Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 1495 Confini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 26.4.86 N.P., proprietario di un fondo in (OMISSIS), adì il Pretore di L’Aquila, chiedendo la reintegrazione nel possesso di una striscia di terreno posta al di là del muro da lui costruito sul confine, che assumeva incerto, con la proprietà di Gi.An., ascrivendone a costei l’appropriazione mediante una recinzione.

Resisteva l’intimata, deducendo che la situazione di fatto corrispondeva a quella di diritto, tanto più che era stato lo stesso ricorrente a recintare, con il muro, il proprio fondo.

La domanda veniva successivamente mutata, con accettazione del contraddittorio da parte della convenuta, in regolamento di confini ed, all’esito della disposta consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 30.5.90, accolta, con accertamento del confine secondo una planimetria redatta dall’ausiliare, apposizione di termini e condanna della convenuta al rilascio di una striscia di terreno posseduta in ritenuta eccedenza.

Ma, a seguito dell’appello della soccombente, resistito dall’appellatesela scorta della nuova consulenza tecnica di ufficio disposta con ordinanza 7.1.93, il Tribunale di L’Aquila, con sentenza 19.1-8.2.05, in riforma di quella appellata, respingeva la domanda di N.P. (al quale, deceduto nelle more, era subentrato a seguito di riassunzione l’erede C.L., che ne aveva fatto proprie le richieste) e condannava l’avente causa dal medesimo alle spese dei due gradi del giudizio.

Tale decisione si basava sulla nuova consulenza tecnica di ufficio,ritenuta metodologicamente più correta, completa e convincente rispetto alla precedente, indagine che aveva accertato che la superficie posseduta dalla parte attrice, pur tenendo conto della tolleranza catastale, risultava anche superiore a quella che le sarebbe spettata in base al proprio titolo; sicchè, anche in considerazione che la situazione di fatto corrispondeva alla delimitazione dei fondi posta in essere dallo stesso N., la domanda andava disattesa.

Contro tale sentenza C.L., nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso An. e G.D., quali aventi causa a titolo particolare (a seguito di atto di donazione del 10.1.87) dalla Gi., mentre quest’ultima non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., con connesse illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Sii lamenta, sotto un primo profilo, che la corte di merito, nel respingere la domanda del N., abbia travalicato i limiti del giudizio devolutole, che sarebbe stato soltanto finalizzato all’accertamento del confine tra i due fondi; conseguentemente, sotto un secondo profilo, vi sarebbe stato malgoverno dell’art. 950 c.c., tenuto conto che il confine era stato determinato dal primo giudice, mentre quello di secondo,recependo le conclusioni inammissibili dell’appellante, che aveva chiesto semplicemente il rigetto della domanda,avrebbe adottato una statuizione estranea alla previsione della citata norma civilistica.

Sotto un terzo profilo, la decisione impugnata,illogicamente disattendendo le "diverse e complesse ragioni addotte dal primo giudicante", ne avrebbe sovvertito la decisione, attribuendo indebita preminenza alla situazione possessoria e senza tener conto che il N. aveva acquistato il proprio fondo a corpo e non a misura.

Nessuna delle censure sopra esposte merita accoglimento.

Premesso che l’oggetto della domandatosi come risultante dall’accettata mutai io libelli in narrativa riferita, ave va ad oggetto il regolamento dei confini, cui ineriva ammissibilmente, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. tra le tante, Cass. nn. 21686/06, 22775/04, 11942/03), la consequenziale statuizione di rilascio della superficie eventualmente posseduta in eccedenza dall’una o dall’altra parte, domanda accolta in primo grado, non si vede in quale ultra o extra petizione possano essere incorsi i giudici di appello, che accogliendo il gravame, hanno invece ritenuto,senza esorbitare dai limiti oggettivi del petitum, nè introdurre una nuova causa petendi, di dover respingere quella domanda. Tale reiezione si è basata sulla insussistenza dell’incertezza del confine, per la ravvisata rispondenza della situazione di fatto, peraltro posta in essere dallo stesso attore, a quella di diritto, che escludeva la ricorrenza della suddetta condizione essenziale dell’azione di cui all’art. 950 c.c.: palese dunque è l’inconsistenza della doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione delle relative norme di diritto, anche sotto l’ultimo dei profili dedotti, poichè 1"accertamento della corrispondenza della situazione possessoria alle risultanze dei titoli e catastali, riscontrata topograficamente, ha costituito il risultato dell’indagine compiuta e non l’esclusivo mezzo della stessa.

