Corte Costituzionale, Sentenza n. 33 del 2012, in tema di impiego nella sanità pubblica in molise

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 8 del 22-2-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma
13, lettere a) e c), e comma 41, lettera o), della legge della
Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale
2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l’11 aprile
2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
Udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato l’8 aprile 2011, depositato in
cancelleria l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro
ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso, tra l’altro, questioni di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o), della
legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria
regionale 2011), in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 117, commi
secondo e terzo, della Costituzione.
1.1. – Il ricorrente afferma che l’art. 1, comma 13, lettera a),
della predetta legge regionale ha aggiunto, nel comma 1 dell’art. 19
della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge
finanziaria regionale 2010), il seguente periodo: «I procedimenti di
cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con
gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell’articolo 2, comma
88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del
Patto della Salute 2010-2012».
Ad avviso della difesa dello Stato, tale norma sembra reiterare
un’analoga disposizione gia’ dichiarata illegittima da questa Corte
con la sentenza n. 77 del 2011 che, pronunciandosi sull’art. 19 della
legge reg. Molise n. 3 del 2010 (il quale prevedeva la proroga dei
contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale
assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa), aveva ritenuto che, attesa l’estrema
latitudine della proroga, la disposizione pregiudicasse la
realizzazione dell’obiettivo fissato dal Piano di rientro sanitario e
che percio’ contrastasse con l’art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
Il ricorrente sostiene che l’art. 1, comma 13, lettera a), della
legge reg. Molise n. 2 del 2011 vincola le proroghe dei contratti di
lavoro del personale precario del servizio sanitario regionale alla
coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell’art.
2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2010), che ha avuto esclusivamente la funzione di
mantenere fermo l’assetto della gestione commissariale nelle Regioni
commissariate, senza introdurre di per se’ nuovi obiettivi per il
piano di rientro sanitario. Quindi, ad avviso della difesa dello
Stato, la disposizione molisana impugnata e’ illogica e fuorviante,
non potendosi rintracciare nel parametro normativo statale da essa
richiamato alcuna autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro
precario.
Anzi, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 1,
comma 13, lettera a), della legge molisana n. 2 del 2011 contrasta
con il menzionato art. 2, comma 88. della 1egge n. 191 del 2009,
poiche’ ne piega il contenuto precettivo ad una finalita’ ad esso
estranea.
Il ricorrente aggiunge che il Tavolo degli adempimenti ed il
Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) hanno valutato che, alla luce della grave situazione
finanziaria, determinata dai ritardi nell’attuazione del piano di
rientro e dall’insufficienza dei programmi operativi 2010 e della
rete ospedaliera coerenti con gli obiettivi finanziari programmati,
si sono consolidate le situazioni per il blocco automatico del turn
over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre 2012, di cui all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). La norma
impugnata, precostituendo vincoli alla futura adozione dei predetti
programmi, ne pregiudica la coerenza con gli obiettivi programmati,
compromettendo in tal modo la piena attuazione dell’art. 2, comma 88,
della 1egge n. 191 del 2009, che costituisce norma di coordinamento
della finanza pubblica.
1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche
l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del
2011, il quale sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della 1egge della
Regione Molise n. 3 del 2010 con il seguente: «5. Ai fini del
controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell’uso
appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attivita’ di
informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di
profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente».
Il ricorrente sostiene che tale disposizione viola l’art. 117,
comma terzo, Cost., in materia di coordinamento della finanza
pubblica, professioni e tutela della salute.
Infatti essa consente il reclutamento di nuove unita’ di
personale sanitario utilizzando profili professionali previsti dalla
legislazione nazionale e pertanto contrasta con l’art. 2, comma 88,
della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni
gia’ sottoposte ai piani di rientro e gia’ commissariate, restano
fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la
prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi
coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal
commissario ad acta.
La difesa dello Stato aggiunge che l’informazione scientifica e’
un’attivita’ svolta da aziende farmaceutiche e non si esplica
attraverso l’impiego di profili professionali previsti dalla
legislazione vigente. Pertanto l’art. 1, comma 13, lettera c), della
legge reg. Molise n. 2 del 2011 contrasta con il principio piu’ volte
ribadito da questa Corte secondo il quale la potesta’ legislativa
regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare
il principio di ordine generale secondo cui l’individuazione delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e’
riservata allo Stato.
