Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-02-2011, n. 2567

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17/18-3-2005 il Tribunale di Crotone dichiarava aperta la successione in relazione al giudizio di divisione del patrimonio ereditario di C.S., determinava la composizione dell’asse ereditario ed approvava il progetto di divisione predisposto dai C.T.U. nominati in corso di causa; poneva inoltre "definitivamente le spese di C.T.U. (ing. A., dr. agr. T. e dr. L.) già liquidate con separato decreto del G.I. nella misura di 3/24 a carico della stirpe C.U. R. (e per lui aita Curatela dell’eredità) e di 7/24 a carico di ciascuna delle altre stirpi C.G., eredi C. G. o G. ed eredi C.F.".

Con decreto del 18-3-2005 il G.l. liquidava in favore del C.T.U. dottor L. il compenso complessivo di Euro 140.317, 38 oltre accessori di legge ponendo tale somma "in via provvisoria nella misura di 3/24 a carico della stirpe C.U.R. (e per lui alla Curatela dell’eredità), e di 7/24 a carico di ciascuna delle altre tre stirpi C.G., eredi C.G. ed eredi C.F.".

Per la cassazione di tale decreto C.E., C. S., R.A., C.G., in proprio e quale procuratore speciale di S.C.A. e di C. F.B.P. e T.G. quale procuratore speciale di S.F. hanno proposto un ricorso ex art. 111 Cost. cui C.F. in proprio e quale procuratrice generale di C.V., C.D., C.A. P. e C.G. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve ritenersi che V., D., A. P. e C.G. non abbiano validamente acquistato la qualità di controricorrenti in tale sede, posto che essi hanno conferito alla controricorrente C.F. una procura generale in data 8-4-1988 per notaio Eugenio Tarsia di Roma, come tale inidonea ad essere configurata come una procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la quale per sua natura deve riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare.

Tanto premesso, si osserva che con l’unico motivo formulato i ricorrenti assumono che, definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali. Il G.I. non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del C.T.U..

Essi inoltre rilevano che la sentenza suddetta, che avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione ed all’accollo del compenso al C.T.U., è stata pronunciata il 17-3-2005, posto che il momento della pronuncia deve essere identificato con quello della deliberazione, mentre il decreto di liquidazione del compenso in favore del dottor L. è stato adottato soltanto il 18-3-2005; d’altra parte è indubitabile che il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. debba essere effettuato dal Collegio e non già dal C.T.U..

Il motivo è inammissibile.

Invero la sentenza del Tribunale di Crotone sopra menzionata, nel provvedere alla ripartizione tra le parti delle spese di C.T.U., ha dato atto che esse erano già state liquidate con separato decreto dal G.I., rilevando quindi che il provvedimento suddetto era stato emesso antecedentemente alla sentenza stessa, conclusione cui non osta il fatto che sia la suddetta sentenza sia il decreto impugnato in questa sede siano stati depositati entrambi il 18-5-2005; tale convincimento è confermato dal rilievo che, mentre la suddetta sentenza ha ripartito definitivamente tra le parti le spese di C.T.U., il decreto impugnato ha liquidato il compenso in favore del C.T.U., L.L. "in via provvisorio".

In senso contrario non può rilevare il richiamo alla data di deliberazione della sentenza citata, considerato che l’indicazione di tale data non è, a differenza dell’indicazione della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), elemento essenziale dell’atto processuale, e la sua mancanza (cui può essere equiparata la sua erroneità) non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l’impugnazione, costituendo, per converso, una fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. 23-2- 2007 n. 4208).

Pertanto, escluso per le considerazioni svolte che il decreto che ha liquidato il compenso al C.T.U. sia stato emesso successivamente alla sentenza sopra menzionata che ha definito il giudizio e sia quindi impugnabile in questa sede ai sensi dell’art. 111 Cost. in considerazione delle sua abnormità, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di C.F. di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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