Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2010) 12-01-2011, n. 573

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 16/7/2009 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto l’istanza di riabilitazione presentata da R. R. in relazione alla condanna per lesioni personali irrogatagli dal Tribunale di Lucca il 5/11/1980 ritenendo che, nonostante i meriti acquisiti nel campo lavorativo e del volontariato, la commissione di fatti sia pure depenalizzati e la sussistenza di una denuncia facessero ritenere carente allo stato il requisito della buona condotta.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del R. con atto del 30/9/2009 deducendo erronea applicazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente ha sottolineato: che il R. non era incorso da più di venticinque anni in alcuna reprimenda penale; che le rilevate emissioni di assegni a vuoto risalivano ad epoca pressochè coeva a quella del reato per il quale si era chiesta la riabilitazione; che, quanto alle denunzie di epoca più recente, il Tribunale aveva omesso di considerare che esse non erano di per sè ostative alla chiesta riabilitazione nonchè di valutarle unitamente a tutti gli altri elementi per pervenire ad un corretto giudizio globale circa la sussistenza o meno del requisito della buona condotta.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che siano meritevoli di accoglimento le puntuali doglianze che il ricorso muove alla correttezza giuridica ed alla completezza motivazionale della impugnata ordinanza, la quale non ha mostrato consapevolezza del principio affermato e ribadito da questa Corte per il quale non sono di per sè d’ostacolo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce l’istanza medesima (cfr. Cass. sent. n.223 74/2009), dette condanne e denunzie potendo essere valutate, per trarre da esse, in considerazione della natura e gravità dei reati richiamati, elementi indicativi in ordine al globale giudizio di mantenimento della buona condotta (cfr. Cass. sent. n.46270/2007).

Orbene, ignaro di tale indirizzo, il Tribunale ha fatto leva in via automatica sulla combinazione della remota condanna per assegni a vuoto (del (OMISSIS)) con recenti denunzie per reati urbanistici ed ambientali (del (OMISSIS)), senza analizzare con adeguata motivazione nè la portata delle recenti denunzie nè la loro idoneità a incidere sulla pur formulata valutazione positiva dei 18 anni di positiva attività di lavoro e di "volontariato" e quindi saldando episodi occorsi in un vasto arco temporale in una valutazione immotivata di subvalenza della condotta positiva comunque medio tempore tenuta.

Si annulla pertanto l’ordinanza e si rinvia allo stesso Ufficio perchè attenda ad un nuovo esame della istanza facendo applicazione dei richiamati principi di diritto e dando della propria valutazione una motivazione congrua e completa.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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