Il ricorrente afferma, infine, che anche l’art. 1, comma 13,
lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, compromette la
piena attuazione dell’art. 2, comma 88, della 1egge n. 191 del 2009,
per la stessa ragione indicata a proposito della lettera a) dello
stesso comma 13.
1.3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi,
l’art. l, comma 41, lettera o), della legge molisana n. 2 del 2011,
che modifica l’art. 20 della legge della Regione Molise 27 maggio
2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e
della commercializzazione dei tartufi).
In particolare, la disposizione censurata prevede che, ai fini
del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneita’ per
la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di
concessione regionale annua di 100 euro, un contributo annuale per
gli interventi di sostenibilita’ ambientale regionale di 3.000 euro
denominato contributo di solidarieta’. La norma prevede, poi, che
tale contributo possa essere assolto, da parte dei residenti in
Regione, mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di
riferimento, di prestazioni di servizio a finalita’ collettiva
rivolti al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui
modalita’ sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
A parere della ricorrente, tale norma si pone in contrasto con
l’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo), che autorizza le Regioni ad
istituire una tassa di concessione regionale annuale per il rilascio
dell’abilitazione alla raccolta dei tartufi al fine di reperire i
mezzi finanziari necessari per la realizzazione delle finalita’
previste dalla medesima legge.
La difesa dello Stato richiama altresi’ il decreto legislativo 22
giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle
concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio
1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990,
n. 158), il quale, al numero d’ordine 27, prevede tale tassa di
concessione regionale senza fare alcun cenno alla possibilita’ di
affiancarla con ulteriori forme di imposizione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, quindi, che il
contributo regionale annuale di 3.000 euro viola: l’art. 3 Cost.,
perche’ impone un tributo che non e’ previsto in altre parti del
territorio nazionale, cosi’ trattando differentemente situazioni
soggettive identiche; l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
che rimette all’esclusiva competenza legislativa statale la materia
del sistema tributario; l’art. 53 Cost., poiche’ introduce una forma
impositiva completamente svincolata dalla capacita’ reddituale del
contribuente; l’art. 23 Cost., laddove prevede che la prestazione
alternativa al pagamento del tributo sia determinata con delibere
della Giunta regionale e, dunque, mediante atti di natura
amministrativa e non legislativa, come invece imposto da tale
precetto costituzionale.
2. – La Regione Molise non si e’ costituita in giudizio.
3. – In prossimita’ dell’udienza pubblica il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale insiste
per la declaratoria dell’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1,
commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o), della legge reg. Molise
n. 2 del 2011.
3.1. – Con riferimento all’art. 1, comma 13, lettera a), della
predetta legge regionale, l’Avvocatura generale dello Stato evidenzia
che l’art. 19 della legge molisana n. 3 del 2010 e’ attualmente
vigente solamente per quanto concerne i commi 3, 6 e 8. Poiche’ il
comma 3 ha un ambito precettivo limitato all’Azienda sanitaria
regionale del Molise e gli effetti del comma 8 sono da tempo
esauriti, l’aggiunta effettuata dalla norma oggetto della presente
questione di legittimita’ costituzionale sembrerebbe riferirsi
solamente alle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie
private previste dal comma 6 del citato art. 19. Considerato che e’
scontato che l’accreditamento di nuove strutture sanitarie debba
essere coerente con gli obiettivi finanziari programmati, l’art. 1,
comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 avrebbe
una valenza meramente ricognitiva.
Se invece si ritenesse che quest’ultima disposizione abbia voluto
ridisciplinare il comma 1 dell’art. 19 della legge reg. Molise n. 3
del 2010, ne conseguirebbe che essa ribadirebbe la proroga dei
rapporti di lavoro del servizio sanitario regionale utilizzato con
modalita’ di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente
rischio di pregiudicare l’obiettivo dei programmi operativi
finalizzati all’attuazione del Piano di rientro della spesa
sanitaria.
3.2. – Circa l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg.
