T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 22 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – L’avv. U.F., già avvocato presso la Provincia di Roma e collocato a riposo per dimissioni volontarie in data 1 aprile 2007 (a quel che risulta dalla documentazione versata in atti), con numerosi ricorsi notificati alla stessa Amministrazione ed ad alcuni suoi colleghi dell’Avvocatura provinciale nella qualità di controinteressati (non costituiti in giudizio tranne l’avv. Vito nel ricorso n. R.g. 6512 del 1999), ha principalmente impugnato tutti i provvedimenti con i quali l’allora Amministrazione datoriale non gli ha riconosciuto, nei termini come dall’odierno ricorrente vantati, gli importi dovuti per gli onorari da ripartirsi all’interno dell’area Avvocatura. In aggiunta alle specifiche impugnazioni con le quali venivano gravate le determinazioni dell’Amministrazione aventi ad oggetto la ripartizione degli onorari e contestate quanto a legittimità dall’avv. F., egli impugnava anche la determinazione con la quale non gli era stato riconosciuto il diritto di usufruire di alcuni benefits legati al suo ruolo per aver egli chiesto ed ottenuto di svolgere le sue funzioni parttime nonché, infine, chiedeva il riconoscimento delle mansioni superiori prestate nel corso degli anni.

Riepilogando, sinteticamente, l’avvocato F. ha proposto i seguenti ricorsi:

1) n. R.g. 11071 del 1998, con il quale ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale n. 396/35 dell’8 luglio 1998 con la quale sono state definite le modalità della ripartizione degli onorari relativi a giudizi definiti con sentenze favorevoli all’Amministrazione provinciale;

2) n. R.g. 16557 del 1998, con il quale ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 108 del 30 luglio 1998 del Dipartimento IX serv. 2° dell’Amministrazione provinciale di Roma avente per oggetto "Ufficio legale Ripartizione onorari";

3) n. R.g. 5634 del 1999, con il quale ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 215 (reg. un. 4278 del 28 dicembre 1998) del Dipartimento IX serv. 2° dell’Amministrazione provinciale di Roma avente per oggetto "Ufficio legale Ripartizione onorari";

4) n. R.g. 6512 del 1999, con il quale ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 42 (reg. un. 627 del 18 marzo 1999) del Dipartimento IX serv. 2° dell’Amministrazione provinciale di Roma avente per oggetto "Ufficio legale Ripartizione onorari";

5) n. R.g. 10729 del 1999, con il quale ha impugnato le determinazioni dirigenziali n. 64 (reg. un. 1070 del 27 aprile 1999) e n. 135 (reg. un. 1558 del 7 giugno 1999), entrambi del Dipartimento IX serv. 2° dell’Amministrazione provinciale di Roma, aventi per oggetto "Ufficio legale Ripartizione onorari";

6) n. R.g. 7318 del 2000, con il quale ha impugnato le determinazioni dirigenziali n. 386 (reg. un. 4666 del 31 dicembre 1999), n. 283 (reg. un. 267 del 31 gennaio 2000) e n. 284 (reg. un. 267 del 31 gennaio 2000), tutte del Dipartimento III serv. 2° dell’Amministrazione provinciale di Roma, aventi per oggetto "Ufficio legale Ripartizione onorari";

7) n. R.g. 17559 del 2000, con il quale ha chiesto il riconoscimento di mansioni superiori.

2. – Appare evidente che tra i su elencati ricorsi sussistano innegabili profili di connessione oggettiva e soggettiva, vertendo gli stessi su aspetti di una unitaria vicenda contenziosa che ha contrapposto nel corso degli anni l’avv. F. all’Amministrazione provinciale datoriale.

Conseguentemente, onde garantire la celerità della decisione e per economia di mezzi processuale nonché al fine di evitare il possibile contrasto tra decisioni relative a questioni vertenti su oggetti pressoché identici, il collegio stima necessario disporre la riunione dei ricorsi nn. R.g. 17559 del 2000, 7318 del 2000, 10729 del 1999, 6512 del 1999, 5634 del 1999 e 16557 del 1998 al ricorso n. R.g. 11071 del 1998.

3. – In via pregiudiziale il Collegio rileva che tutti i ricorsi come sopra riuniti debbono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione delle considerazioni che qui di seguito verranno svolte.

L’esame delle date nelle quali sono stati adottati tutti i provvedimenti fatti oggetto di impugnativa, caratteristica di tutti i gravami su elencati fatta eccezione per il ricorso più recente di ruolo generale, n. 17559 del 2000, nell’ambito del quale non si ravvisa alcuna impugnazione puntuale di un provvedimento adottato dall’Amministrazione ma il riconoscimento di mansioni superiori, conduce ad affermare che nessuno degli atti gravati è stato adottato e conosciuto prima della data "fatale" del 30 giugno 1998.

Come è noto e ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza sia civile che amministrativa, nel sistema di riparto della giurisdizione delineato dapprima dall’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall’art. 29 del decreto 31 marzo 1998 n. 80 e ora dall’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni (salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico) incluse le controversie concernenti le assunzioni, gli incarichi dirigenziali, e le indennità di fine rapporto, anche se vengono in questione atti presupposti, che qualora siano rilevanti vengono disapplicati se illegittimi.

La ratio della normativa si rinviene nell’intenzione del Legislatore di affermare – nel settore del pubblico impiego – la logica gestoria propria del datore di lavoro privato.

