Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-01-2011, n. 108 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Sono tornati ancora una volta all’esame del Collegio gli appelli riuniti nn. 7277/07 e 2786/09, avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. I, n. 6658/07 dell’11 luglio 2007 e sez.III, n. 6451/08 del 30giugno 2008, con le quali venivano respinti i ricorsi proposti, rispettivamente, dall’ing. R. C. avverso la rescissione di un contratto di prestazione d’opera professionale (nonché avverso l’informativa presupposta), e dalla società C. s.r.l. avverso una revoca di autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva, disposta per ragioni analoghe. In entrambe le situazioni l’Amministrazione rilevava il condizionamento derivante "nelle scelte e negli indirizzi, da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a consorterie criminali". Premesso quanto sopra – e tenuto conto delle contrapposte argomentazioni difensive dell’appellante – il Collegio disponeva accertamenti in via istruttoria, previa riunione degli appelli, tramite acquisizione di una documentata e dettagliata relazione, redatta a cura del Ministero dell”nterno – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, relazione attestante, in modo sintetico, le circostanze di fatto cui dovevano rapportarsi le informative oggetto di causa, con ulteriore specificazione e produzione dei documenti, relativi ai rapporti di interesse fra le società, riconducibili alla famiglia C. (ivi comprese Malta s.r.l., Calcestruzzi Santerasmo s.p.a. e Calcestruzzi D’Italia), con Giovanni Canfora o altri soggetti ritenuti vicini ad organizzazioni camorristiche. Nel termine assegnato, tuttavia, la documentazione richiesta non veniva prodotta.

Preso atto di quanto sopra – ed in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti – il Collegio riteneva opportuno assegnare all’Amministrazione l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per ottemperare all’ordine di produzione documentale sopra riportato, con riserva di trarre, in caso di infruttuoso decorso di detto nuovo termine, le conclusioni di cui all’art. 116, secondo comma, Cod. proc. civ..

Ancora una volta, tuttavia, nell’udienza in data odierna la richiesta istruttoria risultava priva di riscontro.

In tale situazione – tenuto conto dell’estrema delicatezza della materia trattata – il Collegio ritiene opportuno non assumere conclusioni senza previo coinvolgimento del Prefetto di Napoli, cui viene assegnato un ulteriore termine di 30 giorni per l’adempimento istruttorio in precedenza specificato, nei modi precisati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) – riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese – dispone che il Prefetto di Napoli depositi presso la segreteria della sezione la documentazione anzidetta entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notifica della stessa da parte degli appellanti, se anteriore.

RINVIA per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza in data 8 febbraio 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *