Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-09-2010) 12-01-2011, n. 633

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il difensore di C.M. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza 11.11.09 del tribunale di Roma, con la quale è stata rigettata la richiesta di applicazione della continuazione a reati giudicati con sentenze irrevocabili.

Secondo il ricorrente, l’ordinanza manca di motivazione in quanto il giudice si è limitato a richiamare le indicazioni contenute nell’ordinanza 21.10.08 dello stesso giudice, la quale è stata dichiarata nulla con sentenza 13.5.09 della S.C.. Il giudice di rinvio non ha formulato una propria motivazione, e si è riportato integralmente a un provvedimento che è stato dichiarato nullo.

Il ricorso è manifestamente infondato: la motivazione dell’ordinanza impugnata si basa sul provvedimento 21.10.08, del medesimo ufficio, allegato all’ordinanza impugnata, che ha mantenuto impregiudicati gli argomenti del rigetto della richiesta, in quanto non sono stati sottoposti ad alcun giudizio censorio della S.C..

Infatti la sentenza 13.5.09 ha disposto l’annullamento per un pregiudiziale motivo procedurale (violazione del diritto di difesa, per omessa celebrazione dell’udienza camerale). Tali argomenti – immediatamente conoscibili da parte dell’interessato – sono stati esposti con completa analisi delle sentenze di condanna e con razionale indicazione delle ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di applicazione della continuazione (ampiezza dell’arco di tempo della consumazione dei reati; limitazione della libertà del condannato per ripetuti periodi di carcerazione; diversa indole dei delitti).

Nessuna censura è quindi formulabile nei confronti dell’impugnata ordinanza in sede di giudizio di legittimità.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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