In particolare e per quel che è qui di interesse, all’art. 45 comma 17° del decreto legislativo n. 80 del 98 è stata disciplinata la fase transitoria del nuovo riparto di giurisdizione, prevedendo, che vanno devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

La predetta disposizione, abrogata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, risulta ora assorbita dall’art. 69 dell’appena citato decreto, che testualmente al comma 7° recita: "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

4. – Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, le sopra riportate espressioni (periodo del rapporto di lavoro successivo e anteriore al 30 giugno 1998) sono basate su locuzioni volutamente generiche e atecniche ed hanno attribuito rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanze poste a base della pretesa sollevata in sede giurisdizionale: esse non vanno interpretate attribuendo decisivo rilievo alla data dell’atto che abbia fatto sorgere la controversia, all’ambito temporale dei suo effetti o al momento in cui è sorta la controversia o è stata instaurata la lite in sede giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. II, 20 novembre 1999 n. 808)

Tanto premesso, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ripetutamente affermato, al fine del riparto della giurisdizione sulla base del discrimine temporale fissato dal suddetto art. 45, diciassettesimo comma del decreto legislativo n. 80 del 1998, che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento alla data di adozione di tale atto, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza (cfr. tra le altre: Cass. 4 marzo 2004 n. 4430, 18 ottobre 2002 n. 14835, 7 novembre 2000 n. 1154 e Cass. 24 febbraio 2000 n. 41).

Pertanto, per la verifica della giurisdizione in relazione a controversie concernenti un atto negoziale di gestione del rapporto posto in essere dall’amministrazione datrice di lavoro, occorre avere riguardo al momento in cui l’atto è stato posto in essere.

5. – Il Collegio, dunque, ritiene condivisibile l’oramai granitico approccio giurisprudenziale alla interpretazione delle norme disciplinanti il periodo transitorio di applicazione del passaggio della cognizione giurisdizionale delle controversie sul c.d. pubblico impiego contrattualizzato dal giudice amministrativo a quello ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Peraltro il Tribunale ancora di recente ha ribadito che non vi è ragione per disattendere il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di rapporti di lavoro contrattualizzato alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni secondo il quale deve essere dato rilievo, per la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario (in qualità di giudice del lavoro) e giudice amministrativo, al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata con il ricorso – in relazione ai quali sia insorta la controversia (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 11 agosto 2010 n. 30692)

In ragione di quanto sopra tutti i ricorsi proposti dall’avv. F., tranne il più recente in ordine di tempo, avendo ad oggetto principale l’impugnazione di provvedimenti assunti dall’Amministrazione provinciale in epoca successiva rispetto al 30 giugno 1998 (per come risulta evidente in atti) ed inerenti il rapporto di lavoro allora intercorrente tra l’odierno ricorrente e l’Amministrazione intimata, non possono essere conosciuti dal giudice amministrativo sprovvisto, ratione temporis, del potere giurisdizionale di scrutinare tali contenziosi.

6. – Per quanto concerne il ricorso proposto per il riconoscimento di mansioni superiori, n. R.g. 17559 del 2000, evidentemente riferite anche ad un periodo precedente il 30 giugno 1998, la decisione di questo giudice amministrativo non può che essere di inammissibilità similmente a quanto sopra statuito ma per ragioni diverse.

Come è noto, anche in questo caso per costante interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni di cui all’art. 69 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se proposte con ricorso non solo notificato ma anche depositato entro il 15 settembre 2000, che è termine decadenziale comportante la perdita radicale del diritto e non mero limite temporale della persistenza della giurisdizione, posto che nel processo amministrativo la notificazione ha solo l’effetto di evitare la decadenza dal termine che la legge prevede per l’impugnazione degli atti amministrativi, mentre il deposito dell’atto di impugnazione già notificato costituisce l’adempimento integrante per il giudice il poteredovere di rendere la pronuncia richiesta Solo quest’ultima formalità quindi va ritenuta idonea a far considerare introdotta la lite, dovendosi considerare assolutamente minoritario l’orientamento secondo il quale andrebbe attribuito rilievo alla sola notificazione dell’atto di impugnazione, potendo lo stesso essere depositato anche dopo il 15 settembre 2000, purché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero entro trenta giorni dall’ultima notificazione (cfr., da ultimo ed in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 11 agosto 2010 n. 5634 secondo cui va valorizzato il fondamentale rilievo che nel processo amministrativo la notificazione ha solo l’effetto di evitare la decadenza dal termine che la legge prevede per l’impugnazione degli atti amministrativi, mentre il deposito dell’atto di impugnazione già notificato costituisce l’adempimento integrante per il giudice il poteredovere di rendere la pronuncia richiesta, per cui quest’ultima formalità va ritenuta capace di far considerare introdotta la lite, anche per evitare la produzione dell’effetto decadenziale previsto dall’art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998).

Avendo l’avv. F. notificato (tempestivamente) il ricorso in questione in data 14 settembre 2000 ma depositato lo stesso (tardivamente) in data 16 ottobre 2000, esso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

7. – In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso n. R.g. 17559 del 2000 va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, atteso il deposito tardivo..

I restanti ricorsi, meglio indicati in epigrafe, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo regionale.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio iudicii – il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (sent. Corte Cost. n. 77/2007). Vanno pertanto dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sempreché il processo sia riproposto innanzi al giudice ordinario competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione (a mente dell’art. 11, comma 2, c.p.a.).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Amministrazione resistente nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (euro tremila/00). Spese compensate con riferimento alle altre parti dei giudizi

P.Q.M.

pronunciando definitivamente sui ricorsi indicati in epigrafe:

1) dispone la riunione dei ricorsi nn. R.g. 17559 del 2000, 7318 del 2000, 10729 del 1999, 6512 del 1999, 5634 del 1999 e 16557 del 1998 al ricorso n. R.g. 11071 del 1998;

2) li dichiara inammissibili;

3) condanna il ricorrente a rifondere le spese dei giudizi come sopra riuniti nei confronti della Provincia di Roma che liquida nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge;

4) compensa le spese con riferimento alle altre parti dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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