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di legge sotto vario profilo illogicità e contraddittorietà della decisione sotto vario profilo".

Il motivo, dopo aver riportato i passi salienti della motivazione della sentenza di primo grado, che si era attenuta alle risultanze della consulenza tecnica evidenzianti "un’intrusione della Gi. sul terreno di proprietà N.", previa corretta individuazione del confine mediante riscontro della corrispondenza della situazione delineata dai titoli con quella topografico- catastale, lamenta che il Tribunale, dopo aver disposto una nuova consulenza diretta alla sola misurazione del terreno posseduto dal N., avrebbe deciso la controversia sulla scorta solo della situazione possessoria rilevata dal secondo ausiliare.

A tal riguardo, sotto un primo profilo, si lamenta che i giudici di appello, ritenendo determinante la misurazione effettuata dal secondo c.t.u. sarebbero incorsi nella violazione ed erronea applicazione dell’art. 950 c.c., ed in illogicità della motivazione, perchè non avrebbero considerato che il N., come ammesso dallo stesso appellante, aveva acquistato il fondo a corpo e non a misuraticene la superficie da lui di fatto posseduta ben avrebbe potuto essere diversa da quella spettante in base al titolo; pertanto, l’aver fatto riferimento alla superficie posseduta dal N., pervenendo alla conclusione che il suo successore C. possedeva più di quanto gli spettasse in base al titolo di acquisto del fondo, avrebbe concretizzato un procedimento logico erroneo, perchè la rilevazione del possesso è elemento che prescinde dalla necessaria e previa rispondenza tra l’area acquistata e quella di l’atto posseduta. Il Tribunale inoltre, non avrebbe al riguardo, fornito argomentazioni e valutazioni critiche atte a far comprendere l’iter motivazionale connesso alla rilevanza dell’elemento possessorio, quale dato determinante la linea confinaria", nè consentito di "cogliere la rullo della decisione, laddove ha ritenuto l’esigua eccedenza, di m.

9,35, tra la superficie spettante al C. in base al titolo e quella di fatto posseduta,incidente ai fini della determinazione del confine.

Le doglianze, sostanzialmente ripetitive di quelle contenute nel primo motivo, vanno disattese per le ragioni in precedenza esposte, al riguardo ribadendosi che il N., rivendicando una striscia di terreno posta al di là del confine di fatto da lui stesso realizzato mediante una recinzione, aveva l’onere di dimostrare che il suo titolo di proprietà gli attribuisse una maggiore estensione di superficie rispetto a quella che egli di fatto possedeva. Tanto non è stato provatene la sola circostanza che l’acquisto del fondo fosse avvenuto a corpo e non a misura costituiva elemento sufficiente a convalidare la tesi attrice, occorrendo pur sempre la dimostrazione che in concreto sussistesse una differenza tra la superficie, indicativamente menzionata nei titolo e l’effettiva estensione del suolo trasferito.

Sotto un secondo profilo si lamenta che il giudice d’appello, dissentendo dal corretto giudizio di quello di primo grado (basato sulla consulenza tecnica evidenziante la coincidenza tra la situazione prospettata dai titoli con quelle topografica e catastale), senza indicare le ragioni di tale dissenso, avrebbe omesso di valutare "i vari elementi acquisiti agli atti, erroneamente indicando come determinante il solo dato possessorio", per di più attenendosi alla sola situazione possessoria del fondo N. e non anche di quello Gi.. Ed a tal proposito non sarebbe stata fornita risposta alle osservazioni della difesa dell’odierno ricorrente, che aveva evidenziato la maggiore affidabilità dell’indagine peritale effettuata in primo grado,correlata ai titoli ed alle mappe catastali di entrambi i fondi e condotta con adeguato ausilio strumentale elettronico di alta precisione ed adoperando il sistema delle coordinate. Per converso e sotto ulteriore profilo, la decisione sarebbe viziata da violazione ed erronea interpretazione dell’art. 950 c.c., ed omessa motivazione, per aver inspiegabilmente privilegiato, rispetto a quello strumentale elettronico, il sistema di misurazione della "fettuccia", inidoneo alla risoluzione dei problemi di geometria tridimensionale determinati dalla conformazione non perfettamente piana del terreno, nella specie adoperato dal secondo consulente tecnico di ufficio, senza tener conto dell’"opinabilità" dello stesso," in quanto legato all’operatore e di per sè irripetibile, potendo le misurazioni effettuate in diversi momenti portare a differenti risultati. Infine sarebbe stata indebitamente attribuita, nell’indagine effettuata dal secondo ausiliare, rilevanza, quali punti fermi ed indiscutibili, a tre lati dei muri di recinzione realizzati dallo stesso N. sul proprio fondo, così tacendo affidamento ad elementi privi di obiettiva affidabilità, in quanto non "classificati dalla Agenzia del Territorio".

