Cass. civ. Sez. V, Ord., 21-01-2011, n. 1449 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

"La CTR, rigettando l’appello del contribuente, ha ritenuto legittimo l’atto impositivo, che aveva accertato un maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF per il 1999, e conseguenti sanzioni, sul presupposto dell’accertamento di utili extracontabili ai capo alla società Aries S.r.l. a ristretta base azionaria – presupposto sufficiente per presumere che gli utili non contabilizzati fossero stati distribuiti ai soci – di cui il contribuente era socio al 33%.

Dalla sentenza emerge anche, da un lato, che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che i dati e gli elementi risultanti dai conti fossero stati tenuti in considerazione nella determinazione dell’imponibile o che fossero estranei ad attività imponibili e, dall’altro, che anche da altra sentenza tra le stesse parti risultava che tutte le giustificazioni addotte dal C. sulle movimentazioni dei conti risultavano non adeguatamente documentate.

Di fronte a tale corretto inquadramento della fattispecie, non specificamente censurato in questa sede, i tre motivi del ricorso per cassazione del contribuente – cui la parte erariale resiste con controricorso – si rivelano manifestamente privi di pregio sia perchè non risulta, appunto, censurata la ratio decidendo relativa alla ristrettezza della base azionaria, sia perchè non sussistono le molteplici violazioni di legge con essi dedotte, tutte tendenti a dimostrare la non riferibilità al contribuente dell’accertamento in rettifica degli utili della società. Deve, infatti, confermarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur non sussistendo – a differenza di una società di persone – una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica – tenuto conto della "complicità" che normalmente avvince un gruppo così composto – la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci (Cass. 23 luglio 2008 n. 20251; Cass. 26 marzo 2007 n. 7260; Cass. 16 marzo 2007 n. 6197; Cass. 11 novembre 2003 n. 16885; Cass. 15 marzo 2003 n. 7564; Cass. 25 luglio 2002 n. 10951, la quale ha cassato con rinvio la sentenza della CTR che aveva negato "in astratto" la possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva in un caso di società – come nel caso di specie – a responsabilità limitata; Cass. 16 maggio 2002 n. 7174, la quale, nel caso di società a ristretta base azionaria, ha ritenuto ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, presunzione che -diversamente da quanto sostiene il ricorrente non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci; Cass. 3 marzo 2000 n. 2390). Costituisce quindi "ius receptum" il principio secondo il quale, in relazione a società di capitali a ristretta base relazione a società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (Cass. 20251 del 2008; Cass. n. 7260 del 2007 e Cass. n. 7564 del 2003, cit.). Infine, quanto al terzo motivo,si osserva che, lungi dal comportare una duplicazione, la sussistenza di un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi (Cass. n. 6780/03; 9519/09). La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Il contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non adeguatamente contrastati da quanto espresso in memoria: il riferimento alla fittizia intestazione dei conti correnti deve essere correttamente inteso come "riferibilità" della movimentazione dei conti alla società; la ristretta base azionaria rappresenta l’elemento di fatto che consente di equiparare le società di capitali così partecipate a quelle di persone ai fini della presunzione in argomento; infine, le valutazioni della CTR sull’inidoneità della prova contraria fornita non hanno formato oggetto di specifica censura in questa Sede;

che, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.600= di cui Euro 4.500= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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