Cass. civ. Sez. V, Ord., 21-01-2011, n. 1446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

"La sentenza impugnata – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di accertamento ai fini Registro ed INVIM – riformando quella di primo grado totalmente sfavorevole al contribuente, ne ha accolto in parte l’appello, confermando, per quanto ancora rileva, il rigetto dell’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo ed accogliendo invece le doglianze della parte privata in ordine al valore iniziale dichiarato.

Ricorre il contribuente con tre motivi; la parte erariale resiste con controricorso.

Tutti i motivi – che deducono vizi motivazionali – mancano del prescritto "momento di sintesi"e sono, quindi, inammissibili, per violazione dell’art. 366 bis, non contenendo la chiara indicazione delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione rende la sentenza inidonea a giustificare la decisione, in quanto manca in essi una parte specificamente e riassuntivamente destinata a detto fine (in tal senso, v. Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08;

8897/08; 4556/09).

Quanto al primo motivo, si rileva anche un ulteriore profilo d’inammissibilità, in quanto con lo stesso si censura l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’accertamento per mancata indicazione dei criteri valutativi, ma detta doglianza viene proposta come vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non, come avrebbe dovuto, quale motivo di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 in rel. all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4".

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Parte contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non scalfiti da quanto illustrato nella memoria e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.300= di cui Euro 3.200= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *