T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 23 Contratto di appalto; Professioni intellettuali;

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Comune di Cotronei ed all’arch. A.M., quale capogruppo del r.t.p. costituito con l’arch. G.C., dott. agr. V.S., dott. geol. F.V.F. e l’arch. F.S., depositato nella Segreteria del Tribunale il 4 febbraio 2010, l’ing. S.M., in qualità di capogruppo del r.t.p. costituito con ing. P.M., ing. N.G., ing. D.M., arch. G.R., arch. V.S., ha impugnato la determinazione del 27 novembre 2009 n. 16 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Cotronei, di approvazione degli atti di gara per l’affidamento dell’incarico di elaborazione e redazione del P.S.C. e del R.E.U. e proclamazione dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’arch. A.M.. Ha impugnato, altresì, i verbali n. 1 del 2 settembre 2009 n. 2 del 9 settembre 2009 e n. 3 del 16 settembre 2009 della Commissione di gara, di aggiudicazione provvisoria in favore dell’odierno controinteressato, la determinazione del 4 giugno 2008 n. 3 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Cotronei di nomina della Commissione di gara, nonché il bando di gara e la deliberazione G.C. del 21 aprile 2008 n. 46, recante atto di indirizzo per il conferimento dell’incarico per la redazione del P.S.C. e del R.E.U..

Il ricorrente ha chiesto, inoltre, che si disposta la caducazione automatica della convenzione di incarico stipulata in data 23 dicembre 2009.

A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto:

1) Violazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006.

L’amministrazione aggiudicatrice avrebbe omesso di prevedere nel bando di gara i subcriteri, i subpesi o i subpunteggi da attribuire a ciascun elemento di valutazione.

2) Violazione del 46° considerando direttiva 2004/18 CE, dell’art. 53 direttiva 2004/18 CE, degli artt. 81 e 83 d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per mancata applicazione circolare dipartimento politiche comunitarie dell’ 1 marzo 2007.

La scelta del contraente sarebbe avvenuta esclusivamente sulla base del curriculum professionale, in quanto a tutte le offerte tecniche è stato attribuito il medesimo punteggio (40 punti), considerata anche la modesta rilevanza ponderale attribuite all’offerta economica ed all’offerta sul tempo (entrambi 10 punti).

Vi sarebbe stata una secondaria e marginale considerazione del merito tecnico dell’offerta rispetto al possesso di qualità soggettive dell’offerente.

Sarebbe stata conferita prevalenza determinante ad un elemento, quello della professionalità, che non è un criterio di valutazione delle offerte ma un criterio (soggettivo) di selezione/qualificazione degli offerenti.

Sarebbe stato violato, quindi, il 46° considerando della direttiva 2004/18 CE che pone il divieto di commistione tra requisiti soggettivi posseduti dall’offerente e criteri oggettivi di selezionevalutazione dell’offerta e sarebbe stato disatteso quanto stabilito nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2007.

3) Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 degli art. 64 e 91 D.P.R. 554/1999 e dell’art. 89, r.d. 827/1924.

La Commissione di gara in seduta riservatasegreta avrebbe proceduto all’apertura di tutte le buste, compresa anche quella contenente l’offerta economica ed alla conseguente attribuzione dei punteggi, mentre nella seduta pubblica del 16 settembre 2009 avrebbe dato soltanto lettura dei punteggi attribuiti a ciascun partecipante e quindi della già predisposta graduatoria finale.

Sarebbe stato, quindi, violato il principio di pubblicità delle sedute di gara.

4) Violazione dell’art. 84 d.lgs. 163/2006.

Il seggio di gara sarebbe stato composto da soggetti non in possesso delle necessarie conoscenze tecniche, specialistiche e professionali richieste dall’oggetto dell’incarico da affidare, in quanto costituito, oltre che dal Presidente, in possesso del titolo di architetto, da due dipendenti comunali, con titolo di geometra, che non implicherebbe il possesso di specifiche conoscenze o competenze in materia urbanistica e di pianificazione generale.

La Commissione di gara sarebbe la medesima nominata con determinazione dirigenziale n. 3/2008, peraltro travolta dalla pronuncia di annullamento del T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, n. 297/2009.

Il provvedimento di nomina della Commissione di gara con riferimento alla nuova procedura aperta sarebbe radicalmente nullo alla stregua di quanto previsto dall’art. 21 septies della l. 241/1990.

La nomina della Commissione di gara sarebbe stata effettuata oltre un anno prima della scadenza del termine di apertura delle buste, anzi ancor prima dell’avvio stesso della procedura di gara, trattandosi non della riconvocazione della commissione nella stessa procedura di gara, ma di un gara nuova.

