Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-02-2011, n. 2565 Nullità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Nel 1986 P.A. pattuiva con P.F. il trasferimento a quest’ultimo di una porzione di un fabbricato rurale sito in (OMISSIS), NCT fg 236 part. N. 69 e diritti sulla Corte adiacente, in cambio dell’esecuzione di lavori sullo stesso immobile, che restava, quanto a parte del piano terra, di proprietà di A.. A questi F. si impegnava a cedere "una rata di terreno di circa 120 mq" tratta dalla part. n. 64.

P.I., erede di P.F., nel 1998 chiedeva l’accertamento della validità della vendita e del proprio adempimento, con dichiarazione di essere pronta a trasferire quanto ancora dovuto. Il tribunale di Perugia-Foligno il 5 maggio 2003 respingeva la domanda rilevando che la scrittura privata presentava difficoltà di interpretazione.

La Corte d’appello di Perugia con sentenza 30 gennaio 2008 respingeva il gravame interposto dalla attrice. Qualificava il contratto come compravendita – e non come contratto preliminare – e ne dichiarava la nullità L. n. 47 del 1985, ex art. 40, per mancata indicazione degli estremi "della licenza edilizia o concessione ad edificare lo stabile". Rilevava che la produzione tardiva e non autorizzata di concessioni in sanatoria si riferiva non alla costruzione dello stabile, ma ad opere compiute su di esso, successive all’edificazione.

P.I. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, indicando in rubrica molte violazioni di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e ha articolato undici quesiti di diritto.

La notifica è stata effettuata il 29 luglio 2008 presso l’avv. Mauro Fonzo, nel giudizio di appello difensore domiciliatario, in Foligno, dell’intimato P.A.. Il 2 agosto è stata effettuata anche presso la cancelleria della Corte di appello di Perugia.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il 30 giugno 2009 sono stati depositati dall’avv. Fonzo: a) un atto notorio formato da due persone attestanti il decesso di P. A., che sarebbe avvenuto il 22 settembre 2008, lasciando eredi la moglie L.M. e la figlia P.M.R.; b) procura alle liti rilasciata per il presente giudizio da L. M.. La ricorrente non ha contestato il diritto di quest’ultima di costituirsi in giudizio.

Avviata a trattazione camerale, la causa è stata chiamata all’adunanza del 13 aprile 2010; dopo il deposito di memoria di parte ricorrente, è stata rimessa a pubblica udienza.

Motivi della decisione

2) Preliminarmente va rilevata la ritualità della notifica dell’impugnazione effettuata, quando l’intimato era ancora in vita, con atto a lui destinato presso il suo procuratore domiciliatario, atto personalmente ricevuto dal difensore stesso. Giova ricordare che la notificazione dell’atto di impugnazione al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte "presso il procuratore costituito nei casi in cui essa è prescritta dall’art. 330 c.p.c., comma 1, soddisfacendo l’una e l’altra forma di notificazione la esigenza che l’atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; sicchè la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perchè il predetto art. 330 c.p.c., comma 1, non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", sia perchè detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell’art. 138 c.p.c. – secondo il quale l’ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione alla quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse (Cass., 25-08- 2005, n. 17299; v. anche Cass. 6720/96; 11193/07).

3) La costituzione spontanea in giudizio di un erede dell’intimato non impone alcun provvedimento di integrazione del contraddittorio.

Il giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 e segg. cod. proc. civ., previsti per il giudizio di merito, con la conseguenza che la morte di una parte non determina l’interruzione del giudizio di legittimità e che, pur quando si verifichi un fenomeno di successione nel diritto controverso, il giudizio può proseguire fra le parti originarie (Cass. 8416/04; 23294/04).

4) Il ricorso lamenta violazione della L. n. 47 del 1985, art. 40;

degli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c.; artt. 1351, 1376, 1470, 1552 e 2932 c.c.; artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.; degli artt. 116 e 345 c.p.c..

La relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha messo in evidenza alcune insanabili carenze del ricorso, che questa sede di esame, imposta dalla mole delle questioni, consente di meglio affrontare.

