Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2011, n. 6 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Il signor De. ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso, promosso dall’odierno appellante, onde ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio rifiuto mantenuto dal Comune di Calatafimi Segesta in ordine alla conclusione di un procedimento avviato onde ottenere la concessione, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 79 del 1968, di un contributo per la ricostruzione di un fabbricato danneggiato da eventi sismici.

2. – Le amministrazioni intimate non si sono costituite.

3. – Giova premettere in fatto che:

– l’appellante inoltrò al Comune di Calatafimi, in data 31 dicembre 1970, in qualità di proprietario, una domanda per l’attribuzione del contributo previsto per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal terremoto del 14 gennaio 1968, sito nel territorio comunale, in contrada (…), censito in catasto al foglio 57, p.lle 57 e 330;

– la domanda fu accolta e il contributo liquidato (nell’importo di Lire 92.936.160) con deliberazione n. 808 del 7 giugno 2001 dell’apposita Commissione Comunale istituita ex art. 5 della L. n. 178 del 1976;

– tuttavia, con successiva deliberazione del 6 maggio 2002, la medesima Commissione sospese l’efficacia della precedente deliberazione (n. 808 del 2001), essendo stata contestata la proprietà di una porzione della p.lla 57, quella sub 2, rivendicata della I.P.A.S.S., Istituzione Pubblica Assistenza Servizi Sociali di Calatafimi-Segesta (d’ora in poi "Ipass");

– il Comune sospese quindi l’erogazione del contributo in attesa delle definizione della questione dominicale nelle opportune sedi e trasmise gli atti del procedimento alla competente Procura della Repubblica per l’accertamento di eventuali responsabilità penali;

– con sentenza n. 11070 del 4 febbraio 2009 la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, annullò la condanna inflitta, in primo e in secondo grado, al signor De., dichiarando la non sussistenza del reato ascrittogli;

– il signor De. chiese pertanto al Comune di concludere il procedimento di liquidazione e di erogazione del predetto contributo (da ultimo con l’atto di diffida notificato il giorno 5 novembre 2009), essendo ormai venuto meno il motivo di sospensione;

– perdurando l’inerzia dell’amministrazione comunale, il signor De. adì il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, onde ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune; – tuttavia il primo Giudice respinse il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) la Corte di cassazione ha accertato che il signor De. è proprietario della p.lla 57/1 e solo possessore di buona fede della p.lla 57/2;

b) non sussiste l’inerzia del Comune rispetto all’atto di diffida notificato dal ricorrente, avendo l’amministrazione riscontrato la stessa con la nota, prot. n. 24413 del 26 novembre 2009;

c) con tale atto il Comune, senza contestare quanto affermato dal Supremo Collegio, ha rappresentato la necessità di una riformulazione e di un’integrazione della domanda a suo tempo presentata (con l’indicazione della singole unità immobiliari e dei rispettivi proprietari e con l’allegazione di documentazione progettuale di supporto), stante la possibilità di chiedere nuovamente il contributo anche in nome e nell’interesse di tali altri proprietari e per le parti in condominio oppure limitatamente all’unità in proprietà esclusiva;

d) dagli atti di causa emerge infatti che la domanda è stata presentata dal signor De. esclusivamente in nome proprio e non anche nell’interesse e nel nome degli altri proprietari o condomini delle parti comuni – nel caso di specie l’Ipass – così come previsto dall’art. 7 del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modifiche in L. 18 marzo 1968, n. 241, secondo cui: "Quando l’edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone o è dato in locazione, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse e dal locatario rispettivamente nell’interesse proprio e degli altri comproprietari o del proprietario. Il comproprietario o il locatario che hanno presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell’interesse e nel nome degli altri comproprietari o proprietario, restando l’amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari e concedenti o locatari, derivanti dalla concessione del beneficio";

e) la necessità di una riformulazione e di un’integrazione documentale della predetta domanda era stata già indicata al signor De., con la nota, prot. n. 16816 del 22 settembre 2005, e dunque in epoca antecedente alla predetta sentenza della Cassazione;

f) spetta, dunque, al signor De. accedere alle richieste formulate dall’amministrazione comunale al fine di addivenire al riavvio e alla conclusione del procedimento in argomento.

