T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 31 Esenzioni e agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Alcune Aziende agricole, in veste giuridica di società o di ditta individuale per come meglio descritto in epigrafe, hanno impugnato – con il ricorso qui in esame – il provvedimento adottato dall’Agenzia delle doganedirezione area centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti in data 3 novembre 2009 e con il numero RU 149256 avente per oggetto "Aiuti n. C 6/04 e 5/05. Esenzione dall’accisa sul gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serraDecisione della Commissione europea del 13.07.2009".

Premettono le ricorrenti che la Commissione europea, in data 14 luglio 2009 ebbe ad assumere la decisione n. 5497 avente ad oggetto "Aiuti n. C 6/04 e 5/05. Esenzione dall’accisa sul gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra". Con tale decisione la Commissione ha ritenuto incompatibili con le disposizioni comunitarie che regolano l’istituto degli Aiuti di Stato le esenzioni dall’accisa sul gasolio previste a favore delle coltivazioni sotto serra per gli anni dal 2000 al 2004, esenzioni che lo Stato italiano aveva realizzato sulla scorta di quattro provvedimenti legislativi (l’art. 24, comma 3 della legge n. 388 del 2000, l’art. 13 comma 3, della legge n. 448 del 2001, l’art. 19, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e l’art. 2, comma 4, della legge n. 350 del 2003).

Riferiscono le ricorrenti che (asseritamente) in applicazione della suindicata decisione comunitaria, l’Agenzia delle dogane, con il provvedimento 3 novembre 2009, numero RU 149256, ha ritenuto necessario dover imporre a tutti gli uffici dell’Agenzia ed a tutti gli operatori del settore la disapplicazione della normativa nazionale grazie alla quale era stata prevista l’applicazione dell’agevolazione fiscale (segnatamente l’art. 2, comma 14, della legge n. 203 del 2008) (anche) per l’anno 2009, estendendola anche agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra.

Le ricorrenti specificano inoltre che il danno che deriva da tale decisione dell’Agenzia è all’evidenza di notevole entità, in quanto gli operatori agricoli si vedono chiedere dai rivenditori di gasolio il pagamento dell’accisa, il che produrrà necessariamente un rialzo dei prezzi dei prodotti coltivati sotto serra. Esse in particolare si dolgono della erroneità nella quale è incorsa l’Agenzia, perché la portata prescrittiva della decisione comunitaria non comportava la necessità di escludere l’esenzione dall’accisa per l’anno 2009, non avendo la commissione operato alcuna valutazione in merito alla corrispondenza o meno tra il contenuto dell’art. 2, comma 14, della legge n. 203 del 2008, che tale beneficio consentiva e l’ordinamento comunitario.

Ritenendo, oltre che immediatamente impugnabile il più volte ricordato provvedimento dell’Agenzia delle dogane, affetta da numerosi vizi la determinazione assunta dall’Agenzia, le ricorrenti ne chiedono il giudiziale annullamento, portando a conforto la duplice circostanza che il Consiglio dei ministri, piuttosto che assumere decisioni di attuazione rispetto alla decisione n. 5497 della Commissione, ha ritenuto di impugnarla presso le competenti sedi europee e che il Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali ha valutato come doveroso attendere ulteriori provvedimenti normativi di attuazione prima di poter disapplicare la normativa nazionale che consente l’esenzione dal pagamento dell’accisa.

2. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito per costituire la res controversa materia di scrutinio giudiziale della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente.

Nel merito, sostiene la difesa erariale, il ricorso è infondato in quanto, piuttosto che ritenersi indebita l’attuazione della decisione comunitaria effettuata con il provvedimento dell’Agenzia delle dogane qui gravato, al contrario lo Stato italiano avrebbe perpetrato in una indebita ed illegittima permanenza di un regime di agevolazioni ritenuto incompatibile dalla Commissione con l’ordinamento comunitario e rispetto al quale l’art. 2, comma 14, della legge n. 203 del 2008, grazie al quale veniva consentita l’agevolazione (anche) per l’anno 2009, non rappresenta altro che una mera disposizione di proroga proprio di quel regime di aiuti che la Commissione ha ritenuto di censurare. Da qui la richiesta di reiezione del gravame siccome proposto.

3. – Le parti controvertenti hanno presentato memorie conclusive confermando le già rassegnate conclusioni.

Trattenuta riservata la decisione nell’udienza di merito del 27 ottobre 2010, la riserva è stata sciolta nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2010.

4. – In via pregiudiziale il Collegio deve sciogliere il nodo della sussistenza o meno della giurisdizione in capo al giudice amministrativo con riferimento al tipo di contenzioso avviato dalle ricorrenti, in virtù della specifica eccezione sollevata dalla difesa erariale.

Sulla questione la Sezione ha avuto modo di esprimersi in numerosi precedenti nel corso del presente anno (cfr. TAR. Lazio, Sez. II, 16 marzo 2010 4081 e 4080, 5 marzo 2010 nn. 3351, 3350, 3348, 3447, 3444, 3443, 3442, 3439, 3438, 3437 e 3436, 2 marzo 2010 n. 3230) affermando che in tema di accisa ogni provvedimento che riguardi il settore deve ritenersi attratto nell’alveo della giurisdizione del giudice tributario (definendo in tal modo anche un apparente contrasto giurisprudenziale interno alla Sezione espresso nelle decisioni 11 febbraio 2010 nn. 1984, 1983 e 1966).