Neppure tali censure meritano accoglimento.

Rinviando alle precedenti considerazioni, per quanto attiene alla, ancora ripetuta, doglianza secondo cui la corte di merito avrebbe indebitamente privilegiato nella sua indagine il dato possessorio, per il resto si rileva che le censure esposte attengono esclusivamente a valutazioni discrezionali riservate ai giudici di merito. Tali valutazioni, adeguatamente motivate nella specie, vanno ritenute insindacabili, non evidenziando il mezzo d’impugnazione alcun profilo di malgoverno dell’art. 950 c.c., essendo stata l’indagine compiuta essenzialmente sui titoli, rispetto ai quali i dati catastali e topografici hanno costituito elementi integrativi e di riscontro, nè carenze o illogicità dell’apparato argomentativo della decisione, che viene censurata non per la sua tenuta logica in sè considerata, bensì instaurando un raffronto, improponibile in sede di legittimità, con la diversa tesi sostenuta e recepita dal primo giudice. Premesso che in caso di contrasto tra i pareri espressi da diversi consulenti tecnici, la relativa scelta compete al giudice di merito, questi, ove aderisca alle conclusioni di quello nominato in grado di appello, non è tenuto a fornire espressa motivazione sulla non adesione alla consulenza espletata in prime cure,essendo il diverso risultato naturale effetto della revisio prioris instantiae insita nel giudizio di appello, dovendo solo rendere note le ragioni dell’adesione a quella del secondo c.t.u., necessariamente implicanti il dissenso dal primo parere (v. tra le altre, Cass. nn. 3903/0, 15318/01). Analogamente questa Corte ha avuto modo di precisare che anche nell’ipotesi di contrasto tra due consulenze espletate in secondo grado, l’adesione alla seconda disposta previa rinnovazione della prima, non richiede specifica motivazione,essendo sufficiente che il giudice fornisca gli elementi che consentano di individuare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere rilevanza a quelli di segno contrario (v.

Cass. n. 9300/05).

Nel caso di specie i giudici di appello hanno fornito una motivazione più che esauriente, spiegando dettagliatamente (v. pagg. 7, 8 sent. imp.) le ragioni dell’adesione alle conclusioni del secondo ausiliare, la cui indagine (basata su misurazioni effettuate in loco con nastro metrico e successivamente sottoposte ad "elaborazione computerizzata" e tenendo conto della conformazione del terreno,della ricostruzione della particella originaria, della valutazione grafica della mappa catastale) è stata ripercorsa nei suoi salienti elementi, evidenziando anche una lacuna di quella svolta dal precedente ausiliare, di per sè sola sufficiente ad escluderne l’attendibilità, costituita dall’omessa considerazione che una porzione della particella, posta verso la strada provinciale, era stata oggetto di occupazione dal parte del Comune, argomentazione quest’ultima che non è stata specificamente censurata. Pertanto vanno disattese sia la doglianza correlata al raffronto tra i diversi metodi di misurazione seguiti dai due ausiliari, sia quella censurante la valorizzazione dell’ubicazione dei muri realizzati dal N. ai fini della ricostruzione della linea di confine, dato che sarebbe meno attendibile di quelli provenienti dall’Agenzia del Territorio; a tal ultimo riguardo va rilevato che gli eventuali diversi dati "ufficiali" non si precisa resistenza ed il concreto tenore, e si osserva che comunque il giudice, ai sensi dell’art. 950 c.c., comma 2, può avvalersi di ogni utile elemento di prova (e dunque anche della situazione di fatto, specialmente se risalente nel tempo e posta in essere dalla stessa parte che se ne dolga), ad integrazione delle risultanze dei titoli, e solo in via di estrema ratio, ai sensi del comma 3, può basarsi sulle risultanze catastali.

Il ricorso va, in definitiva, respinto con condanna del soccombente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore delle resistenti al rimborso delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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