Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-01-2011, n. 106 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con bando del 31 luglio 1998 l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), in sede di prima attuazione della legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249, indiceva una procedura di selezione riservata al personale dipendente dell’Ufficio del garante per la radiodiffusione e l’editoria e dal Ministero delle comunicazioni, per un totale di 53 posti, così ripartiti: 6 posti di dirigente, 22 posti di funzionario, 18 posti di personale operativo, 6 posti di personale esecutivo.

Tale bando precisa che i partecipanti devono:

– essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle funzioni dell’Autorità;

– dichiarare, nella domanda di partecipazione, la qualifica, tra quelli di dirigente, funzionario, operativo, esecutivo, nei cui ambito si richiede l’inquadramento.

Le domande di selezione andavano presentate entro il 22 settembre 1998.

1.1. Con successiva delibera n. 5/99 del 16 febbraio 1999, l’AGCom ha fornito, in relazione al bando, i seguenti chiarimenti (per quel che rileva ai fini del presente giudizio):

– se le domande presentate contengono una richiesta di inquadramento per una qualifica diversa dalle quattro indicate nel bando (es. autista, settima, impiegata), le domande sono ammissibili, ma il candidato deve indicare una tra le quattro qualifiche indicate nel bando del 1998 (punto 5);

– se le domande contengono due qualifiche (es. sia dirigente che funzionario), il candidato deve indicare la qualifica, tra quelle già indicate nella domanda originaria, per la quale intende partecipare alla selezione (punto 6).

1.2. La dottoressa N., dipendente del MEF in posizione di fuori ruolo presso l’ufficio del Garante, presentava nei termini domanda di partecipazione alla selezione indicando come qualifica di inquadramento quella di funzionario.

1.3. La graduatoria veniva approvata con delibera n. 293/199, e il personale idoneo veniva inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2000.

1.4. La dottoressa N.A. risultava prima dei non idonei, e proponeva un ricorso al Tribunale amministrativo regionale Per il Lazio. che veniva accolto con sentenza n. 3089/2001, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 6102/2001.

1.5. Ne è seguita una complessa vicenda inerente all’esecuzione del giudicato, che viene sintetizzata nei limiti in cui rileva ai fini del presente giudizio.

L’AGCom ha nominato un’apposita Commissione per rideterminare il punteggio da attribuire alla dottoressa N. e con delibera n. 371/2002 ha accolto la proposta di tale Commissione, attribuendole un punteggio di 366,75. Con delibera 432/2002 del 18 dicembre 2002 l’AGCom ha immesso la dottoressa N. in ruolo con effetto dal 1° gennaio 2000, con la qualifica di funzionario di livello 17.

La dottoressa N. rassegnava le dimissioni dal MEF e con atto del 28 gennaio 2003 dichiarava di accettare la nomina facendo salvo ogni diritto in merito all’inquadramento conseguito.

Nel frattempo l’interessata adiva il giudice dell’ottemperanza (Consiglio di Stato) sostenendo che aveva diritto a un punteggio di ingresso di 377,25 e al livello 19, e impugnava davanti al Tribunale amministrativo per il Lazio le citate delibere n. 371/2002 e 432/2002 per le medesime ragioni.

1.6. Il Consiglio di Stato, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, con le decisioni n. 5467/2004 e 6957/2005 accoglieva il ricorso affermando che alla N. spettava il 19° livello di ingresso, corrispondente al 24° attualizzato nel 2005.

1.7. Il ricorso al Tribunale amministrativo contro dette delibere (n. 3058/2003) non risulta ad oggi deciso.

1.8. Nel frattempo, con d.d. 29 dicembre 1999 n. 3085, la N. veniva, a seguito di concorso, nominata dirigente nell’Amministrazione di provenienza (MEF).

1.9. Pertanto, dopo la nomina a funzionario dell’AGCom (marzo 2003, con decorrenza 1° gennaio 2000), con istanza del 22 maggio 2003 essa chiedeva all’AGCom stessa di essere inquadrata come dirigente.

1.10. Nel silenzio dell’AGCom, l’interessata notificava atto di diffida in data 12 luglio 2003. L’istanza veniva respinta in data 29 luglio 2003.

La N. reiterava la propria richiesta indicando ulteriori ragioni a sostegno, con nota del 23 settembre 2003.

Tale istanza veniva respinta con provvedimento 10992 dell’8 ottobre 2003.

1.11. Il rigetto dell’istanza si fonda sulla considerazione che per conseguire la qualifica di dirigente dell’AGCom occorreva sostenere e superare apposita prova d’esame, nella specie non sostenuta nonostante l’assenza di limiti al riguardo, e che il solo possesso della qualifica di dirigente nell’Amministrazione di provenienza non sarebbe sufficiente a far conseguire eguale qualifica in AGCom.

2. Con ricorso al medesimo Tribunale amministrativo per il Lazio – Roma, notificato in data 8 novembre 2003, la N. impugnava, pertanto, i provvedimenti del 29 luglio 2003 e dell’8 ottobre 2003 che respingono la domanda di inquadramento nella qualifica di dirigente. Essa ha impugnato anche gli atti presupposti e segnatamente il bando di concorso del 31 luglio 1998 e le successive delibere n. 4/1999 e n. 5/1999.