5) Violazione dell’art. 90 d.lgs. 163/2006.

Si sarebbe consentita la partecipazione alla gara del professionista a cui era stato affidato l’incarico per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici generali tramite la procedura negoziata poi annullata dal T.A.R. Calabria, Catanzaro. Ciò implicherebbe violazione del principio che preclude la partecipazione a soggetti che hanno svolto attività prodromiche o preparatorie rispetto all’oggetto dell’appalto.

Il professionista avrebbe preparato il Documento Preliminare che l’amministrazione comunale poi ha posto come materiale di supporto nella nuova procedura di gara aperta.

6) Violazione dell’art. 48 d.lgs. 163/2006.

L’aggiudicatario non avrebbe presentato la prescritta documentazione entro il termine sancito con espressa comminatoria di sanzioni dall’art. 48, comma 2, d.lgs. 163/2006. In particolare il secondo classificato avrebbe inviato la documentazione in data 16 ottobre 2009, oltre il termine assegnato di dieci giorni, l’aggiudicatario provvisorio avrebbe trasmesso soltanto una parte della richiesta documentazione, in data 20 ottobre 2009, mancando l’atto notarile di costituzione del r.t.p., inviato solo il successivo 4 novembre.

7) Violazione degli artt. 11 e 79 d.lgs. 163/2006 e della direttiva 2007/66 CE.

L’amministrazione comunale avrebbe omesso la comunicazione informativa di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), d.lgs. 163/2006 e, ciò nonostante, avrebbe proceduto alla stipulazione del contratto, con l’aggiudicatario, in violazione del termine dilatorio stabilito dall’art. 11, comma 10, d.lgs. 163/2006, pur in assenza di specifiche, circostanziate e motivate ragioni d’urgenza.

8) eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.

L’attribuzione del solo punteggio numerico agli elementi di valutazione delle offerte presentate dai partecipanti alla gara importerebbe difetto di motivazione.

Il vizio di eccesso di potere deriverebbe dalle gravi patologie degli atti di gara, quali all’anticipata nomina della Commissione di gara, la composizione di essa, per sé inidonea ad effettuare determinate valutazioni tecnicodiscrezionali e formata con i medesimi membri che avevano operato nella precedente procedura negoziata, la violazione del superprincipio di pubblicità.

Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l’annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito il Comune di Cotronei, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

L’arch. A.M. non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 38 del 18 febbraio 2010 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i professionisti componenti il raggruppamento temporaneo aggiudicatario.

Il ricorrente ha provveduto all’incombente nei termini assegnati, ma nessuno dei soggetti intimati si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 277 del 19 marzo 2010 è stata accolta l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il Comune di Cotronei ha bandito una gara con procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione del P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) e del R.E.U. (Regolamento Edilizio Urbano), previsti dalla l.r. n. 19/2002, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa.

L’indizione della procedura aperta ha fatto seguito all’annullamento, disposto con sentenza n. 297 del 25 marzo 2009 di questa Sezione, degli atti della procedura negoziata indetta dal Comune di Cotronei per l’affidamento di tale incarico, a causa della violazione dell’art. 69, secondo comma, della l.r. n. 19/2002, che, per l’affidamento degli incarichi di pianificazione, impone l’adozione di procedure concorsuali o di evidenza pubblica.

La Commissione di gara, costituita con determinazione del 4 giugno 2008 n. 3 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Cotronei, risulta composta dai soggetti già facenti parte della Commissione della procedura negoziata ed è costituita dal Responsabile del Settore Urbanistica, in funzione di Presidente, in possesso del titolo di laurea di architetto, e da due componenti, dipendenti comunali, in possesso del diploma di geometra.

Gli elementi di valutazione delle offerte fissati nella lex specialis sono i seguenti: 1) professionalità, desunta dal curriculum; 2) offerta economica; 3) offerta sul tempo di espletamento dell’incarico; 4) offerta tecnica.

Per la professionalità è stato prevista l’attribuzione di un massimo di 40 punti. Un massimo di 10 punti è stato previsto per l’offerta economica. Il punteggio massimo per l’offerta sul tempo è stato fissato in 10 punti. L’attribuzione di un massimo 40 punti è stata, infine, prevista per l’offerta tecnica.

Nella seduta riservata del 9 settembre 2009, la Commissione di gara ha attribuito a ciascun elemento di valutazione un determinato punteggio.

Il maggior punteggio complessivo, pari a 94 punti, è stato attribuito all’arch. M., odierno controinteressato (punti 40 per il curriculum professionale, punti 4 per l’offerta economica, punti 10 per l’offerta sul tempo, punti 40 per l’offerta tecnica).

Il secondo punteggio complessivo, pari a 91, è stato attribuito a due concorrenti, l’arch. R. ed il raggruppamento temporaneo avente come capogruppo l’ing. S..

L’offerta del r.t.p. avente come capogruppo l’ing. M., odierno ricorrente, ha conseguito un punteggio complessivo di 80, così ripartito: punti 30 per il curriculum professionale, punti 6 per l’offerta economica, punti 4 per l’offerta sul tempo, punti 40 per l’offerta tecnica.

Con verbale n. 3 del 16 settembre 2009 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria in favore dell’arch. A.M..

Con determinazione del 27 novembre 2009 n. 16 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Cotronei sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dell’incarico di elaborazione e redazione del P.S.C. e del R.E.U. ed è stata proclamata l’aggiudicazione definitiva in favore dell’arch. A.M..

2. L’ing. M., in proprio e nella qualità di capogruppo del raggruppamento indicato, ha impugnato i verbali di gara, la determina di aggiudicazione definitiva, quella di nomina della Commissione di gara, nonché il bando di gara.

Con un primo ordine di motivi egli ha dedotto che la stazione appaltante, in violazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006, avrebbe omesso di prevedere nel bando di gara i subcriteri, i subpesi o i subpunteggi da attribuire a ciascun elemento di valutazione.

Nel caso della valutazione del curriculum sarebbero stati specificati i subcriteri di valutazione, ma a ciascun subcriterio non corrisponderebbe alcun subpunteggio.

Nel caso della valutazione dell’offerta tecnica non sarebbero stati previsti né il subcriterio proselettivo e nemmeno il relativo subpunteggio.

In tal modo al seggio di gara sarebbe stata riconosciuta una così ampia discrezionalità da implicare arbitrarietà e soggettività nella fase di attribuzione dei punteggi, che si sarebbe manifestata anche in scelte illogiche ed irrazionali quale l’attribuzione a tutte le offerte tecniche del massimo punteggio (40 punti).

L’arbitrarietà, l’illogicità e l’irrazionalità dell’operato della Commissione di gara risulterebbe anche dall’attribuzione a ciascun elemento di valutazione del solo punteggio numerico, senza alcuna specificazione sul piano motivazionale.

Sarebbe, inoltre, illogica ed irrazionale la determinazione dei parametri di selezione ordinale degli elementi di valutazione per come stabiliti nel bando di gara.

Nel bando di gara è previsto che il punteggio viene attribuito in modo decrescente e proporzionale rispetto alla migliore offerta e ciò importerebbe un’inammissibile inversione di ordine logico e metodologico atteso che la posizione ordinale di ciascuna offerta (prima, seconda, terza, ecc.) non è determinata, in maniera oggettiva ed analitica, dal punteggio attribuito, in quanto la Commissione di gara potrebbe stabilire se una certa offerta deve essere considerata la migliore o seconda, oppure terza e solo dopo procedere alla attribuzione del punteggio.

Ciò comporterebbe un altro profilo di violazione dell’art. 83, quinto comma, d.lgs. 163/2006, che prevede metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.

Le censure sopra compendiate sono fondate.

L’art. 83, quarto comma, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) prevede che: "Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara".

La norma dispone che il bando, per ciascun criterio di valutazione, deve prevedere, ove necessario, i sub – criteri e si sub – pesi o sub – punteggi.

Tale fissazione di sub- criteri e di sub – punteggi può ritenersi non necessaria in relazione a quei criteri di valutazione che consentono la determinazione del punteggio con metodo matematico sulla base del solo criterio di valutazione, come avviene tipicamente per l’elemento prezzo.

Per altri criteri di valutazione, che non consentano la determinazione in via matematica del relativo punteggio, è indispensabile che il bando determini dei sub – criteri con relativi sub – punteggi, giacché in caso contrario la commissione di gara resterebbe del tutto priva di vincoli nella determinazione del punteggio da attribuire in relazione a quel criterio di valutazione.

La violazione di tali principi importa, innanzi tutto, il pericolo di valutazione arbitrarie. Ma implica anche l’impossibilità per il concorrente di conoscere integralmente i criteri di valutazione nel momento in cui predispone l’offerta, che è uno degli obiettivi cui il legislatore del Codice dei contratti pubblici ha avuto presente nell’escludere ogni facoltà della commissione di gara di integrare la lex specialis (in materia, fra le altre, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 novembre 2009 n. 10828; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 10 aprile 2009 n. 477; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 18 febbraio 2009 n. 371).

