Cass. civ. Sez. V, Ord., 21-01-2011, n. 1451 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

"La sentenza impugnata ha riformato la decisione della CTP di Firenze, accogliendo il ricorso del contribuente ed annullando l’avviso di accertamento a suo carico per IRAP anno di imposta 2003 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Firenze, in quanto ha ritenuto insussistente il requisito della autonoma organizzazione quale presupposto rilevante a fini impositivi. La CTR di Firenze ha compensato le spese per giusti motivi.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate e resiste con controricorso il contribuente.

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato in quanto l’interpretazione data dalla CTR è inammissibilmente riduttiva dell’ambito applicativo della norma impositiva.

I giudici tributari di secondo grado, infatti, hanno negato l’esistenza del presupposto impositivo "in quanto l’attività professionale di specie risulta imperniata esclusivamente sulla figura del professionista", di modo che la sua eventuale assenza impedirebbe lo sviluppo dall’attività stessa. La CTR ha rivenuto, pertanto, l’elemento discriminante ai fini della sussistenza di un’autonoma organizzazione, nella mera "insostituibilità" del professionista (stante il carattere sempre personale della prestazione d’opera intellettuale ex art. 2232 c.c.).

Conseguentemente, il presupposto applicativo dell’IRAP sarebbe integrato solo quando l’esercizio della professione costituisca elemento di un’attività organizzata in forma di impresa ex art. 2238 c.c.. Tale lettura sarebbe sostanzialmente preclusiva in linea di principio dell’applicazione dell’IRAP nei confronti dei lavoratori autonomi e contravverrebbe alle indicazioni date da Corte Cost. n. 156/2001. Invece, la ratio dell’imposizione IRAP è costituita dalla volontà legislativa di colpire "l’incremento potenziale o quid pluris realizzabile rispetto alla produttività auto – organizzata del solo lavoro personale", cioè "il differenziale che rimanda a un’organizzazione di capitali o lavoro altrui affiancata al lavoratore autonomo ma da lui distinta (sia sostituibile o meno) e che interagisce nella produzione del profitto riconducibile all’organizzazione in quanto tale e non al singolo suo componente" (Cass. sez. 5^ n. 3678/2007 e molte altre coeve e successive conformi). In sintesi, si può ribadire il principio di diritto secondo cui, a fini impositivi IRAP, non si deve far riferimento al concetto di "sostituibilità" del professionista intellettuale (irrilevante, in virtù del dettato dell’art. 2232 c.c., a norma del quale la prestazione è sempre personale), ma alla capacità produttiva aggiuntiva che deriva dall’organizzazione del lavoro di cui si avvale il professionista.

L’accoglimento del primo motivo assorbe ogni decisione in ordine ai successivi".

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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