Giova inizialmente stabilire la manifesta inammissibilità del decimo (elencato come L) e undecimo (M) quesito, con i quali la parte chiede alla Corte: L) se possa il giudice indipendentemente dalle indicazioni delle parti, procedere in via autonoma all’interpretazione e qualificazione giuridica dei contratti; M) se il giudice, per stabilire la vera portata del contratto, debba ricorrere ai criteri ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c..

Va in proposito ribadito: 1) che il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., è inadeguato, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (SU 18759/08). Ed inoltre che: 2) "Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità. di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (SU 26020/08).

I due enunciati soprariportati sub L) ed M) ricadono con evidenza nel paradigma tratteggiato dagli insegnamenti delle Sezioni unite, poichè si limitano a esprimere ovvie e indiscusse regole astratte di diritto, senza nulla riferire della rilevanza e della fattispecie cui dovrebbero essere applicate.

5) Inammissibili sono anche altri dei quesiti e dei connessi profili di censura.

Il primo chiede alla Corte di stabilire se il giudice possa d’ufficio pronunciare la nullità di un contratto che non ha per contenuto solo il trasferimento di diritti relativi ad edifici, ma anche obbligazioni diverse e se non debba pronunciare la nullità parziale o di una singola clausola; il secondo, sempre contestando la possibilità di pronunciare la nullità dell’intero contratto, prospetta la tesi che la relativa declaratoria sarebbe possibile solo ove la parte eccipiente dimostri che, senza la pattuizione nulla, essa non avrebbe concluso il contratto. Il terzo quesito ribadisce queste doglianze, come espone lo stesso ricorrente a pag. 16 del ricorso. Questi quesiti sono affetti da carenza di specifici riferimenti alla fattispecie concreta, giacche pongono una questione giuridica, ma non riassumono la fattispecie cui la questione dovrebbe essere applicata.

Di maggior evidenza e, se fosse possibile, gravità, è la mancanza di conferenza e decisività delle questioni ivi poste.

E’ noto che secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr SU n. 14385/07) la mancanza di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso – che si verifica allorchè, da una parte, la risposta allo stesso pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione, sicchè il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa – è assimilabile all’ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo, in quanto la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.

Orbene, ove si potessero esaminare congiuntamente i tre quesiti e la Corte potesse ricercare nel corpo del motivo le ragioni di aggancio alla fattispecie rimaste inespresse, verrebbe in evidenza la loro inconferenza.

Emerge, tanto dalla sentenza quanto dalla ricostruzione che il ricorrente ne fa a pag. 6 e 7 del ricorso, che la Corte d’appello ha unitariamente inteso il contratto nello schema del "do ut facias", così indissolubilmente legando la prestazione relativa alla cessione della porzione immobiliare alle controprestazioni poste a carico di P.F.. Se così è, risultano privi di rilevanza i temi posti dai primi tre quesiti, giacchè si fondano su presupposti smentiti dalla sentenza impugnata e non sottoposti ad adeguata censura in questa sede. Il ricorso infatti nega, nella parte motiva, la qualificazione data al contratto, mira a scindere il nesso tra le prestazioni e giunge a sostenere che la cessione era priva di effetti reali immediati, trattandosi di mero contratto preliminare sottratto ai vincoli di cui all’art. 40 L. cit..

La qualificazione contrattuale non è stata però oggetto di censura specifica, nè di questi profili nei quesiti si rinviene adeguata prospettazione. Va rilevato: A) quanto all’affermazione che la nullità avrebbe dovuto investire solo la cessione di immobili e che essa avrebbe dovuto riguardare solo la "clausola" nulla, che la tesi è svolta senza misurarsi con la ricostruzione prescelta dalla Corte territoriale, la quale ha unitariamente ricostruito la vicenda sinallagmatica e ha individuato nelle prestazioni rese da F. il corrispettivo della cessione dell’immobile di A., al cui venir meno ha fatto conseguire la nullità del negozio. Il ricorso avrebbe dovuto contestare i presupposti di questa tesi, altrimenti immutabili. Esso inoltre, per il dovere di specificità della critica portata ex art. 360 c.p.c., n. 3, non poteva limitarsi all’apodittica affermazione (pag. 7, parte iniziale) che sarebbe "evidente" la eventuale nullità parziale del contratto.

Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3), deve essere infatti dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. 22499/06; 13830/04; 21896/04).

Al fine di meglio comprendere la genericità e incompletezza delle doglianze esaminate, mette conto osservare che per far constare la scissione contrattuale dedotta e la validità delle obbligazioni assunte a proprio carico (esecuzione lavori e cessione di un fonduscolo), a fronte della eventuale nullità della controprestazione (cessione dell’immobile di A.), l’attrice avrebbe dovuto almeno chiarire il proprio interesse a una pronuncia siffatta, che sarebbe stata potenzialmente in suo danno, per l’impossibilità di conseguire la prestazione spettantele.

B) Quanto alla dedotta qualificazione come contratto preliminare (pag. 8), devesi ancora una volta osservare che manca nei quesiti la corrispondente formulazione di tale questione, essendo del tutto vago, come detto in principio, il quesito undicesimo, riferito ai criteri di interpretazione dei contratti. E’ poi da rilevare che la qualificazione del contratto quale vendita, bisognosa soltanto di formalizzazione con atto pubblico e non quale contratto preliminare, pur se ora rinnegata, è stata posta proprio da P.I. a base della iniziale citazione, come emerge dal resoconto dei fatti desumibile dalla sentenza impugnata e dagli scritti difensivi.

6) Il quarto quesito (elencato sub d) resta assorbito dalle osservazioni precedenti, poichè presuppone la affermazione, rimasta smentita e non più modificabile in difetto di adeguata censura, che il contratto de quo avesse effetti meramente obbligatori.

7) Con i quesiti elencati da e) a i), parte ricorrente mira a far emergere principi, in ordine alla indicazione nel contratto degli estremi urbanistici del fabbricato, tali da capovolgere la decisione impugnata. Anche queste censure non meritano accoglimento.

Preliminare è l’esame dei quesiti g-i), i quali, con sufficiente aderenza alla fattispecie, chiedono alla Corte di stabilire se per la validità del contratto fosse sufficiente l’avvenuta produzione di autorizzazioni edilizie in sanatoria, riferibili ad alcuni interventi sull’immobile. Secondo parte ricorrente tali atti amministrativi possono surrogare le dichiarazioni e indicazioni prescritte dalla normativa, poichè da esse implicitamente può risultare la regolarità del fabbricato, dovendosi presumere che non sarebbero state rilasciate autorizzazioni afferenti un fabbricato non in regola urbanisticamente.

Consta dal ricorso che trattavasi nella specie di autorizzazione per il rifacimento della copertura dell’edificio e di sanatoria limitata ad un rifacimento di solaio eseguito in difformità. I giudici di appello hanno ritenuto che la produzione di tali documenti fosse irrilevante, perchè riferiti ad opere successive all’edificazione dello stabile e non alla sua costruzione.

In tal modo essi hanno fatto buon governo della normativa vigente, che imponeva ai contraenti, a pena di nullità, di far risultare, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’art. 31 ovvero di allegare la copia della domanda di condono, debitamente corredata. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia poteva essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante che l’opera risultava iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.

Tale dichiarazione poteva essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all’atto medesimo.