Al fine di non determinare una inammissibile schizofrenia decisionale, il Collegio ritiene necessario confermare l’avviso manifestato dalla Sezione nelle numerose decisioni sopra indicate e di fare proprie le seguenti considerazioni che in dette decisione sono state sviluppate (e che qui vengono riproposte) al fine di motivare la valutazione circa l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti o provvedimenti che si compendiano nel consentire o meno agli interessati di usufruire dei benefici dell’esenzione dall’accisa, nella specie i ricorrenti serricoltori, anche in virtù dell’applicazione o del rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

5. – La natura tributaria della controversia qui in decisione è disvelata dalla circostanza che essa ha ad oggetto un atto dell’Agenzia delle dogane con il quale in asserita attuazione della decisione della Commissione europea ha "evidenzia(to) l’impossibilità di un’ulteriore applicazione dell’esenzione (…) ferma restando la necessità del recupero degli aiuti in parola nei confronti degli effettivi beneficiari (i serricoltori) da parte della competente Amministrazione, che provvederà a darvi corso nei tempi e nei modi più opportuni".

Orbene, in disparte l’apparente portata esclusivamente programmatoria dell’atto impugnato quale presupposto dei singoli provvedimenti di recupero degli aiuti concessi (questione sulla quale questo giudice amministrativo denegando la giurisdizione non può effettuare alcuna valutazione) per la parte del medesimo atto che ha una portata di immediato pregiudizio nei confronti dei serricoltori se ne manifesta la natura tributaria in quanto attraverso di esso di incide sul regime di applicabilità o meno del beneficio dell’esenzione dall’accisa.

In altri termini l’atto impugnato, nonché quelli successivi fatti oggetto di impugnativa con motivi aggiunti, riguardando l’esatta applicazione della norma d’agevolazione fiscale invocata dalle ricorrenti, rientra nella categoria dei provvedimenti di cognizione del giudice tributario ed in particolare, come correttamente rappresentato dalla difesa erariale, della Commissione tributaria provinciale in base all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (cfr., in argomento, Cass., Sez. Un., 15 maggio 2007 n. 11076).

6. – La giurisdizione tributaria, come ha osservato la Sezione nei numerosi precedenti pubblicati nel corso del 2010 e innanzi richiamati, s’appalesa alquanto indifferente al contenuto della domanda, giacché essa involge tutte le controversie in materia di imposte e tasse e ha natura esclusiva non circoscritta ad alcuni aspetti, ma generale, ossia estesa a ogni questione, relativa all’an o al quantum del tributo (cfr., ancora, Cass., Sez. Un., 15 maggio 2007 n. 11081) – arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione forzata – e, quindi, anche qualora vengano in evidenza provvedimenti del Fisco, dinieghi totali o parziali di rimborsi d’imposta (cfr., in tal senso, Cass., Sez. Un., 8 luglio 2005 n. 14331), o riconoscimenti o revoche di agevolazioni (proprio in tema di accise, cfr. Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005 n. 13833).

Può ulteriormente precisarsi che, come la giurisdizione dell’Autorità giurisdizionale ordinaria in ordine ai tributi non devoluti alla giurisdizione tributaria nel regime precedente rispetto alla riforma introdotta dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, aveva carattere pieno ed esclusivo, estendendosi la cognizione di tale giudice, non al solo rapporto tributario, ma anche alla legittimità, sostanziale e procedimentale, degli atti del procedimento impositivo, tanto di accertamento che di riscossione (ivi compresa la tutela cautelare), così debbono ritenersi coinvolti nella giurisdizione – oggi – del giudice tributario i provvedimenti presupposti rispetto agli atti di pura natura tributaria, seppure al solo scopo di valutarne la legittimità incidenter tantum.

Peraltro, con specifico riguardo alla revoca di un’agevolazione d’accisa la giurisprudenza amministrativa si è già espressa nel senso della devoluzione della relativa controversia al giudice tributario per effetto dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992. È stato infatti osservato che l’accisa rientra nella categoria dei tributi doganali e la giurisdizione tributaria comprende tutte le questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria, involgendo ogni aspetto del rapporto d’imposta. Va aggiunto che l’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992 comprende anche " il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari" (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 28 novembre 2007 n. 349).

7. – In conclusione, ribadite le svolte considerazioni il Collegio, attenendosi all’orientamento prevalente della Sezione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio iudicii – il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (sent. Corte Cost. n. 77/2007). Vanno pertanto dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sempreché il processo sia riproposto innanzi al giudice tributario (Commissione tributaria provinciale) competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione (a mente dell’art. 11, comma 2, c.p.a.).

La presenza, per come sopra diffusamente illustrato, di un contrasto di orientamenti giurisprudenziali in materia, costituisce valida ragione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti controvertenti e comunque intimate in giudizio.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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