T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 25 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 29.10.2009 e depositato il 2.11.2009, la ricorrente società premetteva di aver partecipato alla gara, indetta dal Comune di S. Basile con bando del 4.8.209 prot. n. 2046, per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale e realizzazione della cappella gentilizia, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5°, del D. L.gvo n. 163/2006 e successive modificazioni, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso percentuale rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2°, lettera a) del D. L.gvo n. 163/2006, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con esclusione da esercitare qualora il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a cinque ex art. 122 D. L.gvo n. 163 del 2006.

Esponeva che, alla prima seduta del 3.9.2009, su n. 19 offerte presentate, dapprima ne venivano escluse n. 9 perché non contenevano l’indicazione, nella domanda, della dizione "richiesta di partecipazione", come tassativamente previsto nel "punto uno del Disciplinare di Gara", mentre, poi, ne venivano ammesse n. 10, nonostante il rappresentante dell’impresa ricorrente avesse fatto rilevare in verbale che tutte le suddette offerte, ad eccezione di quella presentata dalla "E. srl’, riportavano la sola percentuale di ribasso, senza l’indicazione del prezzo complessivo, in cifre ed in lettere, come espressamente richiesto dalla lex specialis di gara.

Con il presente ricorso lamentava che illegittimamente la gara sarebbe stata aggiudicata in via definitiva alla controinteressata impresa "C. sas", con l’impugnata Determina n. 137 del 1.10.2009.

A sostegno del proprio gravame, deduceva:

1) violazione delle prescrizioni della lex specialis dell’appalto in parola e, in particolare, delle previsioni di cui ai punti "A" e "B" del Disciplinare di Gara;

Illegittimamente la Commissione di Gara non avrebbe escluso dalla gara n. 10 ditte, fra cui l’aggiudicataria, che avrebbero omesso di indicare il prezzo complessivo e la percentuale di ribasso, sia in cifre che in lettere, come espressamente richiesto al punto "B" del Disciplinare di Gara.

2) eccesso di potere per disparità di trattamento ed erronea valutazione dei fatti – Erroneità nei presupposti- illogicità- irragionevolezza- ingiustizia manifesta- difetto di motivazione.

La Commissione di Gara, ammettendo n.10 ditte che non avrebbero ottemperato alla precitata previsione della lex specialis di gara avrebbe altresì agito con disparità di trattamento rispetto a n. 9 ditte, già escluse in sede di disamina della documentazione, per aver omesso di indicare nella domanda la dizione "richiesta di partecipazione", come tassativamente previsto nel "punto uno del Disciplinare di gara".

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Non si costituivano le altre parti intimate per resistere al presente ricorso.

Con memoria depositata in data 27.11.2010, parte ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010, il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

1.Vengono impugnati la Determina n. 137 del 1.10.2009 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Basile, con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori per l’ampliamento del cimitero comunale e per la realizzazione della cappella gentilizia, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5°, del D. L.gvo n. 163/2006, per l’importo totale di Euro. 277.696,00, alla controinteressata impresa C. ed i relativi verbali.

Possono essere esaminati congiuntamente entrambi i profili di gravame, giacchè presuppongono la previa soluzione di identiche questioni.

2. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce che la Commissione di Gara illegittimamente non avrebbe escluso dalla gara n. 10 ditte partecipanti, fra cui l’aggiudicataria, che avrebbero omesso di indicare il prezzo complessivo e la percentuale di ribasso, sia in cifre che in lettere, come espressamente richiesto al punto "B" del Disciplinare di Gara.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce che la Commissione di Gara, ammettendo n.10 ditte, che non avrebbero ottemperato alla precitata previsione della lex specialis di gara, avrebbe altresì agito con disparità di trattamento, rispetto a n. 9 ditte, già escluse in sede di disamina della documentazione, per aver omesso di indicare nella domanda la dizione "richiesta di partecipazione", come tassativamente previsto nel "punto uno del Disciplinare di gara".

Nella specie, risulta che il Disciplinare di Gara, al punto "B)" prevede:

"non sono, altresì, ammesse le offerte che:

non riportino in calce al modulo, il prezzo complessivo e la percentuale di ribasso indicati sia in cifre che in lettere (entrambi)" (pag. 5).

Risulta altresì che la Commissione di Gara, con il verbale del 3.9.2009, a seguito di espressa segnalazione del rappresentante dell’impresa ricorrente, ha ritenuto "non determinante l’omissione dell’importo complessivo ai fini dell’aggiudicazione".

Invero, il requisito prescritto per la sottoscrizione dell’offerta, nella fattispecie, non risulta essere stato osservato.

Secondo jus receptum, il bando ed il Disciplinare di Gara assolvono la funzione precipua di dettare il regolamento della gara che, in quanto lex specialis della procedura di selezione, impongono all’Amministrazione la stretta osservanza delle relative prescrizioni, poste, da un lato, a presidio dell’interesse specifico della stazione appaltante, inerente l’esatta e inequivocabile individuazione del soggetto che si obbliga nei confronti dell’ente locale e quindi a tutela della serietà e affidabilità dello stesso e, dall’altro, a tutela dell’interesse degli altri soggetti partecipanti alla gara alla correttezza dell’intero procedimento di aggiudicazione e al rispetto della "par condicio", che risulta inevitabilmente lesa allorquando l’Amministrazione ritiene di dover applicare una prescrizione soltanto ad alcuni concorrenti e non ad altri.

Il dovere di osservanza delle clausole previste a pena di esclusione assume un livello di cogenza tale da contenere, quale logico corollario, persino l’indifferenza e l’insensibilità delle scolpite regole di gara alle modifiche, sopravvenute, del regime normativo vigente al momento della sua emanazione e trasfuso nella lex specialis (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2010, n. 3964, che ha ritenuto che la P.A., nella conduzione della procedura selettiva, sia tenuta ad applicare le regole cristallizzate nella lex specialis di gara, anche nel caso di sopravvenuta abrogazione o modifica della disciplina vigente al momento della sua adozione, senza potervi derogare, neanche se divenute, "medio tempore", difformi dallo "ius superveniens").

Ciò posto, nella specie, risultano logicamente configurabili i vizi lamentati, particolarmente sotto il profilo dell’eccesso di potere, poiché la P.A. non ha provveduto all’esclusione di n. 10 ditte partecipanti, in applicazione delle precisa prescrizione del Disciplinare di Gara, che non lasciava residuare alcun margine di apprezzamento discrezionale.

Pertanto, le censure si appalesano condivisibili.

Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso risulta meritevole di accoglimento e, per l’effetto, vanno annullati gli impugnati provvedimenti.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.

Condanna il Comune di San Basile alle spese del presente giudizio,che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro mille (Euro. 1.000).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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