T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 05-01-2011, n. 8 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La parte ricorrente aziona una richiesta risarcitoria nei confronti del Comune di San Marco Evangelista in relazione alla attività edilizia dalla stessa posta in essere alla v. Ciaramella ed inibita dalla amministrazione con provvedimenti poi annullati in sede giurisdizionale. Conclude per l’accoglimento.

2.- Si è costituita l’amministrazione comunale, concludendo per la reiezione.

3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato.

4.1.- La parte ricorrente chiede i danni che assume determinatisi a seguito dei provvedimenti adottati dalla amministrazione comunale di San Marco Evangelista relativamente alla attività edilizia esplicata alla v. Ciaramella.

Per necessaria concisione espositiva, può centralizzarsi l’attenzione sulle due sentenze di questo Tar che hanno caducato gli atti adottati dal Comune nei confronti della attuale ricorrente (in tali sensi anche la difesa degli istanti: cfr., memoria del 3.11.2010, pg. 4):

con la sentenza n. 11404/2003 il Tribunale amministrativo ha annullato il provvedimento comunale (n. 7376/1992) con cui era stata respinta la domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L 47/1985: caducazione determinata dalla mancata acquisizione del parere della commissione edilizia comunale;

con la sentenza n. 136/2009 il Tribunale ha sia annullato l’ordinanza di demolizione (n. 9/1992) delle opere eseguite in parziale difformità dalla concessione n. 38/89 (con il connesso autoannullamento della concessione in variante n. 48/1991) per la mancanza del predetto parere, che caducato il provvedimento di rimessione in pristino del locale sito al piano cantinato dell’immobile: provvedimento adottato dall’amministrazione sul presupposto della esecuzione di lavori di trasformazione diretti al mutamento di destinazione d’uso, non previsti dalla DIA.

4.2.- Su tali presupposti, il Tribunale giudica non fondata la richiesta risarcitoria poiché non può ritenersi inverato il paradigma aquiliano ex art. 2043 C.C., nella sua peculiare connotazione afferente alla responsabilità della p.A., da emissione di provvedimento amministrativo.

Nel caso di specie, gli atti sono soltanto illegittimi e la loro caducazione dipesa da una omissione di un parere, nell’ambito di procedimenti, quali quelli edilizi, di particolare complessità: non è quindi casuale che la legislazione abbia nel tempo alleggerito tali fasi procedimentali non rendendoli costantemente necessari, nella consapevolezza, peraltro, che in amministrazioni di modesta dimensione burocratica, non è agevole la costituzione ed il funzionamento di organismi, specie solo consultivi. Anche la giurisprudenza del superiore giudice amministrativo non sempre ritiene determinante, nella valutazione della legittimità dell’azione amministrativa, tale segmento procedimentale: cfr., ex pluris, La specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all’ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l’assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono), il parere della Commissione edilizia non obbligatorio ma, tutt’al più, facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei numerosi presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore: Consiglio Stato, sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5156.

Più in generale, si rileva che L’ordine di demolizione di opere abusive è atto dovuto in presenza di determinati presupposti, per cui non necessita della preventiva acquisizione del parere della Commissione edilizia, della sezione urbanistica compartimentale o di altra autorità: T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 9 aprile 2010, n. 1884.

Per quanto attiene al rilievo o meno del mutamento della destinazione d’uso, è dirimente rilevare come trattasi di categoria giuridica particolarmente complessa su cui si sono susseguite molteplici puntualizzazioni (anche riferite nella sentenza de qua): chiaro indice di incertezze perimetrative dell’istituto. (In generale: In tema di reati edilizi, la modifica di destinazione d’uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne: Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 2010, n. 27713).

In fatto, poi, come si legge nella pronuncia n. 136/2009, la DIA prevedeva, al piano cantinato, "la sostituzione della pavimentazione in cemento, con altra pavimentazione"; la P.M., nel suo sopralluogo, aveva riscontrato (come rileva la sentenza citata) che parte dello stesso era adibito a "cantinolacucina completa.. e parte a ricovero di autovettura": una descrizione dei luoghi che può -in via di ipotesi ricostruttiva- ben aver indotto la percezione di un mutamento funzionale con opere, necessitante di uno specifico titolo abilitativo.

In termini conclusivi, non è dato dunque riscontrare né sotto il profilo oggettivo, né, soprattutto, con riferimento all’elemento soggettivo quella colpa grave (o addirittura, il dolo) che deve necessariamente caratterizzare "l’apparato" pubblico (cfr., la giurisprudenza a partire da Cass. Sez. Un. Civ. 500/1999), sussistendo solo -ripetesi- una illegittimità dell’azione amministrativa non connotata da profili risarcibili.

A ciò si aggiunga che la pronta tutela cautelare riconosciuta alla parte ricorrente (nei giudizi in allora instaurati) ha eliso almeno i più rilevanti ed immediati aspetti dannosi.

5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, per la particolarità della questione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo rigetta.

Spese di causa interamente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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