T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 05-01-2011, n. 17 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su un terreno di proprietà dei ricorrenti e della Sig.ra P.T., ubicato nel Comune di Roma in Via Ceva n. 151, con destinazione agricola, è stato realizzato, in assenza di titolo edilizio, un ampliamento in muratura, per una superficie di 94 mq, adiacente ad un preesistente fabbricato.

Con determinazione dirigenziale 14.11.2007, n. 53451, notificata il 28.11.2007, con riferimento a detta opera è stato disposto l’ordine di sospensione dei lavori, valevole anche come comunicazione di avvio del procedimento.

Con successiva determinazione dirigenziale 1.4.2008, n. 752, prot. n. 16196, P.C. 25325/15/11/07, notificata il 18.4.2008, è stata ingiunta la sua demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Il richiamato provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) eccesso di potere per errore sui presupposti – violazione di legge: l’ordinanza si fonderebbe sull’erroneo presupposto che l’intervento sarebbe inquadrabile nell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, mentre, avendo i ricorrenti realizzato solo un ampliamento, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 33 o l’art. 34 del medesimo decreto;

2) violazione di legge – violazione e mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7.8.1990, n. 241 – mancata comunicazione dell’inizio del procedimento – violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost.: non vi sarebbe stata la comunicazione di avvio del procedimento, senza che vi fossero esigenze di celerità dello stesso e che di ciò fosse stata fatta menzione nel provvedimento finale e pur non rientrando detto procedimento tra quelli sottratti ex lege alla predetta comunicazione;

3) violazione di legge con espresso riferimento all’art. 27 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380: detta norma porrebbe a carico del Comune l’obbligo di intimare preventivamente la sospensione dei lavori, mentre nella specie detta ordinanza non sarebbe mai stata notificata, e di adottare i provvedimenti definitivi entro il termine di 45 giorni;

4) violazione di legge – eccesso di potere per difetto di istruttoria: l’ordinanza gravata dispone la demolizione di parti dell’edificio che non sarebbero dotate di autonomia, con conseguente pregiudizio per quelle rimanenti; ciò dipenderebbe da un difetto di istruttoria, non avendo l’Amministrazione eseguito i necessari accertamenti tecnici;

5) eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380: una corretta impostazione della fattispecie avrebbe dovuto inquadrare l’intervento tra quelli disciplinati dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, il quale dispone che debba essere irrogata una sanzione pecuniaria in caso di impossibilità del ripristino, sulla base di un accertamento tecnico;

6) eccesso di potere per insufficiente motivazione in ordine alla scelta della sanzione demolitoria: l’Amministrazione non avrebbe motivato tale scelta, pur essendo prevista la sanzione pecuniaria alternativa per difformità parziali;

7) carenza di motivazione: la motivazione non dovrebbe consistere in un mero richiamo alla norma violata, essendo necessaria la previa valutazione dell’esistenza di un pubblico interesse concreto alla demolizione, che nella specie mancherebbe;

8) eccesso di potere per errore sui presupposti: l’ingiunzione a demolire presupporrebbe che ciò sia nella disponibilità del diffidato, il che non avverrebbe quando il bene costituisce oggetto di sequestro, e comunque anche la possibilità di avanzare istanza di dissequestro non sarebbe sufficiente a tal fine, dipendendo il dissequestro dalla discrezionalità del magistrato penale e dovendo la demolizione essere eseguita entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza; inoltre il bene in questione non sarebbe nella disponibilità dei ricorrenti, che lo avrebbero alienato a terzi;

9) violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 – omessa notifica della planimetria – eccesso di potere per difetto di istruttoria in ordine alle superfici realizzate: mancherebbero gli elementi identificativi dell’oggetto dell’acquisizione gratuita, per l’ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha depositato documentazione conferente.

Successivamente gli odierni difensori della ricorrente hanno sostituito l’Avv. Paolo Quarto.

Infine, nella pubblica udienza del 4.11.2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1 – Il ricorso in esame ha per oggetto l’ordinanza, identificata in epigrafe, con cui, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, si ordina la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio.

2 – In primo luogo deve individuarsi esattamente ed inquadrarsi correttamente l’intervento edilizio realizzato nella specie al fine di stabilire la norma in concreto applicabile e, perciò, la legittimità o meno dell’operato dell’Amministrazione comunale.

2.1 – Si tratta di un ampliamento, per la superficie di 94 mq, di un preesistente fabbricato, al quale esso è adiacente.

2.2 – Ciò posto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. n. 380/2001, sono interventi di nuova costruzione "la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente" ed, in base al successivo art. 10, detti interventi sono soggetti a permesso di costruire. Sempre quest’ultima disposizione prescrive, quale titolo edilizio legittimante, il permesso di costruire per gli interventi integranti la cd. ristrutturazione edilizia pesante, vale a dire quelli "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici", intendendosi più in generale per interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), quelli tesi "a trasformare", rendendoli in tutto o in parte diversi, "gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere".