L’indicata esigenza era particolarmente evidente nel caso di specie, in cui si trattava di attribuire un punteggio ad elementi quali il curriculum professionale e l’offerta tecnica.

Ebbene, per il curriculum, il bando ha stabilito i soli sub – criteri e non i sub – punteggi. Per l’offerta tecnica manca la previsione anche di sub- criteri.

Ne è risultato che l’unico limite imposto alla Commissione di gara è stato quello del massimo punteggio attribuibile per ciascun criterio di valutazione, senza possibilità che la Commissione stessa, a causa del divieto fissato dall’art. 83 in discorso, potesse predeterminare sub- criteri e sub – punteggi, integrando il bando.

Sulla base di tale situazione, come rileva il ricorrente, la Commissione è pervenuta a delle valutazioni difficilmente spiegabili sul piano logico e razionale, quale l’attribuzione del massimo punteggio a tutti i concorrenti per l’offerta tecnica.

In questo quadro, l’assenza di ogni supporto giustificativo delle valutazioni, risultanti dalla sola assegnazione di un punteggio numerico, non è che un riflesso della mancanza di un effettivo criterio guida per l’effettuazione dell’analisi delle offerte.

Risulta fondata, altresì, la doglianza con cui si lamenta la mancata previsione di metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. In tal modo, infatti, viene frustrata la finalità perseguita dalla norma di cui al quinto comma dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, che è quella di far sì che la posizione di ciascuna offerta sia determinata in maniera oggettiva, sulla base dei punteggi, evitando il rischio di una determinazione dei punteggi che rispecchi un ordine prestabilito.

3. Quanto sopra rilevato riguardo all’irrazionalità dell’attribuzione di uno stesso punteggio a tutti i concorrenti per il progetto tecnico implica la fondatezza anche del secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione del 46° considerando della direttiva 2004/18 CE, dell’art. 53 direttiva 2004/18 CE, degli artt. 81 e 83 d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per mancata applicazione circolare dipartimento politiche comunitarie dell’ 1 marzo 2007.

Il ricorrente lamenta il fatto che la scelta del contraente è avvenuta esclusivamente sulla base del curriculum professionale, in quanto a tutte le offerte tecniche è stato attribuito il medesimo punteggio (40 punti), considerata anche la modesta rilevanza ponderale attribuite all’offerta economica ed all’offerta sul tempo (entrambi 10 punti).

In effetti, per tale via, come rileva il ricorrente, viene attribuito al merito dell’offerta un rilievo, se non marginale, certamente non preponderante, mentre ha assunto un peso determinante un elemento che non attiene all’offerta, ma ad un profilo di carattere soggettivo.

In tal modo potrebbe giungersi a vanificare la ragione stessa delle procedure di evidenza pubblica.

4. Ugualmente fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 degli art. 64 e 91 D.P.R. 554/1999 e dell’art. 89, r.d. 827/1924.

Rileva il ricorrente che la Commissione di gara ha proceduto in seduta riservatasegreta all’apertura di tutte le buste, compresa anche quella contenente l’offerta economica ed alla conseguente attribuzione dei punteggi, mentre nella seduta pubblica del 16 settembre 2009 avrebbe dato soltanto lettura dei punteggi attribuiti a ciascun partecipante e quindi della già predisposta graduatoria finale.

Il principio di pubblicità delle sedute di gara, nel corso delle quali viene verificata la regolarità della documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità delle offerte, costituisce applicazione del più generale principio di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, che è, a sua volta, basato sul principio di imparzialità di cui all’art. 97 Costi.

La giurisprudenza ha precisato che la lex specialis può prevedere l’apertura e la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica. L’obbligo di pubblicità è, invece, incondizionato nella fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti (Cons. St., sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470).

Ciò premesso, va rilevato che risulta da verbali di gara che la seduta del 16 settembre 2009 ha avuto carattere pubblico, mentre quella del 9 settembre 2009, in cui ha avuto luogo l’apertura delle buste contenenti le offerte, è stata esplicitamente qualificata come riservata, in quanto ciò risulta espressamente nel verbale della seduta del 2 settembre 2009, in cui hanno avuto luogo l’esame della documentazione e l’ammissione dei concorrenti.

Ne risulta la violazione dei principi sopra indicati.

