Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2011, n. 14

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Il signor Lo.Pr., Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato in servizio presso l’XI Reparto Mobile di Palermo, impugna la sentenza, di estremi specificati nell’epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dall’odierno appellante, onde ottenere l’annullamento del provvedimento del Dirigente l’XI Reparto Mobile di Palermo, prot. n. 321 Ris., Rep. 1189.2.1.17, del 2 novembre 2009.

2. – Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il Ministero dell’interno, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. – All’udienza pubblica del 3 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. – Per una migliore intelligenza delle questioni devolute alla cognizione del Collegio, giova premettere che in primo grado il signor Lo.Pr. impugnò l’atto con il quale il dirigente dell’XI Reparto, in risposta ad un quesito formulato dal medesimo ricorrente in ordine ai criteri di collocazione del personale nell’ambito dell’organigramma dell’ufficio, aveva comunicato che il predetto organigramma era stato elaborato sulla base della posizione di ciascun funzionario siccome riportata nel ruolo del personale.

Il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

– il signor Lo.Pr., pur avendo prodotto in giudizio il ruolo al quale faceva riferimento la nota impugnata, non ebbe tuttavia a proporre contro di esso alcuna impugnativa e nemmeno si curò di gravare l’organigramma interno all’XI Reparto Mobile (ancorché fosse quest’ultimo l’atto realmente lesivo, delle cui modalità di compilazione il sunnominato Lo.Pr. aveva chiesto conto al Dirigente);

– la nota impugnata, da reputarsi meramente consequenziale rispetto ai ridetti due atti presupposti (inoppugnabili), si limitava a riferire che l’effetto giuridico, del quale si era lamentato il ricorrente, costituiva un diretto portato applicativo dell’assetto d’interessi fissato dal ruolo organico e, in quanto tale, la ridetta nota si presentava a ben vedere priva di autonomo contenuto provvedimentale e improduttiva di effetti giuridici lesivi.

5. – L’appello è, in essenza, affidato ai seguenti mezzi di gravame:

a) ha errato il T.A.R. nel ritenere che l’impugnativa fosse diretta contro il ruolo; in realtà la controversia instaurata in primo grado aveva ad oggetto la verifica della corretta applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 3, D.P.R. n. 335/1982;

b) l’atto impugnato era effettivamente lesivo, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, posto che da esso si evinceva l’esistenza di una precedente determinazione dirigenziale impartita oralmente;

c) in ogni caso il Tribunale avrebbe potuto e dovuto qualificare l’azione interposta in prime cure alla stregua di una domanda di accertamento di un diritto afferente a un rapporto di impiego pubblico, suscettibile come tale di essere scrutinata a prescindere dalla contemporanea impugnativa di un atto.

6. – La sentenza gravata si rivela immune dai vizi denunciati. Ed invero, il Tribunale non ha equivocato il contenuto e il finalismo della originaria domanda: con essa il signor Lo.Pr. aveva impugnato l’atto dirigenziale, sopra specificato, ritenendo che esso fosse viziato per violazione dell’art. 3, D.P.R. n. 335/1982; in dettaglio, l’appellante aveva contestato che i rapporti gerarchici tra i dipendenti della Polizia di Stato fossero stabiliti in via autoritativa dal ruolo. Ebbene, il T.A.R. ha ben deciso nel senso che l’atto impugnato dall’odierno appellante non fosse autonomamente lesivo e che piuttosto il signor Lo.Pr. avrebbe dovuto gravare il ruolo organico e l’organigramma.

7. – Effettivamente i criteri di determinazione della gerarchia, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, sono individuati dal ridetto art. 3, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), ma l’esito della loro applicazione è consacrato nel ruolo, la cui natura autoritativa non è seriamente contestabile.

Dai superiori rilievi discende che il signor Lo.Pr. avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il ruolo, giacché – siccome efficacemente sintetizzato dall’Avvocatura distrettuale (v. a pag. 4 della memoria) – è proprio la posizione occupata nel ruolo che determina i rapporti di gerarchia tra gli altri appartenenti alla Polizia di Stato.

8. – Alla stregua di tutto quanto sopra osservato, il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

9. – Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna il soccombente a rifondere l’Amministrazione dell’interno delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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