T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 32 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

IL provvedimento impugnato (diniego in punto di installazione di SRG) è stato seguito da altro atto n. 510/10.1.2007, con cui il Comune ha inteso superare il precedente, dando inizio ad altro procedimento "di rivisitazione e riconsiderazione", con sospensione medio tempore di tutti gli effetti degli atti intervenuti (DIA del 17.5.2006; diniego interposto in data 31.10.2006; ordine di sospensione dei lavori del9.11.2006), in attesa della dell’esito di tale nuovo procedimento.

L’atto impugnato, indirettamente annullato, risulterebbe comunque inefficace ed il ricorso n.3/2007 è improcedibile per carenza d’interesse attuale.

Con successivo gravame n. 127/2007, la T. ha impugnato il nuovo annullamento (9.2.2007, prot.3485) della DIA, con gli atti presupposti specificati in epigrafe, chiedendo la declaratoria del diritto ad attivare ed esercitare la SRB, nonché il risarcimento dei danni.

Si deduce che la normativa regionale (LRA n. 11/3.3.2005, art.11) applicata sarebbe successiva alla DIA e che comunque essa sarebbe applicabile alle sole autorizzazioni; la stessa è censurata per illegittimità costituzionale, affidandosi ai Comuni, senza alcuna prefissione di un termine, la scelta del sito idoneo.

Nella fattispecie, le delibere di G.M. del Comune (n.20/2003, n.79/2003, n. 96/2003) interessanti le SRB (divieti d’installazione nel centro storico), non sarebbero state approvate dalla Regione e perciò del tutto illegittime.

La normativa nazionale (L. n.36/22.2.2001: esposizione ai campi elettrici e magnetici) conserverebbe il suo valore primario e, una volta rispettati i limiti ivi stabiliti, non è possibile alcuna interferenza normativa delle Regioni e dei Comuni (C. cost.le n.307/7.10.2003 e n.331/7.11.2003), neppure per via indiretta (utilizzo degli strumenti urbanistici), con divieti generalizzati di intere zone e/o previsioni di distanze superiori.

L’art.86, comma 3°, del cod. comunicazioni (D.Lgs. n. 259/1.8.2003) considera le SRD opere di urbanizzazione primaria, fruibili dal pubblico (art.1, lett.a) e per tale motivo devono essere capillari e non confinate in un unico sito.

La difesa del Comune, ricostruita la vicenda, fa presente che l’antenna, realizzata sulla terrazza dello "Hotel Belvedere", è stata spontaneamente demolita dalla T., dopo un’intesa intercorsa con l’Amministrazione comunale, e ritiene anche il ricorso n. 127/2007 improcedibile.

Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.

Motivi della decisione

I ricorsi in epigrafe vanno riuniti per connessione.

IL gravame n.3/2007 è improcedibile per quanto illustrato in fatto, essendo il provvedimento impugnato venuto meno e superato da altro successivo, avente ad oggetto sempre la stessa SRB.

Va esaminato il ricorso n.127/2007.

L’art. 35, comma 1°, lett. c- del c.p.a (D. Lgs. n.104/2010), prevede che un ricorso va dichiarato improcedibile, se "sopravvengono ragioni ostative ad una pronuncia sul merito", che implicano chiaramente una sopravvenuta carenza d’interesse sostanziale, desumibile da atti univoci di parte istante, quale potrebbe essere, nella fattispecie, la decisione, da parte della T., di rimuovere sua sponte la SRB in questione.

Tale comportamento è significativo di un chiaro disinteresse per la stessa (istanza di parte del 22.5.2009 prot. n. 11789/09 e comunicazione di ultimazione dei lavori del 29.7.2009 prot. n.1917); ciò rende inutiliter ogni problematica in punto di legittimità o meno dell’impugnato annullamento in autotutela.

Quel che emerge, è l’assoluta superfluità di una decisione di merito, che avrebbe un valore pleonastico, avendo parte ricorrente spontaneamente eliminato ciò che aveva realizzato e che, col gravame proposto, intendeva difendere e conservare; tale comportamento, invero, potrebbe anche essere visto come una "rinuncia informale" (art.84 cpa, n.4).

In ricorso vi è anche una richiesta generica di risarcimento dei danni, mai dimostrata e quantificata, che presuppone, però, sempre un interesse, non teorico, al mantenimento dell’antenna, quale struttura essenziale ed indispensabile per la propria attività, il che é contraddetto dall’attuata dismissione, che, volendo, è idonea a concretizzare un’acquiescenza successiva alla decisione negativa dell’Amministrazione.

Conclusivamente anche il ricorso n. 127/2007 deve essere dichiarato improcedibile e l’istanza risarcitoria respinta.

Considerati i successivi sviluppi della vicenda, vi sono i presupposti per l’equa compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, li dichiara IMPROCEDIBILI e respinge la domanda di risarcimento;

spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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