T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 05-01-2011, n. 23 Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 29.7.2010 e depositato il 30 successivo la società "L.C.D.C." ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, limitatamente alle determinazioni riguardanti la risonanza magnetica.

Deduce:

1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, difetto di motivazione nella determinazione del budget 2010 per la risonanza magnetica: il decreto n. 9/2009 aveva accantonato Euro 2.700.000 per le strutture da inserire eventualmente a seguito di contenzioso; quindi i nuovi inserimenti adottati con il decreto n. 44/2010 avrebbero dovuto avere la copertura di detta somma accantonata; ma nel decreto n. 44/2010 non vi è traccia di quanto disposto nel decreto n. 9/2009 né dell’utilizzo dell’accantonamento. Alcune strutture erano peraltro già accreditate ma vi era stato un errore nel 2007 circa l’inserimento di fascia (con conseguente abbattimento dei costi). Non si comprendono le ragioni del riproporzionamento (con parametro 0,87497%);

2) eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia e disparità: sono state considerare nel tetto di spesa anche le prestazioni dei fuori Regione e le compartecipazioni alla spesa dei cittadini (Euro.15);

3) eccesso di potere e difetto di motivazione, ingiustizia e disparità: le decurtazioni hanno effetto retroattivo;

4) violazione degli artt. 18 e 19 della legge regionale n. 4/2003; art. 8 quinquies c.2 del D lgs. N. 502/92; eccesso di potere per sviamento: non è stata emanata la previa disciplina degli accordi contrattuali d’intesa con le associazioni (non avvenuta comunque con l’ANISAP); non risulta motivata la decurtazione del 4%; il Commissario straordinario non ha potere di derogare a leggi regionali.

Costituitasi la Regione Lazio ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per mancanza della sottoscrizione della procura alle liti, nonché l’inammissibilità parziale per mancata notifica al controinteressato Nuova Clinica Latina; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto: la Regione era obbligata ad un risparmio di 10 milioni di euro nella spedalità privata; l’incremento dell’offerta per nuove strutture non può incidere sul fabbisogno complessivo (2009) con conseguente necessità di riproporzionamento: infatti l’offerta risulta di 42 ml. mentre il fabbisogno è di 36 ml., da ciò il riproporzionamento nella misura percentuale di 0.87497; l’accantonamento di Euro 2.700.000 non riguarderebbe la risonanza magnetica; per il 2010 non è stato riproposto per rilievi ministeriali; per la retrodatazione non vale il principio dell’affidamento; non era necessaria alcuna intesa con le parti sociali trattandosi di atto autoritativo.

Con memoria la ricorrente ha ribadito tesi e ragioni.

Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe un centro diagnostico convenzionato ha impugnato il decreto del Commissario regionale alla sanità relativo al budget per l’anno 2010, limitatamente alla risonanza magnetica, coinvolgendo nell’azione impugnatoria gli atti connessi.

Preliminarmente il Collegio disattende l’eccezione di nullità del ricorso per mancata sottoscrizione della procura alle liti, in quanto dagli atti depositati risulta sussistente detta sottoscrizione.

E’ invece fondata l’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata Nuova Clinica Latina, nei confronti della quale parte ricorrente lamenta un ingiustificato aumento di budget, senza tuttavia notificare il ricorso alla clinica stessa.

Nel merito, ad avviso del Collegio il ricorso è fondato, nei termini di cui in motivazione.

La questione di fondo sollevata dalla parte ricorrente riguarda la carenza di motivazione e di istruttoria in relazione a fondi per Euro 2.700.000 accantonati nel 2009 proprio per i nuovi inserimenti di case di cura e centri diagnostici nelle prestazioni di risonanza magnetica, che non hanno trovato alcuna menzione o collocazione per il budget 2010, causando così una decurtazione proporzionale dei budget di tutti i soggetti interessati.

La Regione assume che detto accantonamento non riguardava la risonanza magnetica.

Ma l’assunto regionale appare infondato nei fatti, in quanto il decreto n. 9/2009 che aveva previsto detto accantonamento, faceva esplicito riferimento alla deliberazione regionale n. 434/2007 riguardante proprio la risonanza magnetica; e poiché nell’anno 2010 sono risultati nuovi inserimenti per le prestazioni in questione, detto fondo doveva essere utilizzato, o comunque giustificata la sua mancata utilizzazione. Né risulta comprensibile, in quanto genericamente affermata, la giustificazione relativa a presunti interventi ministeriali.

Fondato appare anche il secondo profilo di gravame, sul quale peraltro non si rintracciano controdeduzioni dell’Amministrazione.

Appare infatti del tutto illogico inserire nel budget complessivo assegnato alle singole strutture spese che non gravano sull’Amministrazione regionale del Lazio, quali quelle per i fuori Regione, rimborsate dalle regioni di appartenenza, e quelle sostenute direttamente dai cittadini.

Nella misura in cui dette somme siano state calcolate ai fini del budget il provvedimento è quindi illegittimo.

Infondata appare invece la questione posta in relazione al c.d. riproporzionamento, che parte ricorrente assume di per sè stesso irragionevole.

La Regione al contrario ha spiegato in maniera convincente che esso si è reso necessario in quanto la quantità dell’offerta superava il fabbisogno complessivo valutato dalla regione.

E così pure ragionevole appare la spiegazione relativa alla decurtazione del 4%, conseguenza dell’obbligo di riduzione della spesa complessiva per l’anno 2010 imposto dagli accordi governativi per il rientro della spesa sanitaria.

Conseguentemente il ricorso, con assorbimento degli ulteriori profili di gravame, deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione, e devono essere annullati, in parte qua e nei limiti dell’interesse, i provvedimenti impugnati.

Considerata la prevalente soccombenza della Regione le spese di giudizio sono poste a suo carico nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile nei confronti della Nuova clinica Latina;

per il resto lo accoglie, in parte qua e nei limiti dell’interesse, secondo quanto disposto in motivazione e per l’effetto, entro i suddetti limiti, annulla gli atti impugnati:

condanna la Regione Lazio al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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