Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-02-2011, n. 2569 Opposizione; Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La spa N, con citazione notificata il 26 luglio 1991, propose opposizione all’ingiunzione di pagare L. 9.464.120 oltre interessi legali e spese, contenuta in un decreto del Presidente del Tribunale di Pesaro, emesso in accoglimento del ricorso dell’architetto D.M., che in tal modo aveva inteso far valere i crediti per prestazioni professionali, relative a disegni di camere da letto, costituenti l’oggetto dell’attività di produzione della N. L’opponente negò di aver mai conferito incarico professionale al D., pur ammettendo che lo stesso aveva sottoposto all’attenzione dei propri uffici commerciali disegni di camere da letto che però non erano stati accettati.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 963/2001, accolse l’opposizione e condannò l’opposto al pagamento delle spese. La Corte d’Appello di Ancona, decidendo sull’appello del D., con sentenza n. 107/2005, riformò la prima pronunzia, respingendo l’opposizione. La Corte distrettuale pervenne a tale decisione osservando che, se pure doveva darsi atto che la prova testimoniale non aveva consentito di confermare l’una piuttosto che l’altra versione delle parti in merito all’accettazione del lavoro progettuale del D., tuttavia vi sarebbero stati vari elementi indiziari a favore della tesi del progettista, costituiti:

dalle modalità con cui si erano svolti gli incontri da responsabili della N e l’architetto; dalla produzione in giudizio di progetti del D. portanti l’acronimo "OK" ed una sigla che il legale rappresentante della N non aveva mai disconosciuto;

dall’inserimento del nominativo della N nell’elenco clienti dell’architetto; dalla mancanza di un immediato rifiuto della notula inviata dal D. al fine di sollecitare il pagamento delle proprie spettanze.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso in sede di legittimità la spa N, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito il D., proponendo altresì ricorso incidentale, del pari corredato da memoria.

Motivi della decisione

1 – La ricorrente lamenta, con il primo motivo, il "difetto di motivazione (insufficiente o viziata da illogicità) su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ." in base al rilievo che la Corte distrettuale si sarebbe basata su elementi indiziari fatti discendere non da fatti certi ma da altre presunzioni, infrangendo dunque il divieto di desumere presumptum de praesumpto.

2 – Con connesso secondo motivo la società N lamenta la "contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento agli artt. 2229 e segg. cod. civ. e art. 2697 cod. civ." non essendo stata fornita alcuna prova della volontà di essa ricorrente di avvalersi dell’attività del D..

3 – Con terzo motivo, del pari connesso agli altri due, la ricorrente fa valere la "violazione e falsa applicazione di norme del diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 214 e 215 c.p.c. e art. 2701 cod. civ." per avere la Corte anconetana erroneamente ritenuto che non fosse stata validamente disconosciuta l’autenticità del documento e della sottoscrizione (sigla) con riferimento ai disegni contenenti l’acronimo "OK". 4 – I sopradescritti motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

4/a – Va innanzi tutto escluso che sia prospettabile la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che detto vizio è rinvenibile solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione: ciò non è riscontrabile nella fattispecie.

4/b – Valutando peraltro il vizio lamentato con riferimento alla sostanza del ricorso piuttosto che al richiamo normativo contenuto nell’epigrafe dei motivi, emerge che questi ultimi sono diretti a sindacare la sussunzione del fatto alla norma, lamentando la società ricorrente che la Corte abbia male applicato le regole sulla prova per presunzioni e, quanto al terzo, le norme sul disconoscimento della scrittura privata.