4. – Premessi i su riferiti e non contestati elementi (art. 64, comma 2, del Codice del processo amministrativo), occorre soggiungere che l’appello è stato affidato a plurimi mezzi di gravame, non distintamente rubricati, ma riassumibili nei termini di seguito indicati:

I) fin dal momento in cui il Comune inviò gli atti alla Procura della Repubblica era chiara quale fosse la situazione dominicale della particella in questione, posto che il Giudice civile – nella specie il Tribunale di Trapani – con sentenza, passata in giudicato, n. 2 del 1 febbraio 1992, accolse la azione di reintegra intentata dall’appellante nei confronti degli enti danti causa dell’Ipass, accertando il relativo diritto di proprietà del signor De.;

II) da ciò consegue che il Comune non avrebbe potuto sospendere il procedimento, essendo stato accertato in via giudiziale che l’appellante era divenuto proprietario della particella n. 57/2 quale successore del defunto padre;

III) il giudicato della Corte di cassazione, pronunciatasi in sede penale, si è unicamente formato sul punto dell’insussistenza del reato ascritto all’appellante e non anche sulla titolarità, in capo al signor De., di diritti reali;

IV) l’appellante, onde ottenere il contributo spettante, non può essere costretto a dichiarare, contro il vero, di non essere proprietario della particella 57/2, posto che tale situazione giuridica non è contestata da alcuno, né l’Ipass ha richiesto il contributo del quale si controverte;

V) in ogni caso il Comune sospese l’erogazione del contributo in attesa della definizione della vicenda giudiziaria scaturita dall’esposto dell’Ipass, ma detta vicenda si è definitivamente conclusa nel 2009 con l’assoluzione dell’appellante e, quindi, è venuto meno ogni residuo ostacolo alla conclusione del procedimento;

VI) del resto, il citato art. 7 del D.L. n. 79/1968 legittima sia il comproprietario e perfino il locatario a chiedere il contributo, restando l’amministrazione estranea a tutti i rapporti di natura civile.

5. – L’appello è fondato e merita accoglimento. Ed invero, per regola generale, l’amministrazione è obbligata a concludere i procedimenti mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Nella fattispecie il procedimento di interesse del signor De. fu sospeso in attesa della definizione di una vicenda giudiziaria, risoltasi favorevolmente per l’appellante. Allo stato dunque non si ravvisa alcun giustificato motivo che si opponga alla conclusione del ridetto procedimento.

6. – Non può ascriversi rilievo alcuno alla pretesa necessità di riformulare la domanda o di integrarne la documentazione allegata, siccome ribadito dal Comune nella nota, prot. n. 24413, del 26 novembre 2009. Difatti, qualora l’amministrazione ritenga non suscettibile di accoglimento l’originaria domanda del contributo per difetto di legittimazione del richiedente è tenuta a respingere la relativa richiesta, assumendosi la responsabilità di valutare come non sufficiente l’eventuale pertinente documentazione offerta dall’interessato (che, nel caso in esame, afferma che il suo diritto di proprietà risulterebbe da una sentenza civile passata in giudicato).

È certo invece che il Comune non possa astenersi sine die dal definire il procedimento, trincerandosi dietro il mancato riscontro, da parte dell’interessato, di una richiesta di integrazione documentale. Piuttosto il Comune dovrà proseguire e concludere, con ogni consentita sollecitudine, il procedimento in questione, previa eventuale comunicazione di avvio all’Ipass, laddove ritenuta legittimata ad intervenirvi.

7. – Al lume dei superiori rilievi, ritiene il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

8. – In conclusione, la sentenza non resiste alle censure contro di essa formulate e merita, pertanto, integrale riforma, con condanna dell’amministrazione soccombente alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e ordina al Comune di Calatafimi Segesta di provvedere sull’istanza a suo tempo formulata dall’appellante, nei modi indicati in motivazione, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento, in favore del signor De., di Euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di spese processuali per il doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 22 settembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *