Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1473 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1877 del 2000 il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso proposto da M.M. in data 30.05.1992 nei confronti dell’IPI – Istituto per la Promozione Industriale e, disattesa l’eccezione di inammissibilità della domanda avanzata dal convenuto con riguardo ad intervenuta conciliazione intercorsa tra le parti in data 19.03.1987, accertava il diritto del ricorrente alla qualifica di Dirigente con decorrenza 6.01.1987, con la condanna del convenuto al pagamento di L. 191.486.288, oltre accessori, a titolo di differenze retributive al 30.04.1992. 2. Tale decisione veniva impugnata da parte dell’IPI sul punto relativo all’eccezione di inammissibilità della domanda in relazione all’intervenuta transazione e in ordine all’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonchè dal M., che lamentava omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del trattamento previdenziale proprio dei dirigenti industriali e denunciava anche omesso riconoscimento delle differenze retributive maturate successivamente al 30.04.1992, compresa la differenza di TFR. La Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva n. 5958 del 2004 respingeva l’appello dell’IPI, confermando il diritto del M. alla qualifica di dirigente dal 6.01.1987. La stessa Corte di Appello con sentenza definitiva n. 2670 del 2006 modificava parzialmente la decisione di primo grado riconoscendo il diritto del M. al trattamento previdenziale dei dirigenti industriali e determinando in Euro 138.749,83 le differenze retributive in luogo dell’importo di Euro 98.984,41, riconosciuto dal Tribunale.

3. Il M. ricorre per cassazione con un motivo.

L’IPI resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, contrastato con proprio controricorso dal M.. Quest’ultimo ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

2. Con l’unico motivo del ricorso principale il M. lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 420 e 278 c.p.c. e dell’art. 2099 cod. civ., nonchè vizio di motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5).

In particolare il M. sostiene che il giudice di appello ha errato nel respingere il terzo motivo dell’appello, con il quale egli si era doluto del mancato riconoscimento in suo favore, da parte del primo giudice, delle differenze retributive maturate dal 1 maggio 1992 al 31 dicembre 1993, ivi compresa la differenza di TFR. L’errore del giudice di appello, ad avviso del M., è tanto più evidente, per avere chiesto egli nel ricorso introduttivo la condanna dell’Istituto a pagargli, oltre le differenze retributive già maturate dal 6.10.1986 al 30.04.1002, anche "le successive maturande".

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha fornito (cfr pag. 4) ragionevole spiegazione circa la limitazione della liquidazione degli importi riconosciuti come differenze retributive al 30 aprile 1992, giacchè tale data era contenuta nel ricorso introduttivo e l’espressione "successive maturande" con riferimento alle differenze retributive era del tutto generica, non indicando con precisione i titoli e gli importi, e ciò anche in relazione al TFR. 3. Da parte sua l’Istituto con il primo motivo del ricorso incidentale lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omesso esame dell’eccezione di inammissibilità della domanda del M. in relazione all’intervenuta conciliazione giudiziale.

Il motivo è inammissibile, in quanto nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, non viene riportato nè trascritto il verbale della conciliazione giudiziale, sicchè questo giudice di legittimità non è stato posto in grado di verificare la decisività del documento.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale l’Istituto deduce violazione e falsa applicazione del CCNL dipendenti da aziende industriali ed errata valutazione delle risultanze probatorie in relazione al riconoscimento della qualifica dirigenziale del M..

Anche questo motivo è inammissibile, giacchè l’Istituto non ha impugnato nè con ricorso immediato nè con riserva di gravame la sentenza non definitiva n. 5958 del 2004 contenente la conferma del diritto del M. alla qualifica dirigenziale. In ogni caso le esposte censure sono volte ad un riesame in punto di merito della valutazione espressa dal giudice di appello, congruamente e logicamente motivata, e come tali non sono ammissibili in sede di legittimità. 4. In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione della reciproca soccombenza, per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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