Molise n. 2 del 2011, la difesa dello Stato evidenzia che, con
riferimento alla professione dell’informatore scientifico, la
legislazione nazionale vigente non prevede profili professionali, ma
solamente i requisiti di formazione che consentono l’accesso a tale
professione.
Inoltre la norma impugnata appare foriera di nuovi oneri
conseguenti all’assunzione di personale ad hoc, incompatibile con il
blocco del turn over stabilito fino al 31 dicembre 2012 sulla base
dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.
3.3. – Quanto all’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg.
Molise n. 2 del 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri
sostiene che esso contrasterebbe con l’art. 119 Cost., secondo il
quale le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica.

Considerato in diritto

1. – Con il ricorso indicato in narrativa, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso, tra l’altro, questioni di
legittimita’ costituzionale dell’art. 1, commi 13, lettere a) e c), e
41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n.
2 (Legge finanziaria regionale 2011), in riferimento agli artt. 3,
23, 53 e 117, commi secondo e terzo, della Costituzione.
1.1. – Il ricorrente impugna anzitutto l’art. 1, comma 13,
lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, che ha aggiunto,
nel comma 1 dell’art. 19 della legge della Regione Molise 22 gennaio
2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010), il seguente periodo:
«I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi
esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati
ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012». L’art.
19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010 prevedeva la proroga dei
contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale
assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa e, nel suo testo originario, e’ stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 77 del
2011, la quale non si e’ invece occupata del periodo ad esso aggiunto
dall’art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del
2011.
La difesa dello Stato sostiene che quest’ultima disposizione, se
intesa nel senso che essa reiteri la disciplina contenuta
nell’originario comma 1 dell’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del
2010, violi l’art. 117, terzo comma, Cost. (che attribuisce allo
Stato la competenza legislativa concorrente in materia di
coordinamento della finanza pubblica), sia perche’ contrasta con
l’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge finanziaria 2010), che non contiene alcuna
autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro precario, sia
perche’, precostituendo vincoli alla futura adozione dei programmi
finalizzati al rientro della spesa sanitaria, ne pregiudica la
coerenza con gli obiettivi finanziari programmati.
1.2. – Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,
l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2
del 2011, che sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della legge della
Regione Molise n. 3 del 2010, con il seguente: «5. Ai fini del
controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell’uso
appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attivita’ di
informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di
profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente»,
lede l’art. 117, terzo comma, Cost., il quale attribuisce allo Stato
la competenza legislativa concorrente nelle materie di coordinamento
della finanza pubblica, professioni e tutela della salute. Esso,
infatti, consentendo il reclutamento di nuove unita’ di personale
sanitario, contrasta con l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del
2009, il quale prevede che, per le Regioni gia’ sottoposte ai piani
di rientro e gia’ commissariate, resta fermo l’assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro,
secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati predisposti dal commissario ad acta; inoltre, essendo
l’informazione scientifica un’attivita’ svolta da aziende
farmaceutiche che non si esplica attraverso l’impiego di profili
professionali previsti dalla legislazione vigente, la norma impugnata
contrasta con il principio secondo il quale l’individuazione delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e’
riservata allo Stato; infine, precostituendo vincoli alla futura
adozione dei programmi finalizzati al rientro della spesa sanitaria,
la norma censurata ne pregiudica la coerenza con gli obiettivi
finanziari programmati.
1.3. – Il ricorrente impugna anche l’art. 1, comma 41, lettera
o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, il quale,
modificando – a decorrere dal 4 febbraio 2011 – l’art. 20 della legge
della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della
raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei
tartufi), prevede che, ai fini del rilascio e della convalida annuale
del tesserino di idoneita’ per la raccolta dei tartufi, sia dovuto,
unitamente alla tassa di concessione regionale annua, un contributo
annuale per gli interventi di sostenibilita’ ambientale regionale di
3.000 euro, che puo’ essere assolto da parte dei residenti nella
Regione Molise mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di
riferimento, di prestazioni di servizio a finalita’ collettiva
rivolte al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui
modalita’ sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
L’Avvocatura generale dello Stato sostiene che la norma viola: l’art.
