Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1242 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Massa, regolarmente notificato, V.M., assunto dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato dal 2.10.2000 al 31.1.2001 per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convertito in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 182/04 depositata in data 4.3.2004 il Tribunale adito accoglieva la domanda e dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione condannando la società convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione, con accessori, ed alla regolarizzazione contributiva.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 24.1 – 13.2.2006, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale rilevava che il contratto in questione era stato stipulato successivamente al 30.4.1998, ossia in periodo non coperto dalla contrattazione autorizzatoria.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Rileva innanzi tutto il Collegio, in relazione alla recente approvazione della L. 4 novembre 2010, n. 183 ed alle problematiche poste dall’art. 32 (il quale al comma 5 ha stabilito che in caso di conversione del rapporto il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una "indennità omnicomprensiva" compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, precisando al successivo comma 7 che la disposizione in parola si applica a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge), che nel caso di specie la statuizione relativa alla condanna risarcitoria non è stata impugnata dalla società datoriale, e pertanto sulla stessa si è formato, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., il giudicato.

Sul punto non può invero condividersi l’assunto della Poste Italiane s.p.a., sviluppato nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., alla stregua del quale, avendo la società impugnato il capo della sentenza relativo alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto in questione, e non potendo riconoscersi alla statuizione relativa alla condanna risarcitoria – disposta per effetto della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto – una propria individualità ed autonomia, non può tale statuizione, quand’anche non oggetto di espressa impugnazione, ritenersi passata in giudicato.

Devesi in proposito evidenziare che costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; tale principio, richiamato dalla stessa società ricorrente, porta – nel caso di specie – a conclusioni affatto differenti rispetto a quelle individuate dalla società predetta nella memoria depositata.

Ed invero, l’impugnazione della sentenza in relazione alla questione concernente la natura a tempo indeterminato del rapporto dedotto in giudizio, non estende in alcun modo i suoi effetti anche alla statuizione ulteriore relativa alla condanna risarcitoria, trattandosi di statuizione avente una propria individualità, specificità ed autonomia rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto (a tempo indeterminato o meno) dedotto in giudizio; le stesse, invero, costituiscono la mera premessa logica della ulteriori statuizioni risarcitorie, fondate sulle specifiche questioni concernenti l’offerta o meno delle proprie prestazioni lavorative da parte del lavoratore, la manifestazione o meno di una espressa disponibilità a rientrare al lavoro, nonchè la sussistenza di fatti idonei a limitare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro. Su tali specifiche questioni la ricorrente avrebbe dovuto quindi attivare il contraddittorio mediante specifica impugnazione.

Pertanto l’assunto della ricorrente in ordine alla configurabilità, nella fattispecie in esame, di un giudicato interno sulle questioni suddette non può trovare accoglimento.

Posto ciò rileva il Collegio che col primo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ed art. 1362 c.c., e segg.), nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che il contratto a termine per cui è causa era stato stipulato con riferimento alla previsione dell’art. 8 del CCNL 1994, integrato dall’accordo collettivo 25.9.1997, aveva ritenuto l’illegittimità del contratto in questione sotto il profilo che la copertura autorizzatoria era esclusa per i contratti stipulati dopo il 30.4.1998; in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale (L. n. 56 del 1987, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla legge 56/197, ed alla autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste.

Rileva altresì che erroneamente la Corte territoriale aveva affermato la non incidenza, nel caso di specie, dell’accordo del 18.1.2001, sotto il profilo che questo non poteva valere come una sorta di legittimazione a posteriori dei contratti a termine stipulati successivamente alla suddetta fase autorizzatoria.

Il motivo non è fondato.

Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (Cass. sez. lav., 29.7.2009 n. 17651; Cass. sez. lav., 23.6.2009 n. 14657; Cass. sez. lav., 27.2.2009 n. 4840; Cass. sez. lav., 7.3.2005 n. 4862; Cass. sez. lav., 26.7.2004 n. 14011), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato. "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21062; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Ove peraltro, nel quadro sopra delineato, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (e la Corte territoriale ha rilevato che, comunque, le parti sociali avevano convenuto di ritenere il perdurare delle condizioni sottese alla apposizione del termine "fino" al 30.4.1998), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18383; Cass. sez. lav., 14.4.2005 n. 7745; Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 1.10.2007 n. 20608; Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Partendo da detti principi questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate, ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr. accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (Cass. sez. lav., 29.7.2005 n. 15969; Cass. sez. lav., 21.3.2007 n. 6703), va confermata la nullità della apposizione del termine al contratto de quo, concluso, ex art. 8 CCNL 1994 e accordo collettivo 25.9.1997, successivamente al 30.4.1998, restando assorbita ogni ulteriore censura sul punto.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18.1.2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (in tal senso, Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, art. 1427 c.c., e segg., art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c.), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione concernente l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e la manifestazione della volontà del lavoratore di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto.

Ed invero il rapporto di lavoro a tempo determinato, connotato da illegittimità del termine, poteva, al pari di tutti i contratti, risolversi per mutuo consenso, anche in forza di fatti e comportamenti concludenti; e nel caso di specie la prolungata inerzia del lavoratore, a fronte della unicità del rapporto contrattuale intercorso ed alla breve durata del medesimo, avevano rilievo determinante al fine di far ritenere tali comportamenti come espressione di un definitivo disinteresse a far valere la presunta nullità del contratto e, quindi, come tacito consenso alla definitiva risoluzione del rapporto.

Neanche tale motivo è fondato.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che l’intervallo fra l’estromissione dal lavoro e la proposizione dell’azione non consentiva di ritenere l’esistenza di una volontà dismissiva del rapporto, atteso che l’inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, in assenza della allegazione di ulteriori condotte concludenti nel senso di una evidente volontà solutoria del rapporto, non era sufficiente a far ritenere la risoluzione del rapporto medesimo per mutuo consenso, non avendo alcun valore sintomatico in tal senso; e tale conclusione, in quanto priva di vizi logici o errori di diritto, resiste alle censure mosse in ricorso.

Col terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 c.c., comma 2, art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c.), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la legittimazione dell’intimato a richiedere la condanna della società alla regolarizzazione contributiva, atteso che il rapporto previdenziale si istaura fra il datore di lavoro e l’ente previdenziale, assumendo il lavoratore la qualità di soggetto terzo a cui favore si produrranno gli effetti del rapporto stesso.

Il motivo è infondato.

La domanda con cui il lavoratore chieda l’accertamento de rapporto di lavoro subordinato e la condanna generica del datore al pagamento dei contributi previdenziali introduce una controversia non previdenziale ma di lavoro, nella quale non è parte necessaria l’ente creditore dei contributi (Cass. 26.1.1989 n. 483). Questo sarà invece contraddittore necessario nel successivo giudizio di determinazione quantitativa del debito contributivo in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese ed alle corrispettive retribuzioni, con condanna definitiva del datore al versamento, restando altresì salvi gli eventuali diritti del lavoratore al risarcimento del danno da omessa contribuzione (art. 2116 c.c.) oppure alla costituzione di una rendita vitalizia L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13.

Altresì erronea è l’attuale negazione, da parte della ricorrente, della legittimazione del lavoratore alla causa; legittimazione sussistente pacificamente, considerato che il tema della controversia riguarda soltanto il petitum e non l’integrità del contraddittorio.

Il ricorso proposto dalla società Poste Italiane s.p.a. va pertanto rigettato ove si osservi che nella sentenza emessa nel giudizio di primo grado dal Tribunale di Massa, e confermata dalla Corte territoriale con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, è stata pronunciata semplice declaratoria del "diritto di V.M. alla riammissione in servizio ed alla regolarizzazione contributiva", di talchè deve escludersi, in relazione alla natura della domanda azionata, la dedotta carenza di legittimazione ad agire in capo al lavoratore.

Al rigetto del presente ricorso per cassazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 18,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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