Non vi è alcun aggancio nella normativa che consenta di ritenere equipollente un atto autorizzativo successivo, anche se rilasciato in sanatoria. Tali atti non comportano necessariamente la regolarità urbanistica del fabbricato. Per il principio di tipicità degli atti amministrativi, che consiste nella tipicità della causa del potere esercitato, ciascuno di essi è caratterizzato dal particolare contenuto e dalla funzione peculiare assegnatagli dalla p.a. in relazione allo schema tipico tassativo previsto dall’ordinamento. Il rilascio di un atto che dal punto di vista teorico-concettuale implichi l’esistenza di un preesistente atto amministrativo non da prova certa dell’esistenza di quest’ultimo, essendo possibili deviazioni dal paradigma ordinario, (non a caso le autorizzazioni in materia edilizia sono rilasciate con salvezza dei diritti di terzi), nè soddisfa la finalità di cui alla normativa del 1985. Si voleva con essa, e con le successive modifiche, imporre un indiretto controllo retrospettivo e puntuale della regolarità edilizia del bene immobile, nell’interesse tanto dell’acquirente, quanto della collettività, in funzione di contenimento dell’abusivismo edilizio (cfr SU 23825/09).

Le interpretazioni e le modifiche normative successivamente emerse sono state intese per un verso ad irrigidire gli obblighi del cedente, dall’altro a superare ostacoli speciosi, ma sempre facendo emerge l’intento del legislatore come sopraindividuato. Se ne trova conferma nella previsione secondo cui, se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall’insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente.

E stato consentito anche al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 cod. civ., ammettendo la produzione delle parti nel corso del giudizio di appello (SU 23825/09), ma rimane proprio per questo fermo, come ribadito dalla recente sentenza testè citata, il principio che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, volta ad attestare che le opere siano state eseguite prima del 1 settembre 1967, è prevista dalla legge, che in materia non ammette equipollenti (cfr. Cass 9647/06).

8) E’ da aggiungere che restano assorbiti gli altri quesiti relativi (punti e – f) alla sufficienza della indicazione degli estremi della concessione edilizia anche in sanatoria, e alla possibilità di indicazione o allegazione anche in corso di causa senza necessità di autorizzazione del giudice. In proposito la citata sentenza delle Sezioni Unite ha sancito inequivocabilmente, (se ne è appena fatto cenno) che sia l’allegazione, che la documentazione della esistenza di questo tipo di documentazione, si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindi avvenire anche nel corso del giudizio di appello, ma ha precisato che ciò deve avvenire prima della relativa decisione di secondo grado. In sede di legittimità non è ammessa la produzione del documento (doc. 4 allegato all’odierno ricorso, dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 40 datata 22 luglio 2008) che la parte avrebbe dovuto formare e produrre prima della decisione di secondo grado. La prova mediante documenti delle condizioni dell’azione, nonostante queste, in caso di controversia sulle relative circostanze, siano verificabili fino al momento della decisione, da non limitarsi restrittivamente a quella di primo grado, è soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio; di conseguenza, essendo inammissibile, ex art. 372 cod. proc. civ., nella sede di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale, sono irricevibili i documenti volti a provare la condizione dell’azione esercitata (Cass. 4863/10;

21434/07).

Va precisato che le eccezioni a questo principio sono state ammesse solo in relazione alla produzione di documenti che siano sopravvenuti dopo la definizione del procedimento d’appello o dopo la proposizione del ricorso per cassazione, ditalchè sia stata incolpevole la omissione della parte che non li aveva prodotti (cfr Cass. 14080/09;

5875/1981; 2050/79). Nella specie odierna la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante l’inizio della costruzione ante 1967, è stata formata il 22 luglio 2008, dopo il deposito della sentenza d’appello. Parte ricorrente non può però giovarsi della produzione effettuata in sede di legittimità, perchè è stata ella stessa a rendere la dichiarazione, sicchè la mancata anteriore produzione non era giustificata dalla ingovernabile sopravvenienza del fatto dell’amministrazione o di un terzo. Già nel corso del giudizio di merito la parte avrebbe infatti dovuto provvedere in tal senso, come ha fatto nel 2008, ben prima che le Sezioni unite 23825/09 a confermassero la sussistenza di tale facoltà in capo all’acquirente, peraltro con riferimento a ipotesi di domanda spiegata ex art. 2932 c.c. e non per l’accertamento dell’avvenuto trasferimento, come nel caso della domanda che ha dato avvio al presente giudizio.

Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della parte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 2.200 di cui 200 per esborsi e 2000 per onorar, in favore della controparte costituita, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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