T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 05-01-2011, n. 3 Efficacia della legge nel tempo e nello spazio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Regione Puglia, con regolamento n. 16 del 4 ottobre 2006, dettava direttive per la realizzazione di impianti eolici nella regione.

L’art. 14 (norma transitoria) dettava disposizioni particolarmente restrittive applicabili, con effetto di salvaguardia, nelle more dell’approvazione da parte dei Comuni dei PRIE e per un tempo massimo di 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, decorsi i quali, avrebbe trovato applicazione la disciplina a regime dettata dal regolamento.

La Regione, inoltre fissava con delibera di Giunta n. 2467 del 2008, i criteri interpretativi dell’art. 14, comma 1, del suddetto regolamento, precisando che solo i procedimenti per i quali l’istanza di screening era stata presentata entro il periodo transitorio indicato dall’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006 e riattivati ai fini della v.i.a. negli stessi i termini (e, quindi quelli compresi nell’arco temporale tra il 4 ottobre 2006, data del regolamento, e il 4 aprile 2007) potevano essere collocati temporalmente ai fini istruttori nella finestra indicata dall’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, con applicazione della disciplina previgente a detto regolamento.

Tutti gli altri progetti, tra i quali quello presentato dalla ricorrente ai fini v.i.a. in data 5 maggio 2009, dovevano, invece, essere istruiti secondo la disciplina vigente al momento di presentazione dell’istanza di v.i.a. con la conseguente applicazione delle regole contenute nel regolamento regionale n. 16 del 2006 ed in particolare di quelle concernenti la previa approvazione del PRIE (piano regolatore per l’installazione degli impianti eolici) da parte del Comune interessato dal progetto (art. 10), l’applicazione del "parametro di controllo" ovvero del parametro rispondente all’esigenza di regolare il numero di interventi assentibili in determinate aree territoriali comunali e sovra comunali (art. 13) e la valutazione di cui al comma 3 dell’art. 14 del regolamento.

In tale contesto si colloca la comunicazione oggetto del ricorso in esame, con la quale la Regione ha informato la società A.H. che la sua istanza relativa alla realizzazione di un parco eolico in località Carabba del Comune di Troia sarebbe stata valutata in base alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, soggiacendo, in conseguenza, alla disciplina dettata da esso regolamento n. 16 del 2006.

L’A.H. ha impugnato la suddetta comunicazione con il ricorso all’esame affidato ai seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003; violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l. reg. n. 11 del 2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1 del regolamento regionale n. 16 del 2006; violazione e falsa applicazione della delibera di giunta regionale n. 2467 del 2008.

Essa ricorrente in sostanza contesta l’interpretazione data dalla Regione alla norma transitoria contenuta nell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, concludendo nel senso che la propria istanza presentata ai fini della verifica di assoggettabilità a v.i.a. già in data 30 agosto 2004, rientrerebbe nella disciplina transitoria, non rilevando in contrario che a seguito della determina n. 271 del 5 luglio 2005 che dichiarava che il progetto doveva essere "assoggettato alle procedure di v.i.a.", l’istanza di v.i.a. sia stata presentata in data 5 maggio 2009, cioè dopo la pubblicazione del regolamento n. 16 del 2008.

La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e nel merito ne ha dedotto l’infondatezza.

Su queste precisazioni, alla pubblica udienza del 3 novembre 2010, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Considera il Collegio che la questione controversa, relativa alla disciplina applicabile all’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla società ricorrente, è incentrata sull’interpretazione dell’art. 14, comma 1, del regolamento regionale n. 16 del 2006.

Il suddetto regolamento n. 16 del 2006, divenuto legge per effetto del richiamo operato dalla l. reg. 31 dicembre 2007, n. 40 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 – 2010) che all’art. 3, comma 16, stabiliva "la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al regolamento 4 ottobre 2006, n. 16", è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 26 novembre 2010, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16 della l. reg. n. 40 del 31 dicembre 2007, promosso da questa sezione con ordinanza del 9 settembre 2009.

Orbene, è pacifico che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva, con l’unico di limite della definitività della situazione o dell’atto in qualche medo regolato dalla norma dichiarata incostituzionale.

Ciò stante, va osservato che nel caso in questione, si controverte di un atto recante mera informazione all’interessata della disciplina alla quale sarebbe stata assoggettata l’istanza di valutazione di impatto ambientale dalla medesima presentata, quindi, di un atto che è di per sé privo del carattere di definitività.

In conseguenza di tanto, l’interesse della ricorrente di non soggiacere alla nuova e più restrittiva disciplina dettata dal regolamento regionale n. 16 del 2006, la cui applicazione era preannunciata con la comunicazione impugnata e che in limine legittimava la ricorrente alla proposizione del ricorso in esame, allo stato è venuto meno per effetto della caducazione dell’intera disciplina dettata dal regolamento n. 16 del 2006 ad opera della Corte Costituzionale.

Il ricorso va, in conseguenza, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alla domanda di risarcimento danni, essa va respinta non sussistendo nemmeno all’atto di proposizione del ricorso alcun provvedimento dell’amministrazione dal quale sia derivato alla ricorrente la lesione di una situazione giuridica meritevole di tutela.

Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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