Sempre in via generale è a dirsi che la realizzazione di opere per le quali sia prescritto il permesso di costruire, ivi compresi, perciò, gli ampliamenti, è sanzionata con l’ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del citato decreto.

2.3 – Deve altresì evidenziarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 3, lett. a), del menzionato d.P.R. n. 380/2001, "in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività" gli interventi di ristrutturazione edilizia cd. pesante.

L’art. 33 di detto d.P.R., che parte ricorrente assume debba essere applicato alla specie, nel prevedere la sanzione demolitoria senza l’ulteriore effetto, in assenza di esecuzione del relativo ordine, dell’acquisizione gratuita ex lege, stabilita invece in relazione a quella comminata ai sensi dell’art. 31, ed alternativamente la sanzione pecuniaria, in caso di pregiudizio che potrebbe derivare dalla demolizione alla parte conforme, sempre che l’area non sia gravata da vincolo paesaggistico, contempla, tra gli altri, gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di tiolo edilizio.

2.4 – In proposito deve, tuttavia, rimarcarsi che, pur potendo inquadrarsi l’intervento realizzato dai ricorrenti nella fattispecie della ristrutturazione cd. pesante, l’art. 31, comma 9 bis, del d.P.R. n. 380/2001, prevede espressamente che le statuizioni vi contenute si applichino anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, tra cui va annoverata appunto detta ristrutturazione edilizia.

2.5 – La disamina appena fatta conduce ad affermare che conferente qui si palesa l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che è la disposizione in concreto applicata e di cui in modo infondato nel presente giudizio si deduce la violazione.

3 – Ciò comporta ulteriormente che nessuna sanzione pecuniaria alternativa poteva e doveva essere comminata. Al riguardo va, altresì, precisato che nell’atto di ricorso si afferma soltanto, senza corredare tale asserzione di elementi di prova e/o di una qualche perizia tecnica, che la demolizione della parte contestata creerebbe pregiudizio alla statica di quella conforme. La censura, così come formulata, è connotata da estrema genericità e non può assumere rilevanza.

3.1 – A fronte di detto quadro normativo e di tale situazione di fatto, l’Amministrazione non era tenuta a valutare alcun interesse concreto alla demolizione del manufatto abusivo, stante il carattere vincolato dell’attività posta in essere dalla stessa.

4 – D’altra parte, non era ostativa all’irrogazione della sanzione demolitoria la circostanza, allegata dai ricorrenti, che fosse stato disposto il sequestro giudiziale del manufatto in questione, essendo in ogni caso possibile, per gli stessi, chiedere all’Autorità giudiziaria penale il dissequestro al solo fine di demolire, cosa di cui peraltro si avvedono, come emerge nell’atto di ricorso. Il termine di 90 giorni per provvedere alla demolizione, stabilito nell’ordinanza gravata, ovviamente in concreto non poteva decorrere in presenza di una causa di forza maggiore, rappresentata dal sequestro, sempre che si fosse proceduto a presentare la suddetta istanza.

5 – L’ulteriore doglianza, secondo cui i ricorrenti medesimi non avrebbero potuto demolire l’opera, perché alienata ad altri, è formulata anch’essa in modo estremamente generico, senza alcun riferimento ai soggetti acquirenti e senza alcun documento a comprova di ciò, per cui è inammissibile.

6 – Quanto alla mancata individuazione della superficie da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale, in caso di mancata esecuzione dell’ordine contenuto nel provvedimento impugnato, ciò non vale comunque ad inficiare quest’ultimo, ben potendo l’Amministrazione procedervi al momento della dichiarazione dell’intervenuta acquisizione.

7 – In ordine alla dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento, detta censura è smentita in fatto, atteso che, con determinazione dirigenziale 14.11.2007, n. 53451, notificata il 28.11.2007, con riferimento all’opera di che trattasi è stato disposto l’ordine di sospensione dei lavori, valevole anche come comunicazione di avvio del procedimento, senza che, peraltro, gli interessati abbiano prodotto memorie e documenti endoprocedimentali. Ne consegue che anche l’ulteriore vizio, secondo cui mancherebbe l’ordinanza di sospensione lavori, è privo di fondamento.

8 – Infine il termine di 45 giorni fissato all’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 per adottare l’ordinanza di demolizione, dopo l’emanazione di quella di sospensione lavori, deve intendersi quale termine di efficacia di tale ultimo ordine e non già quale termine perentorio entro cui l’Amministrazione è tenuta ad emettere l’ordine di demolizione.

9 – Deve concludersi che il ricorso è infondato e va rigettato.

10 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, gli stessi seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte ricorrente, e vanno liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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