5. È fondato anche il quarto motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 84 d.lgs. 163/2006.

Il ricorrente osserva, innanzi tutto, che la Commissione di gara era composta da soggetti non in possesso delle necessarie conoscenze tecniche, specialistiche e professionali richieste dall’oggetto dell’incarico da affidare, in quanto costituita dal Presidente, in possesso del titolo di architetto e da due dipendenti comunali, con titolo di geometra.

L’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che la commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

Orbene, se il dipendente con in possesso del titolo di architetto può considerarsi un esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, non altrettanto può dirsi riguardo agli altri due dipendenti, in possesso del titolo di geometra, cui non può riconoscersi la qualità di esperti del settore della pianificazione urbanistica, trattandosi di competenza tecnica del tutto estranea alla professionalità del geometra.

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare, quanto alla professionalità del geometra, che tale figura professionale può ritenersi qualificata rispetto alla redazione di un piano attuativo avente contenuti esclusivamente edilizi, riguardando la ristrutturazione di un edificio esistente, senza coinvolgere aspetti pianificatori tipici della programmazione urbanistica (TAR Lombardia, Brescia, 29 ottobre 2008 n. 1466).

Certamente, nel caso di specie, non si tratta della redazione di un piano urbanistico, ma della composizione di una commissione di gara. Alla stregua dei medesimi principi, tuttavia, può affermarsi che esula dalla professionalità di un geometra l’esperienza nel settore della pianificazione urbanistica generale.

Il ricorrente rileva, ancora, che la Commissione di gara è quella nominata con determinazione dirigenziale n. 3/2008, relativa alla procedura negoziata, travolta dalla pronuncia di annullamento del T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, n. 297/2009.

La nomina della Commissione di gara sarebbe stata effettuata oltre un anno prima della scadenza del termine di apertura delle buste, anzi ancor prima dell’avvio stesso della procedura di gara.

Anche tale doglianza è fondata.

Il decimo comma dell’art. 84 prevede che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

È chiaro che tale norma è stata disattesa, considerato che la nomina della commissione h avuto luogo addirittura prima della pubblicazione del bando.

La difesa del Comune resistente rileva argutamente che il dodicesimo comma dell’art. 84 prevede che in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di rinnovo del procedimento a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’illegittima esclusione di un concorrente, in cui restano ferme le offerte già presentate, ma di un diverso procedimento di gara, nel quale sono state presentate nuove offerte.

6. Il carattere assorbente dei motivi esaminati e ritenuti fondati esime dall’esame delle ulteriori censure.

Occorre a questo punto, esaminare la domanda del ricorrente alla dichiarazione di inefficacia del contratto, stipulato, come osserva la difesa del Comune resistente, il 23 dicembre 2009.

Ritiene il Collegio che non vi siano dubbi riguardo alla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda.

Il ricorso è stato introdotto prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, che contempla, all’art. 133, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione. Se si facesse dipendere da tale norma l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione in ordine alla sorte del contratto, essa risulterebbe senz’altro inapplicabile rispetto al presente giudizio, in virtù della norma di cui all’art. 5 c.p.c.

È noto, tuttavia, che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, già con sentenza 10 febbraio 2010 n. 2906, ha affermato, in applicazione dei principi di cui alla direttiva ricorsi, che l’esigenza della cognizione del g.a. sulla domanda di annullamento dell’affidamento dell’appalto, per le illegittime modalità con sui si è svolto il relativo procedimento e della valutazione dei vizi di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta che lo stesso giudice adito per l’annullamento degli atti di gara, che abbia deciso su tale prima domanda, può conoscere pure della domanda del contraente pretermesso dal contratto illecitamente, di essere reintegrato nella sua posizione, con la privazione di effetti del contratto eventualmente stipulato dall’aggiudicante con il concorrente alla gara scelto in modo illegittimo.

Ciò premesso, va tenuto presente che i vizi riscontrati nella procedura di gara comportano che l’amministrazione, ai fini dell’affidamento dell’incarico, deve ripetere l’intero procedimento di gara, a partire dal bando.

Ritiene il Collegio che ciò importi, pertanto, la dichiarazione di inefficacia della convenzione con il raggruppamento controinteressato, fin dal momento della sua stipulazione.

Tale statuizione soddisfa, peraltro, l’interesse strumentale fatto valere dal ricorrente.

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Deve, inoltre, dichiararsi l’inefficacia della convenzione del 23 dicembre 2009, fin dalla data di stipulazione.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Dichiara l’inefficacia della convenzione stipulata il 23 dicembre 2009.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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