Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2010) 12-01-2011, n. 570 Conflitti; Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 12.6.2009 la Corte d’appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, investita da "domanda di chiarimenti" avanzata dall’Agenzia del Demanio in relazione alla esecuzione della confisca disposta sui beni di S.B. e dei suoi familiari ( P.M.A., moglie; P.M. e S. M.M., figli), si dichiarava incompetente a decidere e trasmetteva gli atti al Tribunale di Trapani ritenuto competente.

1.1. Il Tribunale di Trapani ha proposto conflitto affermando che la competenza doveva ritenersi invece della Corte d’appello.

1.2. Entrambi i giudici in fatto ricordano che:

– il 13.7.2000 il Tribunale di Trapani aveva applicato a S. B. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e gli aveva imposto una cauzione di L. 50 milioni; aveva quindi disposto la confisca dei beni dello S. sino alla concorrenza di L. 21.391.380.000, ordinando per l’effetto la confisca dei saldi attivi di conti correnti e conti titoli pari a L. 13,237.450.000 e, per la parte residua (L. 8.153.900.000), delle quote della società Hotel President s.r.l. nonchè delle quote della s.r.l. Marta immobiliare intestate allo S. ovvero, in via gradata, intestate alla moglie e ai figli, nel caso di insufficienza delle quote della Hotel President;

– con decreto 18.12.2006, depositato il 31.3.2008, la Corte d’appello di Palermo, decidendo a seguito di impugnazione di tutte le parti, aveva determinato in L. 15.515.319.464 la somma confiscabile e aveva confermato la ablazione dei saldi attivi dei conti correnti e titoli, determinando invece nel minore importo di L. 2.277.841.988 il valore delle quote delle società Hotel President e Marta immobiliare da confiscare secondo le modalità già indicate;

– il 22 gennaio 2009 la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dalle parti private.

Divenuto definitivo il provvedimento, erano state avanzate due domande: una, per così dire di "modifica" del provvedimento o conversione della confisca, dalle parti private al Tribunale di Trapani; l’altra, di "chiarimenti", dall’Agenzia del Demanio alla Corte d’appello.

Decidendo sull’istanza delle parti private, con provvedimento in data 10 febbraio 2009 il Tribunale aveva autorizzato il sottoposto a versare all’amministratore giudiziario la somma di Euro 1.176.407,21 in luogo delle quote della società Hotel President e Marta Immobiliare, così "svincolandole" dalla confisca. Il Pubblico ministero aveva proposto appello e la Corte d’appello, ritenuto che il provvedimento impugnato era da considerare preso nell’ambito di incidente d’esecuzione, con ordinanza 12 giugno 2009 aveva qualificato il provvedimento ricorso, trasmettendolo a questa Corte.

In pari data, con l’ordinanza oggetto del presente conflitto, la Corte d’appello si era dichiarata incompetente a decidere sulla richiesta di "chiarimenti" dell’Agenzia del demanio (sul rilievo che il valore nominale delle quote della società Hotel President era pari a Euro 1.176.407, insufficiente a coprire la confisca, e che non era possibile allo stato aggredire la soc. Marta Immobiliare, donata dallo S. e dalla moglie ai figli), ritenendo che, coerentemente con quanto deciso a proposito dell’appello del P.m., doveva ritenersi la competenza del Tribunale di Trapani a decidere quale giudice dell’esecuzione anche sull’incidente proposto dall’Agenzia del demanio.

Medio tempore, con ordinanza 26.11.2009, questa Corte ha annullato il provvedimento con il quale la Corte d’appello aveva qualificato ricorso l’impugnazione del Pubblico ministero, rilevando che correttamente il Pubblico ministero aveva proposto appello avverso provvedimento che aveva deciso su istanza di revoca della confisca, revoca poi in effetti realizzata mediante la sostituzione dell’oggetto della confisca.

2. Il Tribunale di Trapani, ricevuti gli atti relativi alla richiesta dell’Agenzia del Demanio a seguito della declaratoria di incompetenza della Corte d’appello del 12 giugno 2009, propone dunque conflitto con atto del 2 maggio 2010, premettendo che dopo la statuizione della Corte di Cassazione appena ricordata aveva di necessità dovuto annullare il provvedimento del 10 febbraio 2009.

Afferma quindi che (stando così le cose) anche la domanda dell’Agenzia del Demanio non poteva che essere qualificata alla stregua di incidente d’esecuzione e che andava per l’effetto applicato, analogicamente, il disposto dell’art. 665 c.p.p., la cui ratto, trasportata, mutatis, nel procedimento di prevenzione, avrebbe determinato la competenza per l’esecuzione in capo al giudice di primo grado, salvo a riconoscere, come nel caso in esame, alla pronunzia d’appello natura sostanzialmente innovativa. Il decreto della Corte d’appello in data 18.12.2006 – 31.3.2008, aveva difatti comportato una diversa statuizione sulla confisca in base ad una rivisitazione completa delle modalità stesse di individuazione della locupletazione illecita, avendo considerato i calcoli effettuati dal Tribunale distonici rispetto alle emergenze processuali, e aveva ridotto la confisca di circa L. 6 miliardi. D’altronde, aggiunge il Tribunale, neppure poteva farsi riferimento alla salvezza delle ipotesi di modificazione delle sole misure di sicurezza prevista dall’art. 665 c.p.p., giacchè la confisca non costituisce in materia di prevenzione una statuizione accessoria, ma uno degli oggetti principali del giudizio.

3. Ha prodotto memoria S.B. a mezzo del difensore avvocato Alfredo Gaito, sostenendo la competenza del Tribunale di Trapani.

Il primo argomento, ampiamente illustrato, consiste nella non pertinenza del richiamo al disposto dell’art. 665 c.p.p.. La difesa della parte privata ricorda che all’indirizzo giurisprudenziale citato dal Tribunale (richiamando sez. 1 28.1.2007, Bucello) se ne è sovrapposto e sostituito altro che, movendo dalle riforme recate alla disciplina del procedimento di prevenzione a partire dalla L. n. 646 del 1982, ha ritenuto che in detta materia la competenza su ogni aspetto gestionale ed esecutivo della confisca è stabilmente affidata al Tribunale, perchè in materia trovano applicazione le regole della esecuzione civile (cita sez. 1, n. 342 del 1994, Ferraro; n. 4956 del 1998, Agate, n. 31346 del 2002 Stelitano). In tal senso militano d’altronde, si aggiunge, la L. n. 575 del 1965, art. 2 sexies e segg., in base ai quali il Tribunale ha sempre modo di intervenire, anche pendendo il giudizio d’impugnazione, sugli aspetti appunto gestionali ed esecutivi (si cita ancora abbondante giurisprudenza in tal senso).

Il secondo argomento fa perno sul rilievo, subordinato, che, in ogni caso, neppure l’applicazione analogica dell’art. 665 c.p.p. al procedimento di prevenzione consentirebbe di pervenire al risultato opinato dal Tribunale di Trapani, dal momento che il decreto della Corte d’appello non era, contrariamente a quanto afferma il giudice confligente, innovativo, non avendo mutato nè revocato la misura applicata, ma essendosi limitato a ridurne quantitativamente l’ampiezza.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Trapani, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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