Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-01-2011, n. 1218 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.L., S.A., S.F., quali eredi di S.V., impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Ufficio del Registro competente, in relazione ad un atto di compravendita registrato il 15.7.1999 al n. 3408, elevava il valore d’acquisto e rettificava il valore finale dichiarato ai fini INVIM. Eccepivano l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza di motivazione e perchè infondato.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso.

I giudici di secondo grado, investiti dall’appello dell’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle, hanno accolto, con la sentenza di cui in epigrafe, l’appello.

Contro tale sentenza ricorrono gli eredi del contribuente, deceduto il 14.4.2005, con ricorso fondato su duplice motivo. L’ufficio non controdeduce.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

I contribuenti censurano l’impugnata sentenza deducendo, con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 2697 c.c., oltre vizio della motivazione; assumono che la stessa erroneamente ha ritenuto valida la valutazione effettuata sulla base di un parametro ignoto al contribuente ed ai giudici; non ha tenuto in alcun conto la documentazione probatoria esistente agli atti; si è adeguata con motivazione acritica alla tesi dell’ufficio stabilendo illegittimamente un’inversione dell’onere della prova.

La censura, a prescindere dai profili di inammissibilità, è manifestamente infondata secondo i principi già enunciati da questa Corte (Cass. n. 25624 del 2006) che ha affermato: "In tema di imposta di registro ed in.v.im., anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri".

Invero nel caso di specie il ricorrente fa riferimento ad una documentazione probatoria allegata (nei precedenti gradi di giudizio) e ad un "parametro" citato nell’avviso di liquidazione ed ignoto al contribuente. Deve tuttavia rilevarsi che, quanto al secondo, dello stesso non vi è menzione alcuna nell’impugnata sentenza e, per entrambi, che, in spregio del principio di autosufficienza, non è stato riprodotto alcun atto del processo di merito che consenta di ritenere la sussistenza di tale vizio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è infatti inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, nè permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni "ex actis", senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Con il secondo motivo i contribuenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed il vizio di motivazione;

assumono che il giudice dell’appello non si è pronunciato sull’esistenza o meno di sufficienti allegazioni probatorie e neppure sul rilevo mosso in ordine alla nuova eccezione proposta dall’ufficio nelle memorie di appello.

La censura è inammissibile in quanto carente della necessaria autosufficienza secondo i principi costantemente affermati da questa Corte (ex plurimis Cass. n. 1170 del 23/01/2004) "Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sìa ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza dei ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale".

Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato se e attraverso quali atti e con quali contenuti avrebbe sollevato delle eccezioni sia in ordine all’insufficienza dell’allegazioni probatorie, sia in ordine alle eccezioni nuove svolte dalla controparte.

Da tutto quanto sopra esposto consegue il rigetto del ricorso.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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