Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1230 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di L’Aquila confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata parzialmente accolta la opposizione proposta da D.G.R. avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi Inps. I giudici di merito ritenevano applicabile, per il caso in esame di mancato tempestivo invio dei mod. DM 10, non già la sanzione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), prevista per l’evasione contributiva, ma quella più lieve di cui alla lettera a) della medesima disposizione. La Corte territoriale – premesso che, pacificamente, i contributi si riferivano al periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000 – rilevava che la spedizione di quei modelli era avvenuta in ritardo rispetto alla scadenza di legge, tuttavia la datrice di lavoro aveva fornito tutti gli elementi per una compiuta determinazione del debito contributivo a suo carico, come libri paga e matricola, denunce riepilogative annuali e mod. 770. Ciò conduceva ad escludere la fattispecie più grave della evasione contributiva, non essendovi elementi significativi della intenzione specifica di non versare i contributi, di cui era evincibile l’ammontare attraverso le altre registrazioni obbligatorie.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre.

Resiste la D.G. con controricorso.

Motivi della decisione

L’Inps censura la sentenza per violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, artt. 1218 e 2697 c.c., perchè la omessa o tardiva presentazione della denuncia mensile, obbligatoria L. n. 843 del 1978, ex art. 30, configurerebbe la fattispecie della evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), citato, in quanto avente l’effetto di occultare delle retribuzioni erogate, tanto più considerando la disposta eliminazione dell’invio dell’altro modello 01/M, sostituito dal Modello Unico sulla unificazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali che si spedisce direttamente al Ministero dell’Economia e che solo in un secondo momento affluisce presso l’Inps. Il mancato invio dei DM 10, sostiene l’Istituto ricorrente, integrerebbe inadempimento dell’obbligazione con conseguente applicazione della sanzione, a prescindere dall’elemento intenzionale ex art. 1218 c.c., di talchè la fattispecie della evasione sarebbe da escludere solo nei casi in cui l’obbligato dimostrasse la mancanza della intenzione specifica di versare i contributi.

Il ricorso non è fondato.

1. E’ pacifico che si applica ratione temporis il disposto della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8 e ss., che, modificando la legge precedente, ossia la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217, lett. b), configura diversamente sia la fattispecie dell’evasione contributiva, sia il tipo di sanzioni civili che vi sono ricollegate.

Le disposizioni sono le seguenti: L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d’anno, pari al tasso dell’interesse di differimento e di dilazione di cui al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lett. a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell’evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. (14) La Legge Applicabile n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 recita: I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

2. E’ evidente la differenza tra le due discipline: la legge del 2000, dopo avere ripetuto la precedente dizione, ossia "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero", aggiunge la seguente espressione "cioè, nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate….". Detta formulazione, come osservato dai commentatori, tende evidentemente a fornire un criterio distintivo più netto tra la fattispecie della pura e semplice morosità e quella dell’evasione, conferendo rilevanza allo specifico elemento intenzionale, che non figurava nel testo previgente. Ma, a prescindere dall’elemento intenzionale, è soprattutto alla parte successiva che occorre avere riguardo per ritenere integrata la fattispecie delle evasione e cioè al fatto che essa ricorre ove il datore di lavoro "occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate". 3. Non si può sostenere che venga "occultato" il rapporto di lavoro o le retribuzioni erogate in tutti i casi in cui questi dati, ancorchè non risultanti dalle denunzia (mod. DM 10 non presentato) risultino però dalle "registrazioni obbligatorie". Vi sono infatti i diversi obblighi di registrazione del rapporto di lavoro da effettuare sui libri paga, in cui devono figurare le retribuzioni corrisposte e le relative trattenute, nonchè il numero di ore lavorate per ciascun giorno, l’indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro e in natura (cfr. L. 5 gennaio 1953, n. 4, e D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 20, attualmente sostituito, L. n. 133 del 2008, art. 39, comma 1, di conversione del D.L. n. 112 del 2008, dal "libro unico del lavoro"ove si devono annotare gli stessi dati, nonchè i rapporti di lavoro autonomo in essere).

E’ vero poi che è venuto meno l’ulteriore obbligo delle denunce periodiche, previsto dalla L. 4 agosto 1978, n. 467, art. 4, (di conversione del D.L. 6 luglio 1978, n. 352) che imponeva di presentare all’Inps, entro il 31 marzo di ogni anno, la denuncia nominativa dei lavoratori occupati (modello 01/M) con l’indicazione anche di tutti i dati necessari per l’applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. Tuttavia, come lo stesso Istituto riconosce, questo obbligo non è stato completamente eliminato, ma sostituito con il CUD da rilasciare al lavoratore e da trasmettere al Ministero dell’Economia annualmente, in cui figurano le retribuzioni erogate e le trattenute fiscali e contributive, ancorchè sia poi il Ministero a trasmettere all’Inps questi dati.

Dovendosi allora intendere per "denunce" le comunicazioni obbligatorie che il soggetto è tenuto a effettuare nei confronti dell’Inps, e "per registrazioni" le annotazioni che il medesimo deve fare sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, si ritiene che vi è omissione (citato comma 8, lett. a)) e non evasione (lett. b) dello stesso comma), qualora il credito dell’Istituto sia rilevabile e quindi risulti o dalle denunce o dalle scritture, considerando che la legge usa (anche) la disgiuntiva "o". In tale caso, dovendo logicamente escludersi l’occultamento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni erogate, ricorre l’ipotesi meno grave perchè il credito dell’Inps, seppure non segnalato in piena conformità alle complesse regole prescritte, è comunque evincibile attraverso documentazione di provenienza del soggetto obbligato. Se tale documentazione sussiste, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non vi è alcun onere probatorio a carico del datore, perchè vi è un oggettivo comportamento che esclude "l’evasione contributiva", a prescindere dall’elemento intenzionale che è irrilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni civili.

4. Inoltre è indubbio, come si sostiene in ricorso, che lo strumento del DM 10 è quello che più agevolmente consente all’Istituto la conoscenza, mese per mese, del suo credito contributivo. Tuttavia l’invio di questo modello rimane pur sempre obbligatorio e la sua violazione è pur sempre sanzionata, ancorchè con la sanzione più lieve di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), mentre alla luce della legge precedente 662/96, stante il diverso tenore della norma,la sanzione era quella più grave prevista per l’evasione contributiva (cfr. Sezioni unite n. 4808/2005).

5. D’altra parte, diversamente opinando, a ritenere cioè la disciplina di cui alla L. n. 388 del 2000, sia sovrapponibile a quella della L. n. 662 del 1996, per quanto riguarda la distinzione tra omissione ed evasione contributiva, si dovrebbe concludere per l’inutilità della modifica normativa di cui si finirebbe per disattendere il contenuto più innovativo, per cui la evasione si configura solo in presenza dell’occultamento del rapporto di lavoro ovvero delle retribuzioni erogate.

Poichè nella specie è pacifico che la D.G., pur avendo omesso di presentare alla scadenza il modello DM 10, teneva regolarmente i libri contabili ed emetteva le denunce riepilogative annuali, si deve concludere che ricorra l’ipotesi meno grave di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 166, comma 8, lett. a), onde il ricorso va rigettato, enunciandosi il principio di diritto per cui "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali, nel vigore della L. 23 dicembre 2000 n. 388, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell’art. 116, comma 8 della medesima legge".

Stante la novità delle questioni appare opportuna la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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