3 Cost., perche’ impone un tributo che non e’ previsto in altre parti
del territorio nazionale, cosi’ trattando differentemente situazioni
soggettive identiche; l’art. 23 Cost., laddove prevede che la
prestazione alternativa al pagamento del tributo sia determinata con
delibere della Giunta regionale e, dunque, mediante atti di natura
amministrativa e non legislativa; l’art. 53 Cost., poiche’ introduce
una forma impositiva svincolata dalla capacita’ reddituale del
contribuente; l’art.117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia
di sistema tributario, il quale e’ rimesso all’esclusiva competenza
legislativa statale.
Successivamente alla proposizione del ricorso da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 1, comma 1, lettera e),
della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 22 recante
«Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova
disciplina della raccolta, della coltivazione e della
commercializzazione dei tartufi)», entrato in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise (e, cioe’, il 17 settembre 2011), ha nuovamente sostituito il
testo dell’art. 20 della legge reg. Molise n. 24 del 2005, il quale
ora non prevede piu’ il contributo di 3000 euro, ma solamente la
tassa di concessione annuale pari a 100 euro.
2. – Va riservata ad altra pronuncia la decisione sull’ulteriore
questione di legittimita’ costituzionale promossa dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il presente ricorso.
3. – La questione relativa all’art. 1, comma 13, lettera a),
della legge reg. Molise n. 2 del 2011 e’ inammissibile.
Tale norma ha introdotto nell’art. 19, comma 1, della legge reg.
Molise n. 3 del 2010 una disposizione secondo la quale «I
procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente
in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi
dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con
le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012».
Il comma 1 del citato art. 19 nella sua formulazione originaria
e’ stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (unitamente ad
altri commi dello stesso art. 19) dalla sentenza n. 77 del 2011 di
questa Corte. Il legislatore molisano, dal canto suo, con la stessa
legge reg. n. 2 del 2011, ha abrogato altri commi dello stesso art.
19, facendone restare in vigore solamente i commi 5 e 6. Nessuno di
questi ultimi prevede procedimenti cui puo’ essere riferita la
disposizione impugnata.
Infatti, l’art. 19, comma 5, della legge reg. Molise n. 3 del
2010 disciplina solamente la promozione, da parte della Regione, di
attivita’ di informazione scientifica indipendente.
Il successivo comma 6 concerne alcuni aspetti delle procedure di
accreditamento delle strutture sanitarie private. Tale norma, a suo
tempo, non e’ stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato
(cosi’ come non lo e’ stato l’art. 1, comma 19, della legge reg.
Molise n. 2 del 2011 che, in sostanza, ha ulteriormente prorogato al
30 giugno 2011 quanto da esso disposto). Ed in effetti la necessita’
del rispetto dei limiti previsti dalla legislazione statale in tema
di rientro del disavanzo della spesa sanitaria (in particolare dal
citato art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009) non si pone per
le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie private.
Ne consegue che, non essendo piu’ individuabili nell’art. 19
della legge reg. n. 3 del 2010 i «procedimenti» cui possa essere
riferito il periodo del comma 1 dello stesso art. 19 introdotto
dall’art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. n. 2 del 2011, la
questione e’ inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a
far dichiarare l’illegittimita’ della norma impugnata.
4. – La questione relativa all’art. 1, comma 13, lettera c),
della legge reg. Molise n. 2 del 2011 e’ fondata.
Tale norma sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della legge reg.
Molise n. 3 del 2010, il quale originariamente stabiliva che la
Giunta regionale potesse promuovere e disciplinare le funzioni
dell’informatore medico scientifico aziendale.
Con la sentenza n. 77 del 2011, questa Corte ha dichiarato
l’illegittimita’ della norma, rilevando che essa istituiva una nuova
professione (quella dell’informatore medico scientifico aziendale),
rinviando ad una disciplina di rango secondario la definizione delle
funzioni e tutta la regolamentazione di tale nuova professione,
invadendo cosi’ la competenza legislativa concorrente statale in
materia di professioni.
Il testo dell’art. 19, comma 5, della legge reg. Molise n. 3 del
2010 introdotto dall’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg.
n. 2 del 2011, oggetto della presente questione, non e’ stato
scrutinato con la sentenza n. 77 del 2011.
