, terzo comma, del
predetto testo unico, e’ anticipato al trentesimo giorno antecedente
la data della votazione.
2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Cancellieri, Ministro dell’interno

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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