T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 05-01-2011, n. 18 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su un terreno di proprietà della ricorrente, ubicato in via Valle dei Corsi n. 174, contraddistinto catastalmente dal foglio 33, particella 26, del censuario del Comune di Fonte Nuova, avente destinazione agricola e soggetto a vincolo sismico, è stato realizzato, in assenza di titolo edilizio, un locale seminterrato in c.a., della superficie di 67,23 mq e dell’altezza di 3 mt, adibito a garagemagazzino.

Con ordinanza 19.6.2008, n. 27/EP, notificata in pari data, è stata ingiunta la sua demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Detto provvedimento è stato gravato con il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura: eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed inammissibilità dell’azione amministrativa – violazione di legge: il manufatto contestato, essendo pertinenza dell’immobile residenziale, di proprietà della ricorrente, non richiederebbe il permesso di costruire, avendo un volume inferiore al 20% di detto fabbricato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fonte Nuova, il quale ha controdedotto alle richiamate doglianze.

Con ordinanza 13.11.2008, n. 5343, è stata respinta la domanda di sospensione, proposta in via incidentale.

Il Comune intimato ha depositato una memoria in vista della pubblica udienza del 4.11.2010, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Il ricorso in esame ha per oggetto l’ordinanza, individuata in epigrafe, con cui, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, si ordina la demolizione di un manufatto seminterrato avente la superficie di 67,23 mq e l’altezza di 3 mt, adibito a garagemagazzino, realizzato in assenza di permesso di costruire su area soggetta a vincolo sismico.

1.1 – Esso è privo di fondamento, per quanto di seguito evidenziato.

2 – In proposito deve rilevarsi che il manufatto contestato integra inequivocabilmente una nuova costruzione, che determina una trasformazione del territorio, richiedente, quale titolo edilizio legittimante, il permesso di costruire, oltre che il nulla osta sismico, attesa la sussistenza, sull’area interessata, di detto tipo di vincolo.

Si tratta, infatti, di un’opera di una certa consistenza, in considerazione anche della sua superficie, e per la quale non può ritenersi sufficiente un diverso, meno rigoroso titolo edilizio, non valendo, per ciò stesso, in contrario il suo utilizzo quale garagemagazzino.

2.1 – Ne deriva che corretta risulta la sanzione in concreto irrogata, prevista proprio per l’ipotesi sopra illustrata.

2.2 – Pertanto il provvedimento impugnato è legittimo ed il ricorso è infondato e va rigettato.

3 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, gli stessi seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte ricorrente, e vanno liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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