5 – In punto di fatto va premesso che la Corte anconetana pervenne alla censurata conclusione dell’esistenza di un’offerta di servigi professionali da parte del D., accettata dal legale rappresentante della N, sulla base di tre rilievi: 1 – innanzi tutto la difesa della società N, pur negando la ricostruzione del fatto operata in citazione dal D. – secondo il quale sin dalla primavera del 1990 il professionista sarebbe stato contattato dal legale rappresentante della società ed invitato a mostrare disegni di mobili, tra i quali poi avrebbe scelto quelli relativi a tre camere da letto, chiedendo quindi di procedere alla elaborazione grafica in scala 10:1 e quindi, dopo due mesi, avrebbe scelto due disegni che avrebbero dovuto essere sviluppati in scala reale (1:1), salvo poi non accettarli perchè in contrasto con le scelte ornamentali adottate dalla società- avrebbe affermato che nell’occasione del rifiuto dei disegni avrebbe evidenziato al progettista quali erano i canoni stilistici che la N intendeva realizzare con la nuova serie di mobili. Secondo la Corte distrettuale la tesi che negava ogni incarico professionale sarebbe stata in contrasto con la considerazione che il D. non avrebbe mai impegnato – con urgenza, dati i tempi di consegnala sua organizzazione imprenditoriale per la predisposizione dei disegni in scala 1:1 se non avesse avuto la certezza dell’affidamento dell’incarico; la condotta della N poi, manifestante ad un estraneo le future linee stilistiche, non sarebbe stata neppure concepibile nell’ambito di un ambiente imprenditoriale in cui la novità progettuale era fattore determinante del successo commerciale, se non si fosse collegata all’affidamento di uno specifico incarico professionale, con i conseguenti obblighi di riservatezza. 2 – In secondo luogo il mancato disconoscimento della sigla dell’amministratore della N accanto all’acronimo OK apposta su due dei vari disegni elaborati dal D. non poteva che dimostrare l’approvazione dei medesimi; 3 – le condotte del D. – professionista conosciuto ed apprezzato nel settore- non potevano essere considerate solo alla stregua di tentativi di ottenere un lavoro dalla N, che non avrebbe neppure risposto con la necessaria fermezza all’invio della notula.

6 – I primi due motivi sono fondati ed il terzo assorbito.

6/a – Se deve darsi atto che nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto ed il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale (essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità: cfr.

Cass. 9.4.2004 n. 6899) va anche rimarcato che tale sussunzione si atteggia con maggiore o minor rigore se abbia ad oggetto un fatto storico o un’attività negoziale. Nella fattispecie la Corte anconetana non si è posta il problema di dover riscontrare – sia pure nei limiti del devolutum – e fosse l’oggetto dell’incarico professionale – se disegni finiti, le elaborazioni a scala 1:1; i semplici schizzi; così che è pervenuta ad un giudizio di mera verosimiglianza dell’esistenza di un qualche tipo di rapporto professionale dal contenuto non determinato.

6/b – Il secondo errore logico – e per quello che qui interessa: di violazione di legge – è consistito nella equiparazione del concetto di verosimiglianza con la nozione di necessità logica – nei termini sopra esposti – che deve qualificare i vari fatti al fine di riconoscere ai medesimi quella precisione e concordanza, che, sola, permette di farli assumere a piena prova. Se infatti era verosimile – vulgo: "normale"-, che L’architetto non si sarebbe impegnato ad una gravosa opera professionale se non in presenza di una commessa specifica era altrettanto verosimile che la generica disponibilità della sperata committente, avrebbe potuto essere rafforzata con la produzione della progettazione particolareggiata. Di nuovo, lo svelamento delle linee di tendenza nella progettazione di mobili, poteva ben trovare una spiegazione nella necessità per la NAVA di dar corpo e ragione al rifiuto di proseguire un appena abbozzato rapporto professionale. Quanto precede fa degradare a mero indizio – pur se fosse riscontrata la riferibilità al legale rappresentante della N- l’apposizione della sigla accanto all’acronimo OK. Deve dunque concludersi che la Corte territoriale, mal valutando le emergenze di causa, ha applicato il concetto di prova per presunzioni in carenza dei presupposti di legge.

6 – Ne deriva la cassazione della gravata decisione e l’assorbimento del ricorso incidentale, con rinvio a diverso giudice di secondo grado – che si indica nella Corte d’appello di Bologna – per nuova valutazione e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, dichiarando l’assorbimento del ricorso incidentale; rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bologna che provvedere alla regolazione delle spese anche del procedimento di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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