Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 12-01-2011, n. 549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Avverso la sentenza in data 12-10-2009 con cui il GIP presso il Tribunale di S.Maria Capua Vetere ha prosciolto P.M. dal reato di cui allo art. 334 c.p. perchè il fatto (utilizzazione di autovettura sottoposta a sequestro amministrativo affidata alla sua custodia) non è previsto dalla legge come reato, ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dalla legge penale in relazione agli artt. 15 e 334 c.p., L. n. 689 del 1981, art. 9 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, con sentenza del 28-10-2010 nel proc. n. 10939/2010, accolto la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 334 c.p. alla fattispecie in esame in relazione alla circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Poichè dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione del veicolo sequestrato in via amministrativa, va richiamata la decisione anzidetta con conseguente rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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