Esso e’ illegittimo per contrasto con l’art. 117, terzo comma,
Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa a fissare
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica,
perche’, consentendo il reclutamento di nuove unita’ di personale
sanitario, viola l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il
quale prevede che, per le Regioni gia’ sottoposte ai piani di rientro
e gia’ commissariate, restano fermi l’assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro,
secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati predisposti dal commissario ad acta.
In effetti, la norma censurata non esclude la possibilita’ per la
Regione di procedere a nuove assunzioni o all’instaurazione di nuovi
rapporti di collaborazione, possibilita’ che deve ritenersi esclusa
per le Regioni, come il Molise, per l’attuazione del cui Piano di
rientro della spesa sanitaria e’ stato nominato un commissario ad
acta.
Va pertanto dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art.
1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del
2011.
5. – Passando all’esame della questione relativa all’art. 1,
comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, si
premette che, seppure tale norma sia rimasta in vigore solamente dal
4 febbraio 2011 al 16 settembre 2011, non si puo’ escludere che essa
abbia avuto attuazione durante il periodo della sua vigenza e
pertanto non sussistono le condizioni per dichiarare la cessazione
della materia del contendere.
5.1. – La questione sollevata in riferimento agli artt. 23 e 117,
secondo comma, lettera e), Cost., e’ fondata.
L’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro
in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi
o conservati destinati al consumo), autorizza le Regioni ad istituire
una tassa di concessione regionale annuale per il rilascio del
tesserino che abilita alla ricerca e alla raccolta del tartufo.
L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del
2011 ha previsto che, ai fini del rilascio e della convalida annuale
del tesserino di idoneita’ per la raccolta dei tartufi, sia dovuto,
unitamente alla tassa di concessione regionale annua pari a 100 euro,
un «contributo annuale per gli interventi di sostenibilita’
ambientale regionale» pari a 3.000 euro; aggiungendo che esso puo’
essere assolto da parte dei residenti nella Regione Molise mediante
la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di
prestazioni di servizio a finalita’ collettiva rivolti al
miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalita’ sono
definite con deliberazione della Giunta regionale.
Cosi’ disponendo, la Regione Molise ha ecceduto dai limiti
imposti dall’art. 17 della legge n. 752 del 1985, il quale autorizza
le Regioni ad istituire solamente una tassa di concessione regionale
per il rilascio del predetto tesserino, senza prevedere la
possibilita’ di ulteriori forme di imposizione. Sussiste, pertanto,
lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema
tributario e contabile dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione.
L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del
2011 contrasta anche con l’art. 23 Cost., il quale impone che ogni
prestazione personale o patrimoniale sia prevista per legge.
Sotto questo profilo, la norma regionale impugnata deve essere
valutata unitariamente, perche’ essa impone una prestazione
patrimoniale (il contributo di 3.000 euro), ma contestualmente
consente di evitarne il pagamento mediante l’esecuzione di altre
prestazioni, onde la parte della norma relativa all’imposizione della
tassa e quella concernente le prestazioni ad essa alternative sono
connesse in maniera tale da configurare una fattispecie unitaria
insuscettibile di scissione. Ed allora, poiche’ l’art. 1, comma 41,
lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 rinvia ad una fonte
di rango inferiore a quella legislativa (provvedimento della Giunta
regionale) l’individuazione delle prestazioni alternative a quella
patrimoniale, senza dettare criteri direttivi idonei a restringere la
discrezionalita’ dell’organo amministrativo, viola la riserva di
legge prevista dall’art. 23 della Costituzione.
Va dunque dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1,
comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011,
nella parte in cui, nel modificare l’art. 20 della legge reg. Molise
n. 24 del 2005, prevede, oltre al pagamento della tassa di
concessione regionale annua, un contributo annuale di 3.000 euro.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separata pronuncia la decisione sull’altra questione
di legittimita’ costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 del registro dei
ricorsi 2011,
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma
13, lettera c), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n.
2 (Legge finanziaria regionale 2011);
Dichiara l’illegittimita’ dell’articolo 1, comma 41, lettera o),
della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in cui
prevede, per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino che
autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi, un contributo annuale
di 3.000 euro;
Dichiara l’inammissibilita’ della questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge
reg. Molise n. 2 del 2011, promossa, in riferimento all’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il Redattore: Mazzella

Il Cancelliere: Melatti

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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