2.1. La N. ha lamentato che:

– quando ha presentato domanda di partecipazione alla selezione in base al bando del 31 luglio 1998 non sapeva di avere i requisiti di competenza e professionalità per aspirare alla qualifica dirigenziale, per cui faceva domanda per la qualifica di funzionario;

– con delibera n. 5/1999 l’AGCom avrebbe consentito di fare domanda per diverse qualifiche, senza consentire tuttavia, come avrebbe dovuto, una riapertura dei termini, così creando una disparità di trattamento tra coloro che avevano fatto domanda per più qualifiche e coloro che, come la stessa N., avevano fatto domanda per una sola qualifica;

– il punteggio da essa conseguito (377,5) supera quello minimo (362/500) necessario per i reclutamento dei dirigenti;

– la qualifica di dirigente presso l’Amministrazione di appartenenza era stata conseguita il 29 dicembre 1999, dunque prima della decorrenza della nomina in AGCom (1°gennaio 2000).

La N. chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e morale.

3. Il giudice adito, con la sentenza qui in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile in base alla considerazione che:

– il titolo di dirigente nell’Amministrazione di provenienza è stato conseguito dopo la scadenza dei termini fissati dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione;

– l’inquadramento è avvenuto con la qualifica di funzionario ed era conosciuto dall’interessata alla data del 28 marzo 2003, pertanto avrebbe dovuto essere contestato entro sessanta giorni da detta data, nella parte in cui non attribuisce la qualifica di funzionario;

– il ricorso, proposto solo a novembre 2003, e senza impugnare l’atto di inquadramento, è perciò inammissibile.

4. L’originaria ricorrente ha proposto appello, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, con cui lamenta che la sentenza erra in fatto, perché l’atto di inquadramento è stato impugnato sia con ricorso per ottemperanza davanti al Consiglio di Stato, sia con autonomo ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio, ancora pendente.

Ripropone, per l’effetto, tutte le censure di cui al ricorso di primo grado.

5. L’appello è infondato.

5.1. E’ vero che l’atto di inquadramento ha formato oggetto di impugnazione in giudizi diversi dal presente, ma esso è stato contestato solo con riferimento al punteggio e al conseguente livello, nell’ambito, però, della qualifica di funzionario.

Invece, il provvedimento di inquadramento non è stato mai contestato, nel termine di 60 giorni dalla conoscenza, nella parte in cui non attribuisce la qualifica di dirigente.

Sotto tale profilo, è corretta la statuizione del primo giudice di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della delibera di inquadramento, ove si consideri che alla data dell’atto di inquadramento l’interessata poteva già far valere il mancato inquadramento come dirigente.

6. In ogni caso, il ricorso di primo grado è anche infondato nel merito.

6.1. Dalla piana lettura del bando di selezione del 1998 si evince che i candidati potevano chiedere di partecipare alla selezione per la qualifica di dirigente anche se non avevano tale qualifica nell’Amministrazione di provenienza.

La ricorrente ha liberamente scelto di concorrere per la qualifica di funzionario e non per quella di dirigente. Si duole, tuttavia, che ad altri candidati sarebbe stato consentito di presentare domanda per entrambe le qualifiche, e impugna, pertanto, la delibera n. 5/1999.

6.2. Ora, – se può ammettersi la tardiva impugnazione della delibera n. 5/1999, che avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dei dipendenti dell’Ufficio del garante con le stesse modalità previste per il bando originario -, si deve rilevare che le censure contro di essa sono infondate.

In primo luogo va chiarito che la circostanza che la delibera non sia stata portata a conoscenza dei destinatari con le stesse forme del bando originario (è stata pubblicata sul bollettino dell’Autorità ma non comunicata individualmente), non è causa di illegittimità della delibera medesima, in quanto l’omissione lamentata attiene ai mezzi di comunicazione della delibera, non alla delibera in sé.

Pertanto l’omessa comunicazione individuale rileva solo in ordine alla decorrenza dei termini di impugnazione, e sotto tale profilo il Collegio ritiene ammissibile il ricorso proposto solo nel 2003.

6.3. Tale delibera stabilisce che coloro che hanno presentato domanda per due qualifiche di inquadramento, devono, entro una certa data, optare per una sola.

La delibera, pertanto, non opera una rimessione in termini, né consente di concorrere per due qualifiche, ma si limita a considerare valide le domande presentate per due qualifiche imponendo tuttavia ai candidati di dichiarare, entro una certa data, per quale concorrono.

La ricorrente sostiene che la delibera avrebbe dovuto riaprire i termini per consentire a coloro che avevano presentato domanda per una sola qualifica di presentare anche essi domanda per due qualifiche, pena la disparità di trattamento con i candidati le cui domande sono state considerate valide e ai quali è stata consentita l’opzione.

