Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2010) 12-01-2011, n. 577 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 25/3/2010 il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza di riesame proposta da C.D. avverso l’ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Foggia, con provvedimento del 10/3/2010, in relazione al reato di omicidio aggravato ai danni di M.I. ed alla violazione della normativa sulle armi, commessi il (OMISSIS).

Secondo quanto dichiarato nell’immediatezza dal C., che già in passato aveva subito alcuni furti ad opera di ignoti presso il suo fondo agricolo sito in contrada (OMISSIS), egli, mentre era di guardia al terreno ed agli animali con imbracciato il suo fucile, aveva sentito dei rumori e visto due individui scavalcare il recinto delle papere; aveva prima gridato ed esploso due colpi in aria e poi, caduto a terra ed allontanatisi gli intrusi a bordo di un’auto, aveva esploso altri colpi in direzione delle ruote del veicolo, infine, messosi all’inseguimento dell’auto in fuga e giunto sulla strada principale, era nuovamente caduto a terra ed aveva esploso altri due o tre colpi verso le gomme. I Carabinieri, chiamati dallo stesso C., rinvenivano, ferma sul ciglio destro della strada provinciale, una autovettura con all’interno il corpo senza vita di un uomo poi identificato in M.I.: l’auto aveva la portiera anteriore destra spalancata, il parabrezza lesionato da colpi di arma da fuoco, la ruota posteriore sinistra bucata; sul terreno dietro alla vettura ed a circa trenta metri di distanza venivano rinvenuti due bossoli, altri due bossoli erano rinvenuti sul tratturo che dalla strada provinciale portava alla proprietà del C..

Nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame il C., sottoposto a misura cautelare inframuraria, rinunciava alle doglianze relative al quadro indiziario e circoscriveva il petitum alla sola questione della sussistenza di esigenze cautelari.

Il Tribunale ha, al proposito, ritenuto che sussistesse a carico dell’indagato il pericolo di reiterazione criminosa, ciò argomentando dalla gravità dei fatti, posti in essere con l’uso di arma da fuoco, senza freno inibitorio alcuno e pur quando la persona introdottasi nella sua proprietà se ne era allontanata, nonchè dalla indole violenta e dalla assenza di sintomi di resipiscenza.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato con articolati motivi denuncianti carenza di motivazione nonchè manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto plurimi profili.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata resista alle censure proposte dal ricorso. Il ricorrente ha in primo luogo lamentato che il Tribunale avesse reso una motivazione apparente in relazione alle argomentazioni difensive ed alla documentazione prodotta e che la decisione fosse basata su mere congetture non rispondenti alle effettive emergenze processuali. La censura appare da un canto frutto di fraintendimento del quadro normativo e dall’altro una somma di proposte di diversamente valutare i fatti. Sotto il primo profilo non appare percepito in ricorso l’esatto ambito dello scrutinio delle esigenze cautelari assegnato al giudice del merito ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3: la novellazione di siffatta norma, infatti, sulla base di una scelta che questa Corte ha più volte ritenuto immune da sospetti di incostituzionalità (cfr. Cass. sentenze n. 8084 e n. 15378 del 2010), là dove ha imposto per il delitto di omicidio la presunzione di adeguatezza assoluta della sola misura custodiale in carcere, ha lasciato al giudice del merito l’onere di scrutinare la sussistenza di eventuali elementi specifici, che l’interessato ritenga di addurre (cfr. Cass. sent. n.25633/2010), tali da far superare la detta presunzione assoluta mettendo in dubbio la stessa sussistenza dell’an della esigenza cautelare (Cass. n. 49609 del 2009). Di qui, e come non appare inteso in ricorso, la necessità di escludere la misura solo se si possa escludere radicalmente la sussistenza di alcuna esigenza social preventiva e quindi, per quel che occupa, la possibilità stessa della reiterazione. E di tale principio il Tribunale del Riesame di Bari ha fatto corretta applicazione esponendo le ragioni, tratte tanto dalle modalità della vicenda quanto dalla personalità dell’indagato, che militavano a favore della possibilità della reiterazione. Sotto il secondo profilo le censure di elusione delle ragioni difensive e di adozione di una motivazione solo apparente appaiono nulla più che argomenti difensivi generici quanto valutativi, a fronte della analisi dei fatti condotta nell’ordinanza – con stringata ma chiara argomentazione – alle pagine 4 e 5.

Il ricorrente ha, in secondo luogo, sostenuto che le stesse circostanze poste in rilievo nell’ordinanza circa le azioni concomitanti e successive poste in essere dall’indagato non lasciavano trasparire alcuna chiara, fredda ed inequivoca volontà omicida ma al più un atteggiamento psicologico riconducibile al dolo eventuale: la censura è priva di alcuna conducenza. Che il Tribunale, in un quadro di argomentazioni corrette e conformi al sindacato imposto dalla legge, abbia ritenuto di formulare l’inciso afferente la possibilità che l’azione fosse connotata – in ipotesi – anche dal dolo eventuale, è un dato che non inficia la tenuta logica della formulata valutazione di estrema decisione e fermezza della condotta reattiva e "vendicativa" del C., posto che la sede della valutazione della sussistenza (nel quadro sopra indicato) delle esigenze cautelari non rendeva rilevante la qualificazione dell’elemento soggettivo, sì che le contestate incongruità di qualificazione non possono oggi inficiarne la tenuta logica.

In terzo luogo il ricorrente ha lamentato che era ravvisabile una palese contraddizione tra le premesse fattuali ed argomentative e le conclusioni del provvedimento e che erano manifestamente illogiche e non rispondenti ad alcuna massima di esperienza o regola di senso comune le valutazioni espresse in punto di personalità dell’indagato. Le doglianze appaiono inammissibili posto che il Tribunale ha formulato ampie, attente e mai illogiche considerazioni sulla prognosi negativa ritraibile dal contegno del C. nella vicenda e sulla esistenza di sintomi rivelatori di una "qualità" estremamente negativa della sua personalità.

E le censure non inficiano la tenuta logica di dette considerazioni ma solo esprimono un fermo quanto irrilevante dissenso di fatto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente C.D. al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *