Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-01-2011, n. 1198 Agevolazioni ed esenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel giudizio introdotto dalla spa Italkali con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per l’anno 1988 – con il quale venivano recuperati a tassazione componenti positivi del reddito non dichiarati e sopravvenienze passive non deducibili -, la Corte di cassazione, per quanto nella presente sede rileva, con la sentenza 18 novembre 2005, n. 24408, accogliendo il ricorso della contribuente avverso la decisione di appello che aveva ad essa negato il diritto di fruire, per il periodo d’imposta 1988, delle agevolazioni per le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno, riconosceva la pregiudizialità, rispetto al giudizio avente ad oggetto singoli atti impositivi – come l’avviso di accertamento per l’anno 1988 impugnato -, del giudizio pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto il rifiuto dell’amministrazione finanziaria di riconoscere l’esistenza del diritto della spa Italkali alle esenzioni decennali previste per gli insediamenti nel Mezzogiorno. E pertanto cassava la sentenza con rinvio per "verificare il contenuto della decisione resa sul ricorso della società avverso il rifiuto di agevolazioni decennali ILOR e IRPEG per il Mezzogiorno e, ove la stessa sia passata in giudicato e sia applicabile al rapporto controverso, adottare le conseguenti statuizioni sulla parte di accertamento che negava applicazione a tali agevolazioni".

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, dinanzi alla quale il processo era riassunto dalla spa Italkali, con la pronuncia in epigrafe, rilevava che il giudizio tra le parti riferito al periodo d’imposta 1981 si era concluso, con sentenza passata in giudicato, con l’accertamento del diritto della contribuente a fruire delle agevolazioni decennali IRPEG e ILOR previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e che il periodo d’imposta controverso, il 1988, rientrava nell’arco di tempo agevolato 1981-1990, sicchè anche per il 1988 le agevolazioni spettavano alla società contribuente.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

La spa ItalKali resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1", assume sia stato violato il principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. quando, come nella specie, il giudice di rinvio, investito del compito di verificare se si sia formato un giudicato sul diritto a fruire delle esenzioni decennali sui redditi previste dal D.P.R. n. 218 del 1978, al fine di definire una vertenza relativa ad uno specifico anno d’imposta, affermi che i giudicato sarebbe contenuto nella sentenza, divenuta definitiva, che abbia riconosciuto il diritto all’esenzione per definire una precedente controversia relativa ad un precedente periodo d’imposta.

Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, ed omessa ed insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1", l’amministrazione lamenta la violazione dei principi relativi ai limiti oggettivi del giudicato per aver il giudice di merito dichiarato la sussistenza del diritto ad usufruire del diritto all’esenzione previsto dal D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 per un determinato esercizio per il solo fatto che tale diritto sìa stato riconosciuto con una precedente sentenza divenuta definitiva per un altro esercizio, senza verificare a quale arco temporale tale precedente sentenza facesse riferimento.

Con il terzo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, e della L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 14, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1", assume siano stati violati gli obblighi di motivazione e di esame delle eccezioni sollevate dalle parti, nonchè l’obbligo di conformarsi al precedente giudicato, per avere il giudice di merito riconosciuto l’agevolazione nella misura del 100% per un esercizio successivo all’entrata in vigore della L. n. 64 del 1986 in forza di una sentenza, divenuta definitiva, che aveva riconosciuto il diritto all’esenzione con decorrenza da un periodo precedente.

Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, è inammissibile.

Esso è infatti diretto a porre in discussione l’accertamento compiuto dal giudice del rinvio in ordine alla "applicabilità al rapporto controverso" della decisione, la cui pregiudizialità rispetto al giudizio in corso costituisce il principio di diritto vincolante affermato. Alla stessa cassazione sul punto con rinvio, del resto, il giudice di legittimità non avrebbe potuto pervenire se non avesse ritenuto che l’annualità controversa era compresa nel decennio cui si riferiva il giudizio pregiudiziale.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, "qualora due giudizi tra le i stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili) e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta" (Cass., sez. unite, 16 giugno 2006, n. 13916).

In tema di agevolazioni tributarie, in particolare, questa Corte ha affermato che "la decisione del giudice tributario in ordine all’applicabilità di un regime agevolativo pluriennale (come, nella fattispecie, quello concernente le iniziative produttive nel Mezzogiorno) spiega efficacia di giudicato in ordine alla spettanza del relativo diritto anche relativamente a periodi d’imposta diversi da quello che forma oggetto della decisione, ove i presupposti di detto regime siano costituiti da circostanze non aventi caratteristiche riferibili a periodi determinati, ma tali da attribuire il diritto all’agevolazione per una pluralità di periodi d’imposta" (Cass. n. 24065 del 2006).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200, ivi compresi Euro 200 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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