La censura sconfina nel merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione, la quale non era tenuta a riaprire i termini della procedura concorsuale per consentire a tutti i candidati di presentare domanda per più qualifiche. La scelta minimale dell’Amministrazione è stata di sanare domande affette dal vizio di aver presentato domanda per più qualifiche, imponendo un termine ultimo di opzione, non di consentire una generalizzata riapertura dei termini.

E al più, in ipotesi, si potrebbe discutere della legittimità della delibera nella parte in cui sana alcune domande irregolari, ossia si può contestare la delibera in relazione a ciò che essa dice, ma non si può esigere che si consenta una riapertura dei termini per tutti i concorrenti, per modificare le domande originariamente presentate in modo regolare, ossia contestare la delibera in relazione a ciò che non dice, vale a dire scelte discrezionali non operate.

6.2. La ricorrente sostiene anche che la delibera 5/1999 ha "illegittimamente consentito a chi, non seguendo le indicazioni del bando, aveva presentato una doppia opzione per la selezione fra cui quella per la dirigenza" (pag. 15 atto di appello).

La censura è inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, mentre, considerate le gravi conseguenze del suo accoglimento (l’annullamento in parte qua della delibera comporterebbe l’invalidità della nomina a dirigente di chi aveva proposto domanda per due qualifiche, e segnatamente l’invalidità della nomina del dott. Votano), avrebbe dovuto essere proposta con il ricorso di primo grado.

Neppure si comprende quale sia l’interesse dell’appellante a dedurla, perché il suo accoglimento comporterebbe l’annullamento della delibera nella parte in cui sana le domande di altri concorrenti, ma comunque non varrebbe a rimettere in termini la ricorrente per presentare domanda di partecipazione per la qualifica dirigenziale. Il risultato pratico sarebbe di liberare posti di dirigente, da rimettere a concorso, cui la ricorrente potrebbe partecipare, senza certezza di vittoria, e comunque conseguendo la nomina ex nunc, e non, come preteso, dal 1° gennaio 2000.

6.3. E’ inoltre irrilevante che in altro giudizio la delibera 5/1999 sia stata annullata insieme alla delibera n. 4/1999 (Cons. St., sez. VI, 25 luglio 2006, n. 4627), perché l’annullamento è avvenuto sotto un profilo che non è di interesse della ricorrente, e segnatamente per l’introduzione della prova per test in aggiunta al colloquio senza adeguata pubblicizzazione.

E se anche si dovesse ritenere la delibera 5/1999 annullata integralmente con effetto erga omnes, nessun vantaggio ai fini del presente giudizio deriverebbe alla ricorrente, perché il risultato pratico sarebbe che non possono considerarsi regolari le domande di partecipazione che indicavano più di una qualifica per cui si concorreva, ma non anche che la ricorrente sarebbe rimessa in termini per presentare domanda di partecipazione per la qualifica di dirigente.

7. Ritenuta legittima la delibera n. 5/1999, corretto è il successivo operato dell’Amministrazione e segnatamente il diniego di riconoscimento della qualifica di dirigente, in quanto:

– la domanda di partecipazione alla selezione era riferita alla sola qualifica di funzionario;

– conseguentemente l’appellante ha sostenuto le prove selettive per la qualifica di funzionario e non di dirigente;

– il possesso della qualifica di dirigente nell’Amministrazione di provenienza è doppiamente irrilevante perché:

a) conseguito dopo la scadenza del bando del 1998;

b) non necessario e non sufficiente nella procedura selettiva, nella quale si poteva chiedere di concorrere per la qualifica di dirigente anche se non si aveva la qualifica di dirigente nell’Amministrazione di provenienza, e nella quale si doveva comunque sostenere un’apposita prova selettiva, per ottenere la qualifica dirigenziale, non essendovi un’automatica equipollenza tra qualifica nell’Amministrazione di provenienza e qualifica nell’Amministrazione di destinazione.

8. Sono anche da disattendere le censure con cui l’appellante si duole che:

– vi sarebbero posti dirigenziali vacanti in AGCom per cui non vi sarebbe interesse dell’Amministrazione a non inquadrare la ricorrente come dirigente;

– la ricorrente ha lavorato come dirigente nell’Amministrazione di provenienza, ed ha preso servizio in Autorità con ritardo a causa dell’illegittimo operato dell’Autorità.

La prima censura impinge nel merito di scelte discrezionali dell’Amministrazione, la quale non è tenuta a attribuire la qualifica dirigenziale solo perché posseduta nell’amministrazione di provenienza, se la regola è quella del concorso interno all’Autorità per conseguire la qualifica medesima. Tanto più che un conto è bandire ex novo un concorso per attribuire la qualifica di dirigente, un conto è attribuirla alla ricorrente con la decorrenza che essa pretende, il che esporrebbe l’Amministrazione al pagamento di arretrati e risarcimento.

La seconda doglianza non contiene specifiche censure di legittimità ed è pertanto inammissibile.

9. Infine, le censure contenute a pag. 20 dell’atto di appello prima del par. 5.2. sono inammissibili perché proposte per la prima volta in appello.

10. Per quanto esposto l’appello va respinto.

La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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