T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 50 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, proprietari di un terreno edificabile, con la variante de qua si sono visti destinare l’area a strada, in sostituzione di un altro tracciato che avrebbe interessato la proprietà di un consigliere comunale.

Illustrano i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione dell’art. 78 del D Lgs 267 del 2000, violazione dell’art. 7 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, violazione dell’art. 97 della Costituzione. Alla seduta del Consiglio hanno partecipato 5 consiglieri proprietari di terreni interessati dalla variante, i quali, pur non votando, hanno consentito il raggiungimento del numero legale.

Ad avviso di parte ricorrente, l’obbligo di astensione implica anche l’obbligo di allontanarsi dall’aula, in applicazione della normativa statale e dello stesso regolamento comunale.

2. Illogicità e ingiustizia manifeste, carenza d’istruttoria e motivazione, contrarietà ai principi del buon andamento, sviamento, ingiustizia grave e manifesta. La variante, incidendo su di una zona limitata e comportando un esborso notevole di denaro pubblico, doveva essere congruamente motivata.

Resiste in giudizio il Comune il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso rivolto avverso una variante solo adottata e non immediatamente lesiva dei ricorrenti. Altra inammissibilità deriva dall’accoglimento parziale delle osservazioni proposte dai ricorrenti. Contesta tutte le censure di cui al ricorso concludendo in conformità.

Infine nel corso della pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il presente ricorso, rivolto avverso la delibera del Consiglio comunale di Casalbordino n. 49 del 15 settembre 2006 di adozione della variante al PRG comunale, discende dalla trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Capo dello Stato richiesta dal Comune medesimo.

I ricorrenti, conseguentemente, hanno provveduto a riassumere il ricorso con atto notificato in data 16 marzo 2007.

Secondo i ricorrenti, proprietari di un terreno sito nel Comune di Casalbordino avente vocazione edificatoria secondo il previgente piano regolatore, a seguito dell’adozione della variante impugnata, su tutta l’area di loro proprietà sarebbe stato individuato un tracciato stradale, originariamente previsto su terreni di proprietà del consigliere comunale Antonio Tommaso Tiberio; all’adozione della variante avrebbero poi partecipato alcuni consiglieri tenuti invece ad astenersi, contribuendo con la loro presenza al raggiungimento del quorum previsto.

Va preliminarmente precisato, in punto di fatto, che il tracciato stradale, è posto sul confine dell’area di proprietà dei ricorrenti e ricade in parte su altri terreni. Inoltre nella seduta consiliare che ha condotto all’adozione della deliberazione n. 49 erano inizialmente presenti il Sindaco e n. 16 consiglieri; ma successivamente, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 78 T.U.E.L., prima della discussione sull’argomento posto all’attenzione del Consiglio, 6 consiglieri avevano dichiarato di doversi astenere e 2 di questi avevano lasciato l’aula. Tuttavia, non avendo trovato accoglimento la richiesta di far allontanare dall’aula gli astenuti, formulata da alcuni consiglieri votanti, ben 6 tra questi avevano abbandonato l’aula; che, dunque, presenti n. 9 consiglieri, la proposta di deliberazione era stata approvata con n. 5 voti favorevoli.

Infine, l’osservazione alla variante presentata dai ricorrenti S.B. e M.A., risulta accolta in parte in data 10 aprile 2007, con deliberazione n. 27, recependo integralmente il parere tecnico favorevole, ai sensi del quale "…Premesso che la strada di cui si chiede l’eliminazione è computabile in termini di volumetria ai sensi dell’art. 58 delle NTA in variante, i limiti edificatori esposti dall’osservante, derivanti dalla distanza dal confine stradale, possono essere superati in buona parte, a) integrando l’art. 16 delle NTA in variante (e conseguentemente tutti gli articoli di cui alle zone B di completamento) con un ulteriore comma integrativo che tenga conto del caso specifico e dei casi a questo simili, per come segue:

"In questo ambito, come in tutte le zone di completamento entro il centro abitato, in caso di spazi pubblici di nuova previsione ricadenti su terreni già edificabili prima dell’imposizione del vincolo, è consentita la deroga dalla distanza dal confine della strada comunale (D2), che comunque non potrà essere inferiore a mt. 3"; b) riducendo la sezione stradale in progetto di mt. 1; inoltre è possibile uno spostamento del tratto di strada in parola in corrispondenza del tratto prospiciente la particella catastale frontista, n. 143, tale da aderire in questo tratto completamente ad essa, nonché l’eliminazione della rotatoria prevista in progetto, la cui utilità potrà essere eventualmente riconsiderata in sede di progettazione esecutiva.".

Si osserva poi che il procedimento concernente l’approvazione della variante non si è ancora concluso.

Va innanzi tutto esaminata l’eccezione comunale secondo cui l’impugnazione della deliberazione comunale di adozione del piano regolatore generale o, come nel caso in esame, di una sua variante, è da reputarsi inammissibile in assenza di un qualsiasi atto, quale una misura di salvaguardia, direttamente lesivo dell’interesse del ricorrente.

L’eccezione non può trovare accoglimento, in quanto la variante, anche dopo l’accoglimento parziale delle osservazioni, comporta una limitazione, sia pure minore di quella inizialmente prevista, dello jus aedificandi degli interessati, limitazione con effetti immediati.

Come noto il piano regolatore generale, una volta adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione risulta immediatamente lesivo e direttamente impugnabile; in particolare, la delibera di adozione può formare oggetto di immediata impugnazione quando da essa consegue l’eliminazione o la limitazione dello "ius aedificandi" in forza delle previsioni vincolistiche in essa racchiuse. Ovviamente, poiché l’annullamento della delibera di adozione dello strumento urbanistico, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento (ex pluribus, T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 06 febbraio 2010, n. 302).

In sostanza i ricorrenti sono insorti contro una deliberazione di adozione di portata immediatamente lesiva a causa della limitazione del loro diritto ad edificare nonostante l’accoglimento, solo parziale, delle osservazioni avanzate dai medesimi ricorrenti.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 78 del D. L.vo n. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sostenendo che il quorum assembleare necessario per la validità della deliberazione consiliare n. 49 del 15 settembre 2006 sarebbe stato raggiunto solo grazie alla permanenza in aula di alcuni consiglieri proprietari di terreni interessati dalla variante, astenutisi ma non anche allontanatisi dall’aula.

Il motivo risulta fondato; invero anche se l’art. 78, comma 2, T.U.E.L. non contempla affatto, accanto all’obbligo di astensione, anche quello di allontanamento dall’aula degli astenuti, tuttavia l’art. 7 del Regolamento Comunale, espressamente prevede l’obbligo di allontanamento dall’aula.

Esso non può considerarsi abrogato in quanto incompatibile con la previsione del successivamente intervenuto T.U.E.L. n. 267/2000, e ai sensi dell’art. 275 di quest’ultimo, in quanto nulla vieta ad un Regolamento comunale di introdurre o mantenere una disposizione più restrittiva rispetto all’obbligo di sola astensione. In altri termini, non sussiste alcuna incompatibilità tra la disposizione regolamentare e il testo unico, per cui la prima era vigente al momento dell’adozione della variante.

Attraverso la seconda doglianza i ricorrenti hanno denunciato un vizio di eccesso di potere per sviamento, in quanto lo strumento deliberativo sarebbe stato utilizzato non per scopi di pubblico interesse, ma per la realizzazione di interessi privati dei consiglieri interessati ed, in particolare, del consigliere Antonio Tommaso Tiberìo, sulla cui proprietà sarebbe stata originariamente prevista la strada poi traslata sulla proprietà dei ricorrenti.

La doglianza risulta infondata in via di fatto, in quanto l’unico terreno nella zona della strada in questione di proprietà del consigliere Antonio Tommaso Tiberio è quello identificato al Fg. 27, particelle 569751753, libero da vincoli e prescrizioni non solo all’esito dell’adozione della variante di cui si discute, bensì già secondo quanto previsto dal piano regolatore vigente.

Per la fondatezza della prima censura il ricorso va accolto, con annullamento dell’impugnata variante nella sola parte che riguarda il terreno dei ricorrenti, anche se le spese di giudizio si possono compensare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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